CORTE
DEI CONTI. I FATTI RISALGONO AL 2002
AL
DIRIGENTE ERA STATO CONTESTATO DI AVER INDEBITAMENTE RETTIFICATO UNA
GRADUATORIA
CONDANNATO EX DIRIGENTE DEL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 30.4.15
Era
stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale della
Basilicata della Corte dei conti a pagare 10mila euro all'Erario. Ma
la sentenza emessa dalla Seconda sezione centrale d'appello della
corte contabile ha accolto parzialmente il suo ricorso riducendo la
“pena” a suo carico a 8mila euro. Ricorso presentato da Alberto
Bottino, nato a Napoli il 19 aprile 1943, difeso dall’avvocato
Felice Cacace, contro la sentenza della Sezione per la Basilicata n.
135 del 4 giugno 2008. Bottino, all'epoca dei fatti dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata e presidente di
una commissione per la selezione di dirigenti scolastici e docenti da
collocare fuori ruolo per l’espletamento di compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica (Circolare del Ministero
della pubblica istruzione n. 50 / 2002) – fu condannato a pagare
10.798,97 euro. Al dirigente era stato contestato di aver
indebitamente rettificato la graduatoria predisposta dalla
commissione, facendo “retrocedere” dal settimo posto (su nove
utili) al sedicesimo la prof. Maria Albina Fanelli. Per la
“retrocessione” Fanelli aveva proposto ricorso al Tribunale di
Potenza. Ricorso accolto con la sentenza n. 1184 del 2005 e con la
condanna dell'amministrazione responsabile a pagare 10.000 euro per
il “mancato arricchimento della professionalità” della docente.
Ed in esecuzione dell'atto giudiziario, il 16 febbraio 2006, era
stato emesso un ordine di pagamento di 10.798,97 euro. Da qui
l'azione della Procura della Corte dei conti secondo cui
“l'improvvida adozione “motu proprio“ da parte del Bottino
dell'iniziativa di modificare una graduatoria ha provocato un “danno
indiretto” alla Pubblica amministrazione, pari all'esborso
conseguente alla condanna disposta dal Tribunale”. Esborso
considerato “danno erariale riconducibile all'esclusiva condotta
del predetto” citato per rispondere del danno di 10.789,97 euro.
Richiesta fatta propria dal collegio di prima istanza contro la cui
decisione Bottino ha presentato ricorso sostenendo, fra l'altro, che
“occorre stabilire se il provvedimento adottato, al di là di ogni
eventuale vizio formale, fosse giusto. La professoressa Fanelli aveva
conseguito una semplice “abilitazione speciale” e pertanto,
contrariamente a quanto è stato ritenuto dal Giudice del lavoro, non
poteva legittimamente conseguire il punteggio erroneamente
attribuitole dalla commissione”. Ed ancora: “secondo i principi
generali, le graduatorie di merito, formate in genere da commissioni,
sono poi sempre sottoposte all’approvazione del responsabile del
procedimento o del dirigente competente”. Il dott. Bottino aveva
pertanto “il potere di esercitare l’autotutela”. E, comunque,
“qualcuno doveva pur rimediare all’ingiustizia sostanziale che vi
era stata, anche al fine di evitare i ricorsi di altri ricorrenti”.
L’appellante ha chiesto in conclusione l’esclusione di ogni sua
responsabilità, “con vittoria di spese e competenze del doppio
grado di giudizio”. Tesi confutate dalla Procura regionale della
Corte dei conti. Così, al termine del dibattimento, la Seconda
sezione centrale d'appello della Corte contabile ha accolto
parzialmente l’appello di Bottino condannandolo al pagamento di
8.000 euro.
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