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domenica 20 settembre 2020

AUTISMO. REGIONE INADEMPIENTE. UNDICI FAMIGLIE RICORRONO AL TAR

ANNA PADULA ED ALTRI GENITORI DI PERSONE CON AUTISMO

GUAI A QUELLA REGIONE CHE COSTRINGE SUE 11 FAMIGLIE A RICORRERE LE VIE GIUDIZIARIE PER OTTENERE DIRITTI SANCITI DA LEGGI DELLO STATO. ACCADE IN BASILICATA CON IL GOVERNATORE VITO BARDI E L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, ROCCO LEONE, RIMASTI IN SILENZIO DOPO GLI APPELLI PER UN INCONTRO A LORO RIVOLTI DA MADRI E PADRI CHE VIVONO SULLA POPRIA PELLE L'AVERE IN CASA UNA PERSONA CON AUTISMO. COSÌ, ANNA PADULA, LA MAMMA CORAGGIO DI SCANZANO JONICO, PIÙ ALTRE 9 MADRI ED UN PAPÀ, TUTTI GENITORI DI RAGAZZI ED ADULTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, HANNO PRESENTATO UN RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR). NEL DOCUMENTO, REDATTO PER LORO CONTO DALL'AVVOCATO GIANNI DI PIERRI, SI CHIEDE UN “ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO OMISSIVO DELLA REGIONE IN VIOLAZIONE ALLE LEGGI VIGENTI CON IL CONSEGUIMENTO PER VIA GIUDIZIALE DELLA DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ACCREDITATE, PUBBLICHE E PRIVATE, CON COMPETENZE SPECIFICHE SULL'AUTISMO”

 

IL RICORSO INTEGRALE REDATTO DALL'AVVOCATO DI PIERRI  

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA BASILICATA

POTENZA

RICORSO

Per :

PADULA ANNA, in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale sul minore Landi Lorenzo,

più altre nove madri ed un padre,

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gianni Di Pierri del Foro di Matera e nel di lui studio in Policoro (MT) alla via Siris n. 8 elettivamente domiciliati come da mandato a margine del presente atto,

Contro : REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente l. r. p. t.;

OGGETTO

Accertamento del comportamento omissivo della Regione Basilicata in violazione dell’art. 3 della legge n. 134 del 18 agosto 2015 - Conseguimento per via giudiziale della disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, formazione e assunzione di personale pubblico specializzato nel trattamento e gestione di adulti adolescenti e minori aventi problematiche attinenti all'autismo mediante efficaci metodi riconosciuti a livello internazionale tra i quali, e a titolo di esempio, il c.c.d.d. “ABA”,

PREMESSO CHE

I ricorrenti sono tutti genitori/tutori di ragazzi (minorenni e/o maggiorenni) affetti da disturbo dello spettro autistico, una grave sindrome, purtroppo sempre più frequente, rientrante nella categoria clinica dei disturbi pervasivi dello sviluppo caratterizzata – come noto - dalla compromissione dell’interazione sociale ed affettiva e da deficit nella sfera cognitiva e comportamentale e della comunicazione verbale.

Oggetto del ricorso è la contestazione del comportamento omissivo della Regione Basilicata in violazione dell’art. 3 della legge n. 134 del 18 agosto 2015 e della normativa correlata di cui oltre e dunque la richiesta del conseguimento per via giudiziale della disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico.

MOTIVO

VIOLAZIONE DI LEGGE

(art. 3 della legge n. 134 del 18 agosto 2015 - art. 32 della carta costituzionale nonché art. 1 commi 1, 2, 3 e 10 del D. Lgs. n. 502/1992, artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 23.12.1978, art. 1 co. 554 della legge n. 208 del 28.12.2015 e DPCM del 12.01.2017).

La legge n. 134 del 18 agosto 2015, emanata in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all’art. 3 (rubricato : Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico), dopo aver sancito (co. 1) la previsione dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche disponibili, prevede altresì testualmente (co. 2) che le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico …. stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi : … (lett g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Tale disposto, relativamente alla Regione Basilicata, appare risultare del tutto disatteso, nonostante il considerevole lasso di tempo decorso dalla entrata in vigore della menzionata legge e della linee guida ministeriali e nonostante il recepimento da parte della Regione stessa – con delibera di Giunta n. 1322 del 14.12.2018 - delle nuove linee di indirizzo definite “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” (e in particolare, per quanto qui maggiormente rileva, dei paragrafi destinati al Potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale della persona nello spettro autistico e alla formazione - pagg. da 7 a 10, qui da intendersi trascritte).

Ed invero, focalizzandosi in primis in questa sede l’attenzione sulla problematica primaria, ovvero la previsione della citata lettera g), non è dato rinvenire sull’intero territorio della Basilicata alcuna struttura semiresidenziale o residenziale accreditata con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Appare di tutta evidenza, peraltro, che l’inosservanza da parte della Regione Basilicata dell’obbligo sancito dalla menzionata normativa nazionale ed internazionale di dotarsi delle dette strutture, oltre a sancire al contempo la violazione del principio costituzionale di cui all’art. 32 della carta costituzionale nonché dell’art. 1 commi 1, 2, 3 e 10 del D. Lgs. n. 502/1992, degli artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 23.12.1978, dell’art. 1 co. 554 della legge n. 208 del 28.12.2015 e del DPCM del 12.01.2017, comporta danni enormi a carico dei soggetti affetti dalla patologia in esame e dei loro familiari, costretti a sacrifici spropositati sotto ogni profilo, spesso improficui, per tentare di assicurare ai loro cari i dovuti interventi assistenziali e le prestazioni ed i trattamenti necessari a migliorarne le abilità intellettive, il linguaggio ed i comportamenti o quantomeno a limitarne la degenerazione e ad arginare le conseguenze dei disturbi dello spettro autistico (talvolta rischiosissime in quanto aventi ad oggetto comportamenti violenti od imprevisti).

A tanto si aggiunga che – come evincibile dalla normativa sopra richiamata e dalla documentazione allegata, e segnatamente come reiteratamente sancito dalle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’handicap - le terapie ambulatoriali (logoterapia, psicomotricità etc.) si ritengono poco efficaci per la cura della patologia in esame mentre appare determinante, al contrario, la frequenza da parte dei soggetti (minori ed adulti) interessati di centri residenziali o semiresidenziali dove gli stessi possano svolgere attività psicoeducative e occupazionali.

D’altronde, sempre come si evince dagli atti allegati, le maggiori problematiche derivano soprattutto dalla gestione del comportamento sia a casa che a scuola dal momento che gli interessati necessitano di dipendenza totale da un adulto in tutte le attività della vita quotidiana.

Del pari – peraltro - ampiamente disattesa è la serie di previsioni di cui alle lettere da (a) a (f) della medesima norma, che prevedono : la qualificazione dei servizi costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi; la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari; la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico.

In ragione di ciò, peraltro, i ricorrenti, al pari dei tanti altri cittadini lucani nelle cui famiglie si registrano analoghe situazioni, per poter assicurare ai loro figli terapie basate su efficaci metodi riconosciuti a livello internazionale tra i quali, e a titolo di esempio, il c.c.d.d. “ABA” (il ramo applicativo dell'Analisi del comportamento che si occupa di descrivere le relazioni tra il comportamento degli organismi e gli eventi che lo influenzano), unanimemente riconosciuto ormai da anni come il metodo più efficace per la cura dei disturbi dello spettro autistico, devono rivolgersi (peraltro a pagamento e solo laddove ne abbiano la possibilità) a personale qualificato proveniente da altre regioni non essendoci in Basilicata personale munito di idonea formazione e titoli.

*******

Tanto premesso, ritenuta la necessità e l’impellenza dei ricorrenti di addivenire ad una soluzione che consenta ai ricorrenti, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, di far accedere i loro figli a prestazioni di assistenza e cura tali da migliorare le loro condizioni di vita e di salute e quelle delle famiglie interessate e considerato l’enorme lasso di tempo decorso dalla entrata in vigore della legge n. 134 del 18 agosto 2015 (12.09.2015) e la correlata l’inerzia della Regione Basilicata, pur formalmente diffidata con nota del 22.07.2020, si chiede che l’On. le Autorità Giudiziaria adita, ritenuta la propria competenza per l’accertamento del lamentato comportamento omissivo della amministrazione convenuta, ai sensi dell’art. 13 co. 1 primo e secondo capoverso CPA, disattesa ogni avversa istanza e salva – in ogni caso – ogni connessa tutela risarcitoria per gli enormi danni sin qui subìti e per quelli subendi per il protrarsi del comportamento contestato, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

  1. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Regione Basilicata della previsione normativa di cui all’art. 3 co. 2 lett. g) della legge n. 134 del 18 agosto 2015 e per l’effetto

  2. Condannare la Regione convenuta ad adempiere alla citata norma e così, specificamente, a rendere disponibili sul territorio regionale, strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

  3. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Regione Basilicata delle ulteriori previsioni di cui alle lettere da (a) a (f) della medesima norma, che prevedono : la qualificazione dei servizi costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili ( metodi riconosciuti a livello internazionale tra i quali, e a titolo di esempio, il c.c.d.d. “ABA” ); la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi; la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari; la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico e per l’effetto

  4. Condannare la Regione convenuta ad adempiere alle medesime previsioni di cui alla citata norma;

  5. Ove occorra nominare un commissario ad acta che sovrintenda alla esecuzione dei provvedimenti richiesti;

  6. Con il riconoscimento delle spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato versato è pari ad € 650,00.

Policoro, 19.09.2020

Avv. Gianni Di Pierri

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