IL
TAR DEL LAZIO DOPO L'UDIENZA DEL 22 APRILE SCORSO: “RESPINGE ALLO
STATO LA DOMANDA CAUTELARE (ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, NDR);
ORDINA A MINISTRO DELL’INTERNO E PREFETTURA DI MATERA DI DEPOSITARE
ENTRO 90 GIORNI GLI ATTI DI CAUSA SENZA OMISSIS. FISSA L'UDIENZA DEL
MERITO AL 2 DICEMBRE 2020”. COMPENSATE LE SPESE DELLA FASE DEL
PROCESSO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIVA
IL
TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO
Pubblicato
il 23/04/2020
N.
03120/2020 REG.PROV.CAU.
N.
01541/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 1541 del 2020, proposto da
-OMISSIS-,
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati
e difesi dall'avvocato Gianni Di Pierri, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato
Valerio Santagata, in Roma, Via Muzio Clementi n. 51;
contro
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo di -
OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei
confronti
Comune
di -OMISSIS-, in persona della Commissione Prefettizia, -OMISSIS-non
costituiti in giudizio;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- e nomina della Commissione Straordinaria, notificato agli odierni ricorrenti in data 20.01.2020 e di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29.01.2020, e dei relativi allegati, come di seguito indicati:
- relazione del Ministro dell’Interno del 18.12.2019 al Sig. Presidente della Repubblica;
- relazione del Prefetto di -OMISSIS- del 02.10.2019 (il tutto - prot. usc. Dir. C. UTG e Aut. Loc. – Uff. V – Contr. Org. n. 638 del 16.01.2020); nonché dei seguenti atti presupposti e conseguenti :
- deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
21.12.2019
con cui si disponeva lo scioglimento del Comune di -OMISSIS-
(-OMISSIS-);
- decreto di sospensione degli Organi del Comune di -OMISSIS- emesso dal Prefetto di -OMISSIS- prot. 51451/6639/19 AREA II EE.LL del 30.12.2019;
- deliberazione della Commissione straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Comunale) n. 1 del 02.01.2020 di insediamento della medesima Commissione;
- verbali delle riunioni del coordinamento interforze del 16.10.2018 e
14.02.2019
di cui si dà atto nella relazione ministeriale;
- del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 02.10.2019;
- diniego all’accesso agli atti opposto dalla Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 681/12B.1 – Area 1^/F. 116/2020 dell’08.01.2020;
- diniego all’accesso agli atti opposto dal Consiglio dei Ministri prot. n. USCM /9/U/2020 del 16.01.2020;
- diniego all’accesso agli atti opposto dal Ministro dell’Interno prot. n. 0001389 del 30.01.2020;
nonché
tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche
se non espressamente indicati e non conosciuti dai ricorrenti.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e
del Ministero dell'Interno;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista
la domanda subordinata istruttoria, con cui i ricorrenti chiedono al
Collegio di disporre l’acquisizione di tutti gli atti impugnati in
forma integrale, e senza “omissis”
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa
Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo
quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
Il
Collegio,
Ritenuto,
in esito alla valutazione bilanciata dei contrapposti interessi, che
allo stato risulta recessivo l’interesse dei ricorrenti alla
sospensione dei provvedimenti impugnati;
Considerato
che la relazione del Prefetto di -OMISSIS-, la relazione della
Commissione di Accesso come nominata, il decreto di nomina di tale
Commissione e la relazione del Ministro costituiscono atti la cui
conoscenza in forma integrale e priva di “omissis” è
propedeutica alla decisione del Collegio nonché alla piena difesa
delle parti costituite nell’ambito dell’odierna controversia;
Considerato
che, al contempo, i provvedimenti di cui sopra possono essere
classificati
come “Riservati” ai sensi dell’art. 42 l. n. 124/2007;
Considerato,
di conseguenza, di ordinare alla parte resistente la produzione in
giudizio
dei predetti atti, in versione integrale e senza “omissis”, su
supporto
sia
cartaceo che informatico, con l’avvertenza che la
conservazione e
l’ostensione
degli stessi a tutte le parti del giudizio sono sottoposte alle
cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 cit., e che potranno essere
consultati senza estrazione di copia;
Considerato
che il Collegio rammenta, ai sensi dell’art. 262 c.p., che la
conoscenza degli atti in questione è circoscritta al presente,
stretto, ambito processuale;
Considerato
che le Amministrazioni costituite dovranno depositare in giudizio la
documentazione indicata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione
o notificazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), così
provvede:
- respinge allo stato la domanda cautelare;
- dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa
l'udienza di discussione del merito al 2 dicembre 2020. Compensa le
spese della presente fase monitoria.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Ritenuto
che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento
delle generalità dei ricorrenti, del Comune di -OMISSIS- e della
Prefettura di -OMISSIS-.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020
celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo
quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
con l'intervento dei magistrati:
Antonino
Savo Amodio, Presidente
Laura
Marzano, Consigliere
Roberta
Ravasio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Roberta
Ravasio Antonino Savo Amodio
IL
SEGRETARIO
In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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