OBBLIGATORIO IL TAGLIO DELLA
VEGETAZIONE, DEGLI ARBUSTI E DELLE STERPAGLIE CRESCIUTE NEI TERRENI
INCOLTI E LA CURA DELLE SIEPI E DEI RAMI CHE SI PROTENDONO SUL SUOLO PUBBLICO.
E DAL 1 GIUGNO AL 30 DI SETTEMBRE DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI. MA CHI DEVE
OTTEMPERARE ALL’ORDINANZA? A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI?
LE RISPOSTE SONO NELLA SEGEUNTE NOTIZIA INTEGRALE
FONTE UFFICIO STAMPA COMUNE DI POLICORO
TUTELA DEL VERDE E SICUREZZA PUBBLICA, GIRO DI VITE DEL COMUNE DI POLICORO
UN’ORDINANZA AD HOC PER FRONTISTI DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI E PROPRIETARI DI TERRENI INCOLTI
Con l’ordinanza 10408 dello scorso 2 maggio, nel rispetto del nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il Comune di Policoro ha disposto un provvedimento per cui, secondo le norme legislative, per la tutela di qualunque strada (pubblica o privata ad uso pubblico), sarà obbligatorio la cura e la gestione dello spazio verde da parte dei frontisti dei fondi laterali e proprietari di terreni incolti.
In che cosa consiste questa ordinanza? - La misura obbliga di fatto un taglio della vegetazione incolta, il taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti e la cura delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico. Un giro di vite importante quello deciso dall’Amministrazione policorese che riguarda i proprietari, a vario titolo, di spazi che se non custoditi perfettamente potrebbero arrecare seri problemi di sicurezza pubblica.
Provvedimenti per i trasgressori - Qualora venga accertata l’inadempienza, i cittadini saranno responsabili sia civilmente e penalmente e potrebbero incappare in pesanti sanzioni amministrative. Il caso di mancata pulizia dei rifiuti e rimozione della vegetazione infestante presente nelle aree private, sarà applicata una sanzione pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 mentre per la mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00.
Problema incendi - Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi. In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00.
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