giovedì 30 aprile 2015

“DECLASSA” LA PROF, ORA DOVRÀ RISARCIRE

CORTE DEI CONTI. I FATTI RISALGONO AL 2002

AL DIRIGENTE ERA STATO CONTESTATO DI AVER INDEBITAMENTE RETTIFICATO UNA GRADUATORIA

CONDANNATO EX DIRIGENTE DEL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 30.4.15

Era stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale della Basilicata della Corte dei conti a pagare 10mila euro all'Erario. Ma la sentenza emessa dalla Seconda sezione centrale d'appello della corte contabile ha accolto parzialmente il suo ricorso riducendo la “pena” a suo carico a 8mila euro. Ricorso presentato da Alberto Bottino, nato a Napoli il 19 aprile 1943, difeso dall’avvocato Felice Cacace, contro la sentenza della Sezione per la Basilicata n. 135 del 4 giugno 2008. Bottino, all'epoca dei fatti dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata e presidente di una commissione per la selezione di dirigenti scolastici e docenti da collocare fuori ruolo per l’espletamento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (Circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 50 / 2002) – fu condannato a pagare 10.798,97 euro. Al dirigente era stato contestato di aver indebitamente rettificato la graduatoria predisposta dalla commissione, facendo “retrocedere” dal settimo posto (su nove utili) al sedicesimo la prof. Maria Albina Fanelli. Per la “retrocessione” Fanelli aveva proposto ricorso al Tribunale di Potenza. Ricorso accolto con la sentenza n. 1184 del 2005 e con la condanna dell'amministrazione responsabile a pagare 10.000 euro per il “mancato arricchimento della professionalità” della docente. Ed in esecuzione dell'atto giudiziario, il 16 febbraio 2006, era stato emesso un ordine di pagamento di 10.798,97 euro. Da qui l'azione della Procura della Corte dei conti secondo cui “l'improvvida adozione “motu proprio“ da parte del Bottino dell'iniziativa di modificare una graduatoria ha provocato un “danno indiretto” alla Pubblica amministrazione, pari all'esborso conseguente alla condanna disposta dal Tribunale”. Esborso considerato “danno erariale riconducibile all'esclusiva condotta del predetto” citato per rispondere del danno di 10.789,97 euro. Richiesta fatta propria dal collegio di prima istanza contro la cui decisione Bottino ha presentato ricorso sostenendo, fra l'altro, che “occorre stabilire se il provvedimento adottato, al di là di ogni eventuale vizio formale, fosse giusto. La professoressa Fanelli aveva conseguito una semplice “abilitazione speciale” e pertanto, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal Giudice del lavoro, non poteva legittimamente conseguire il punteggio erroneamente attribuitole dalla commissione”. Ed ancora: “secondo i principi generali, le graduatorie di merito, formate in genere da commissioni, sono poi sempre sottoposte all’approvazione del responsabile del procedimento o del dirigente competente”. Il dott. Bottino aveva pertanto “il potere di esercitare l’autotutela”. E, comunque, “qualcuno doveva pur rimediare all’ingiustizia sostanziale che vi era stata, anche al fine di evitare i ricorsi di altri ricorrenti”. L’appellante ha chiesto in conclusione l’esclusione di ogni sua responsabilità, “con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Tesi confutate dalla Procura regionale della Corte dei conti. Così, al termine del dibattimento, la Seconda sezione centrale d'appello della Corte contabile ha accolto parzialmente l’appello di Bottino condannandolo al pagamento di 8.000 euro.

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