sabato 28 giugno 2025

PISTICCI (MT). LO STUPRO DI GRUPPO AI DANNI DI 2 MINORENNI INGLESI DEL 7 NOVEMBRE 2020. LA CASSAZIONE HA ANNULLATO CON RINVIO LA SENTENZA DI CONDANNA PER UNO DEGLI IMPUTATI

 

La Cassazione, su ricorso dell’avvocato Giandomenico Di Pisa del Foro di Matera, difensore di fiducia di Michele Falotico di Pisticci (Matera), ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, la sentenza di condanna alla pena di 6 anni di reclusione, più pene accessorie, risarcimento del danno e spese legali, emessa nei confronti del suo assistito accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni di nazionalità inglese.

Il verdetto di secondo grado era stato emesso dalla Corte di Appello di Potenza il 9 ottobre 2024, e a carico di Falotico - che ha scelto il rito abbreviato - era stata confermata la condanna del Gup di Matera pronunciata il 19 luglio 2022. Lo ha reso noto lo stesso difensore.

Le ragioni dell’annullamento con rinvio saranno rese note al momento del deposito della sentenza. Falotico era stato arrestato dalla Polizia di Stato insieme ad altri sette ragazzi, con l’accusa di violenza sessuale su due ragazze minorenni inglesi, che si sarebbe verificata a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte del 7 settembre 2020, in una villa, nel corso di una festa di compleanno.

Il giovane, al contrario di altri, per i quali è in corso il giudizio davanti al Tribunale di Matera, aveva scelto il rito abbreviato portando avanti la tesi difensiva - afferma l'avvocato Di Pisa - per cui «lui era sì alla festa, ma non aveva mai saputo nulla dei rapporti tra co-indagati e ragazze e comunque non aveva mai avuto rapporti con le medesime né le aveva mai toccate».
Il ricorso per Cassazione, dopo la conferma in appello del giudizio di primo grado, era stato motivato - spiega l’avvocato Di Pisa - sostenendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per omessa valutazione complessiva delle prove, per violazione del principio in «dubbio pro reo», per la violazione dei principi inerenti la valutazione della prova, per omesso esame a causa della ritenuta inammissibilità dei motivi di appello. Nel ricorso la difesa lamentava anche la mancata concessione delle attenuanti.

 FONTE LAGAZZZETTADELMEZZOGIORNO.IT

Nessun commento:

Posta un commento