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sabato 27 gennaio 2024

CONSORZIO DI BONIFICA CONDANNATO PER IL CONTRIBUTO SUI CANALI (SPORCHI) NON DOVUTO. MA NON E’ QUELLO DELLA BASILICATA. E’ QUELLO DELLE MARCHE

MA IL COBAS LISIA DI SCANZANO JONICO ATTACCA: “SITUAZIONI IDENTICA. PAGHIAMO FIOR DI EURO L’ANNO PER SERVIZI E BENEFICI NON RICEVUTI. E CI AUMENTANO ANCHE I CANONI IRRIGUI”. 

COSI’, IL PICCOLO SINDACATO CHIAMA ALLA CLASS ACTION (AZIONE LEGALE COLLETTIVA): “AGRICOLTORI INSIEME DA UN UNICO LEGALE PER CONTRASTARE UN TRIBUTO NON DOVUTO”. RIUSCIRA’ IL COBAS LISIA NEL SUO INTENTO? DI SEGUITO LA NOTIZIA DELLA CONDANNA DEL CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE




FONTE ILRESTODELCARLINO.IT

CONSORZIO CONDANNATO PER IL DISCUSSO ’CONTRIBUTO DI BONIFICA BOCCIATO’

NUOVE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI ASCOLI DI CONDANNA A CARICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE RIGUARDANTE IL...

Nuove sentenze della Corte di giustizia tributaria di Ascoli di condanna a carico del Consorzio di Bonifica Marche riguardante il tanto discusso contributo di bonifica bocciato. Definendola "limpida e netta" l’Ugl ha reso noto il pronunciamento della Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli 16 gennaio 2024 in cui è stato accolto un ricorso con annullamento del Contributo di Bonifica e contestuale condanna del Consorzio di Bonifica Marche al pagamento di 200 euro di spese processuali. A proporre ricorso sono stati Lucio Paoli e Organtini Censurino, assistito dall’avvocato Fabio Luzi che ha citato l’Agenzia delle Entrate di san Benedetto, il Consorzio di Bonifica delle Marche assistito dall’avvocatessa Cristiana Capponi. Oggetto del ricorso, due cartelle di pagamento che sono state perse in esame dalla Corte presieduta dal giudice Aldo Manfredi, a latere Annalisa Giusti e Stefano Giovagnoni. Nello specifico, i motivi dell’accoglimento riguardano "la mancata sussistenza di un concreto beneficio per i singoli fondi che legittimi la imposizione della partecipazione del privato alle spese di bonifica" che, per i giudici, non può essere presunto e genericamente dedotto dall’intervento zonale.

E’ inoltre necessario indicare quali lavori incidenti positivamente sul valore dell’immobile soggetto al contributo siano stati effettuati, a dimostrazione del rapporto causale tra intervento ed incremento di valore (Cassazione sezioni unite n. 8960/96). La Corte ha indicato che l’imposizione si giustifica solo se in concreto vi è stato beneficio patrimoniale che l’ente deve provare. La soddisfazione di interesse di carattere generale – sottolinea l’Ugl - è già presidiata e garantita dalla tassazione dello Stato e degli enti territoriali sui singoli fondi, cui il Consorzio è finanziato ed il rilievo dei ricorrenti circa il fatto che il consorzio non ha effettuato alcun intervento specifico nelle zone ove solo ubicati i terreni soggetti alla pretesa contribuzione non è stato neppure contestato dai resistenti.

"In vero come ben rilevato dal ricorrente, il perimetro di contribuenza consiste non già con il comprensorio di attività del consorzio ma con l’area specifica che godrà dei benefici delle opere realizzate e in realizzande che sola potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in forza del vantaggio ricevuto o ottenibile in concreto. Questa strada giuridica, consolidata e ribadita, conforta la giustezza della nostra battaglia" conclude l’Ugl.

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