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ROMA. CORTE DEI CONTI |
LA
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 14.12.17
La
prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei
conti ha rigettato i due appelli presentati da due direttori
generali, all'epoca dei fatti, e da un ex commissario straordinario
del Consorzio per lo sviluppo industriale (Consorzio Asi) di Potenza
confermando la sentenza emessa in primo grado dalla Sezione della
Basilicata il 26 aprile del 2016. I due ricorsi erano stati
presentati il primo da Alfredo Rocco e Mario Cerverizzo ed il secondo
da Alfonso Ernesto Navazio. Nella sentenza impugnata Navazio,
Cerverizzo, Rocco e Donato Paolo Salvatore, quest'ultimo non
appellante, erano stati condannati a risarcire all'ente consortile il
danno erariale riveniente da indebite erogazioni di premi di
risultato (cosiddetta “retribuzione variabile incentivante”) in
favore di dirigenti (anni 2010-2011), in assenza dei presupposti
giuridici che ne avrebbero giustificato l’erogazione. La condanna
pro-capite era così ripartita: Navazio (commissario straordinario) e
Cerverizzo (direttore generale), per euro 16.560, oltre interessi
legali; Salvatore (commissario straordinario) e Rocco (direttore
generale), per euro 23.050, oltre interessi legali. Gli appellanti
hanno chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice contabile, in favore dell’autorità
giudiziaria ordinaria; in subordine, nel merito, che venisse
dichiarata inammissibile, infondata e non provata l’azione della
Procura contabile, con conseguente assoluzione da ogni addebito. In
via ancora più subordinata, essi hanno chiesto che venisse
riconosciuta l’effettiva, rilevante utilità economica conseguita
dal Consorzio Asi per l’attività espletata dai dirigenti in
dipendenza delle deliberazioni censurate e che venisse, perciò,
ulteriormente ridotta l’entità del risarcimento. Di tutt'altro
avviso l'Ufficio della Procura generale che ha chiesto il rigetto
degli appelli, ritenendoli giuridicamente infondati, con condanna
anche alle spese di giudizio. Posizioni ribadite dalle parti nel
corso dell'udienza pubblica svoltasi sul procedimento. Nel merito,
poi, la Procura della corte contabile ha censurato il riconoscimento
dei premi di produzione ex ante anziché ex post, senza aver
provveduto ad accertare i risultati e gli obiettivi raggiunti. Ha
concluso, quindi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per
tutti. E la Sezione d'appello, presieduta da Salvatore Nicolella, ha
accolto le sue tesi rigettando i due appelli in discussione per
“infondatezza”.
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