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sabato 13 maggio 2017

MATERA. LA CORTE DEI CONTI RESPINGE IL RICORSO DELL'ATTUALE SENATORE SALVATORE TITO DI MAGGIO (DI), ALL'EPOCA DEI FATTI IN CAUSA ASSESSORE MUNICIPALE, E DELL'EX SEGRETARIA GENERALE DEL COMUNE, CARMELA GERARDI

La sede della Corte dei Conti a Roma
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 13.5.17

La Sezione d'appello della Corte dei Conti ha respinto i ricorsi di Salvatore Tito Di Maggio, senatore di Direzione Italia ma in causa come ex assessore del Comune di Matera, e di Carmela Gerardi, all'epoca dei fatti segretaria generale dell'ente locale, contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte contabile dell’11 febbraio 2013. Sentenza con cui Di Maggio e Gerardi furono condannati al pagamento, in favore del Comune della città dei Sassi, rispettivamente di 8.485,11 e di 9.880,03 euro. La Procura regionale aveva contestato un danno di 189.659,56 euro per il pagamento dell’indennità di risultato corrisposta sulla base di verbali di conciliazione senza che il raggiungimento degli obiettivi fosse stato accertato dal Nucleo di valutazione e, quindi, in violazione delle norme. Di quella somma aveva addebitato il 20% dell’esborso non prescritto all'attuale parlamentare, per le indennità pagate nell'anno 2006, ed alla segretaria generale del Comune, per gli anni 2003-2007. La sentenza è stata impugnata da Gerardi e di Maggio che hanno chiesto l'assoluzione da ogni addebito loro ascritto. Ma la Sezione centrale d'appello ha respinto i due ricorsi confermando la sentenza dei primo grado. La stessa Sezione ha ritenuta giusta anche la percentuale del danno addebitato a Di Maggio e Gerardi “poichè i giudici di primo grado tennero conto della compartecipazione causale all’evento dannoso di altri soggetti non convenuti nel giudizio d'appello. Il 20% a loro carico appare proporzionato al contributo causale degli appellanti poiché il danno non si sarebbe verificato ove questi, rappresentanti dell’ente nelle procedure di conciliazione, avessero palesato l’illiceità delle erogazioni per l’evidente contrasto con le previsioni normative e contrattuali”.

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