LA GAZZETTA DEL
MEZZOGIORNO 4.3.18
MATERA
- La Corte dei conti, sezione seconda d'appello, ha accolto
parzialmente il ricorso della Procura di Basilicata contro
l'assoluzione in primo grado del comandante pro tempore della Polizia
municipale di Matera, Franco Pepe, obbligandolo a risarcire il Comune
della città dei Sassi con 65.949,54 euro. L'assoluzione era
contenuta nella sentenza n. 72 della Sezione lucana del 24 giugno
2013. Questi i fatti in dispositivo: “La Procura di Basilicata
aveva citato Pepe per sentirlo condannare al risarcimento di
152.423,11 euro in relazione alle spese che l'ente locale aveva
sostenuto per la notificazione (euro 43.345,92) di verbali di
infrazione al codice della strada, nonché per quelle conseguenti
alla soccombenza nei giudizi di annullamento (euro 173.661,55), somma
diminuita di euro 64.583,91 incassati per il volontario pagamento di
alcuni automobilisti. Le infrazioni erano dovute al superamento dei
limiti di velocità su viale Italia ed erano state accertate con
l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa collocata
con determina del 13 dicembre 2006 e rimasta operativa a tutto agosto
2009. Secondo la Procura l’installazione era contra legem perché
viale Italia era una strada sulla quale sarebbe stato possibile
operare solo con sistemi di rilevazione che consentivano la
contestazione immediata. Da qui l’illegittimità delle infrazioni e
l’annullamento dei verbali”. La sentenza 72/2013, però, escluse
la colpa grave contestata a Pepe respingendo la domanda risarcitoria
a suo carico. Da qui l'appello del Procuratore regionale. Con una
memoria del 19 novembre 2014 l'ex comandante della Polizia municipale
ha preso posizione sui motivi dell’appello deducendone
l’infondatezza e replicando punto su punto alla Procura chiedendo
la conferma della sentenza impugnata. E la sezione d'appello della
corte contabile ha riconosciuto il fondamento del ricorso della
Procura lucana sull’esistenza della colpa grave ma ha ridotto la
quantificazione del danno ascrivibile a Pepe a 65.949,54 euro.
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