domenica 2 ottobre 2022

ATTENTI! INTERESSA DIPENDENTI E PENSIONATI, AUTONOMI, DISOCCUPATI, STAGIONALI E MOLTE ALTRE CATEGORIE LAVORATIVE E NON

DI BONUS IN BONUS. DOPO QUELLO DA 200 EURO ECCO QUELLO DA 150. SARÀ EROGATO A NOVEMBRE. MA A CHI SPETTA? E COME OTTENERLO? OCCORRE FARE DOMANDA O NO? DI SEGUITO ECCOVI TUTTE LE RISPOSTE  

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FONTE COLLETTIVA.IT

BONUS DA 150 EURO, PER MOLTI MA NON PER TUTTI

DI PATRIZIA PALLARA   

Una nuova indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter, destinata a una platea di 22 milioni di persone, tra lavoratori e pensionati, mobilita 3 miliardi di euro: per la Cgil presenta gli stessi difetti e iniquità del precedente sussidio. A chi spetta e come.

Un nuovo bonus da 150 euro per le famiglie di lavoratori e pensionati sarà erogato a novembre di quest’anno. È previsto dal decreto Aiuti ter pubblicato in Gazzetta ufficiale (144/2022) e in attesa della conversione in legge, un’indennità una tantum destinata a una platea di 22 milioni di persone. L’intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, di cui 1 per i dipendenti, 1,25 per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari e altre categorie fragili, 400 milioni per gli autonomi.

“La nuova indennità mantiene, purtroppo, gran parte dei difetti e delle iniquità che si erano manifestate in relazione ai 200 euro – scrive la Cgil in una nota - e che come organizzazione abbiamo cercato in ogni modo di porre all’attenzione sia del Parlamento che del governo. In particolare non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorate, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione continua a essere a camere stagne (c’è un requisito diverso per ogni categoria) e quindi tende a escludere le figure ibride”. Vediamo a chi spetta e con quali modalità.

DIPENDENTI E PENSIONATI
Hanno diritto al bonus i lavoratori dipendenti con retribuzione lorda non superiore a 1.538 euro a novembre 2022 e i pensionati con reddito lordo 2021 non superiore a 20 mila euro (la decorrenza della pensione deve essere entro il 1° ottobre 2022). Per i primi, non c’è automatismo nell'erogazione, così come è stato per l’una tantum di 200 euro: il singolo deve presentare all’azienda una dichiarazione nella quale attesti di non essere pensionato o componente di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

Nel caso si abbiano più rapporti, è utile anche dichiarare anche di non percepire il bonus da altri datori di lavoro. Le aziende devono mettere in pagamento il sussidio con la retribuzione di novembre. I pensionati invece non dovranno presentare alcuna domanda perché è l'Inps a pagarlo direttamente con il rateo di novembre.

AUTONOMI, DISOCCUPATI, STAGIONALI E DINTORNI 

Hanno diritto all’indennità da 150 euro anche:

gli autonomi senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio e con almeno un contributo mensile versato nel 2021;
gli autonomi e i professionisti con partita Iva: il sussidio di 200 euro previsto dal decreto Aiuti, in via di erogazione per coloro che hanno un reddito non superiore a 35 mila euro, è incrementato dal nuovo bonus a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano un reddito non superiore a 20 mila euro;
i disoccupati che percepiscono a novembre 2022 le prestazioni dNaspi, Dis-Coll (indennità mensile di disoccupazione, ndr) o disoccupazione agricola;
i lavoratori domestici che hanno ricevuto il bonus di 200 euro del decreto Aiuti e hanno uno o più rapporti di lavoro alla data dell’entrata in vigore dell’Aiuti ter;
i collaboratori coordinati e continuativi che hanno contratti attivi al 18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto Aiuti), sono iscritti alla gestione separata, non hanno altre forme previdenziali obbligatorie e hanno un reddito da lavoro non superiore a 20 mila euro; 
i lavoratori intermittenti e stagionali che hanno almeno 50 giornate e un reddito non superiore a 20 mila euro;
i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione, che hanno versato almeno 50 contributi giornalieri, con un reddito non superiore a 20 mila euro per il 2021;
gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno beneficiato per l’emergenza Covid del bonus di 2400 euro previsto dal Sostegni bis;
gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno avuto un reddito non superiore a 5 mila euro (2021) derivante dalle attività di vendita a domicilio, sono titolari di partita Iva attiva e sono iscritti alla gestione separata;
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla gestione separata Inps, che non hanno altre forme di previdenza obbligatorie e non sono titolari di pensione;
i percettori di reddito di cittadinanza che non hanno percepito il bonus 150 euro come altra categoria.

DOMANDA E NON
Chi percepisce Naspi, Dis-Coll o reddito di cittadinanza e quanti hanno preso quest’anno la disoccupazione agricola non dovranno presentare nessuna domanda perché l’Inps pagherà in automatico (a patto che si abbiano i requisiti). Stesso discorso anche per i domestici, i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Devono invece presentare la domanda entro il 30 novembre (come specificato nella circolare Inps 103 del 26/9/2022) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a chiamata, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, gli autonomi senza partita Iva e gli incaricati alle vendite.

MODALITÀ
Quanto alle modalità di richiesta, i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza devono presentare domanda a quegli enti, mentre coloro che sono iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, devono presentare la domanda esclusivamente all’Inps. In ogni caso, non è previsto alcun “click day”, anche se le richieste verranno processate in ordine di presentazione fino alla scadenza del 30 novembre. Infine, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

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