IL PREMIER GIUSEPPE CONTE |
ONLINE SUL SITO DEL GOVERNO LE DOMANDE RELATIVE ALLE MISURE IN VIGORE DA LUNEDÌ PROSSIMO SU SPOSTAMENTI; PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI; ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI CANTIERI; AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA; UNIVERSITÀ
FONTE: GOVERNO ITALIANO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
“FASE 2” - DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO
2 MAGGIO 2020
LE
NOVITA DEL DCPM DEL 26 APRILE
Quali
sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?
Il
Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse
novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai
propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di
parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie
ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere
di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il
divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
SPOSTAMENTI
Posso
spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono
consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri
congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli
spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente
raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non
conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In
occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di
assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie
respiratorie.
Chi
sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo
l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito
cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente
ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità,
nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Si
può uscire per fare una passeggiata?
Si
può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per
motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi
quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività
sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono
ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento
giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è
giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa,
per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per
acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi
presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività
sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione
di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può
essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La
giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche
esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro
(tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In
ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di
assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza minima di un metro fra le persone.
Ci
sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione
respiratoria e febbre superiore a 37,5°?
I
soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico
curante.
Si
può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì,
ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi
di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26
aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link
(allegato 1 e allegato 2).
Chi
si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà
rientrarvi?
Sì.
Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno
spostamento tra regioni diverse.
Una
volta che si sia fatto rientro presso il
domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal DPCM 26 aprile
2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di
domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il
Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse
esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze
lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta
che si sia fatto rientro presso il proprio
domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione
(come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più
consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui
ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di
spostamento più sopra indicati.
Ho
un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un
giardino pubblico?
Sì.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici
è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di
ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree
attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M.,
restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
È
consentito fare attività motoria o sportiva?
L’attività
sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta
individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A
partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto
sarà consentita non più solo in prossimità della propria
abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i
minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso
utilizzare la bicicletta?
L’uso
della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il
luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita.
È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività
motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere
osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Posso
andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori
delle cerimonie funebri?
Sì,
è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per
far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto
di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
Quali
sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?
Per
le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si
consiglia di consultare il sito
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
PER
LE DOMANDE SUI SEGUENTI ARGOMENTI CLICCARE SUI RELATIVI LINK
Nessun commento:
Posta un commento