MURO LUCANO. PER
GLI ESPROPRI RELATIVI ALLA STRADA “LUCCHETTO – S. JANNO – VIA
APPIA”
CONDANNA RIDOTTA PER
VINCENZO GERARDO DI LEO
LA GAZZETTA DEL
MEZZOGIORNO 18.12.14
Condanna
ridotta dalla Corte
dei
conti, seconda Sezione centrale d’appello, per l'ex sindaco di Muro
Lucano, Vincenzo Gerardo di Leo, in carica nel 1989, per effetto
dell'accoglimento parziale del suo ricorso contro la sentenza della
Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 90 del 1 aprile 2008. Di
Leo pagherà al Comune 1.000 euro invece che 1.640,46. Il fatto, come
da dispositivo, ha origine (addirittura!) nel
1986 quando il Commissario per l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno approvò il progetto della strada comunale “Lucchetto –
S. Janno - via Appia” e ne affidò l'esecuzione all'ente locale.
L’occupazione dei terreni necessari fu autorizzata il 23 maggio
1986 con i lavori ultimati il 30 aprile 1990. Ma alcuni proprietari
delle aree oggetto di occupazione temporanea, non seguita da
espropriazione, chiamarono in giudizio il Comune. Con deliberazione
n. 31 / 1999 il Consiglio comunale riconobbe debiti fuori bilancio
per 17.000.000 di lire a Pietro Zarriello e per 17.995.944 a
Elisabetta Tummillo. Ma la Procura regionale della Corte dei conti
era in “agguato” e chiese agli ex sindaci Vincenzo Gerardo Di Leo
e Rosa Lisanti, all’ex assessore Gerardo Mariani e al tecnico
incaricato Michele Crocetto, un risarcimento danni di 4.666,19 euro
per la mancata espropriazione dell’immobile di Zarriello. La
domanda fu respinta in prima istanza nel 2002 e l'appello fu
dichiarato inammissibile nel 2006. Ma non era finita. La Procura nel
novembre 2002 chiese il risarcimento del danno di 4.666,19 euro alla
direzione lavori, Antonio Setaro e Vito Vincenzo Mancusi. E con atto
di citazione del 19 novembre 2002 chiese a Di Leo, Lisanti, Crocetto,
Mariani, Setaro e Mancusi, il risarcimento del danno per la mancata
espropriazione dell’immobile della Tummillo, 3.280,92 euro. I due
giudizi furono riuniti ma la discussione fu sospesa in attesa della
decisione sull’appello contro la sentenza n. 112 / 2002, arrivata
nel 2006. Fino al giudizio emesso con la sentenza n. 90 del 2008 con
cui la Sezione di primo grado dichiarò l’estinzione per Lisanti,
Crocetto e Mariani; respinse la domanda di condanna per Setaro e
Mancusi; condannò, invece, Di Leo a pagare 1.640,46 euro al Comune.
Sentenza contro cui Di Leo presentò il ricorso deciso dalla seconda
Sezione centrale d'appello nei giorni scorsi con l'accoglimento
parziale e la riduzione della condanna nei suoi confronti a 1.000
euro.
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