Visualizzazioni totali

venerdì 6 febbraio 2026

POLICORO (MT). CENTRALE A BIOMETANO IN ZONA PETRULLO. IL TAR DI BASILICATA HA RESPINTO IL RICORSO DI ALCUNI PROPRIETARI DI TERRENI DELL’AREA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA CON IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA POLICORO GREEN SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. LEGGI LA SENTENZA INTEGRALE

 

FOTO POLICORO GREEN SRL

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha pronunciato la sua sentenza sul ricorso proposto da proposto da Francesco Acinapura, Giuseppe Leonardo Ligorio, Roberto Acinapura, Mario Antonio Cristiano, Giuseppe Cristiano, Carmelo Costanza, Attilio Farina, Loris Gentile, Maria Fittipaldi, Vincenzo Cristiano, Antonio Marta, Vincenzo Cristiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto De Paola, Luigi Petrone, Raffaele Tripputi;

contro

la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

della Policoro Green Società Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, costituita in giudizio; e con l'intervento ad adiuvandum:
Agricola Astrella Società Semplice Agricola, Ditta Individuale Donato Carone, Società Agricola Sherena S.r.l., Carmine Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco Antonio Brienza, Giovanni Pasquale Rubolino;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Basilicata con il rilascio dell'autorizzazione unica regionale in favore della Policoro Green Società Agricola s.r.l. per la costruzione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Policoro.

Ebbene, il Tar di Basilicata, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha respinto. Ha dichiarato, altresì, inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum ed ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società contro interessata, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti. Lo stesso Tar ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La decisone è stata assunta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: Stefania Santoleri, Presidente; Pasquale Mastrantuono, Consigliere; e Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore.

La sentenza era molto attesa a Policoro e dintorni. Nei mesi scorsi, infatti, si sono svolte numerose manifestazioni pubbliche, con l’intervento del Comune Jonico e di quelli del Metapintino, contro la realizzazione dell’impianto. Manifestazioni si erano svolte anche a Potenza, davanti alla sede della Regione Basilicata.

PER APPROFONDIRE

LA SENTENZA INTEGRALE CONE TUTTE LE MOTIVAZIONI

Pubblicato il 05/02/2026

N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
Francesco Acinapura, Giuseppe Leonardo Ligorio, Roberto Acinapura, Mario Antonio Cristiano, Giuseppe Cristiano, Carmelo Costanza, Attilio Farina, Loris Gentile, Maria Fittipaldi, Vincenzo Cristiano, Antonio Marta, Vincenzo Cristiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto De Paola, Luigi Petrone, Raffaele Tripputi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

Policoro Green Società Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Agricola Astrella Società Semplice Agricola, Ditta Individuale Donato Carone, Società Agricola Sherena S.r.l., Carmine Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco Antonio Brienza, Giovanni Pasquale Rubolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione della Regione Basilicata recante il rilascio dell'autorizzazione unica regionale ex art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2011 in favore della Policoro Green Società Agricola s.r.l. per la costruzione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Policoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Policoro Green Società Agricola S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 16/7/2025 a seguito di rituale trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto, i deducenti hanno impugnato la Determinazione della Regione Basilicata, n. 1924 del 30/12/2024, recante il rilascio, a seguito di un’articolata conferenza di servizi, dell’Autorizzazione Unica Regionale, ai sensi dell’art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003 (disposizione abrogata dal D.lgs. 190/2024, ma vigente ratione temporis) e dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2011, in favore della Policoro Green Società Agricola S.r.l., per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano della potenza di 500 smc/h, da ubicarsi nel Comune di Policoro (MT), in posizione di vicinità a fondi e fabbricati di proprietà dei deducenti medesimi.

1.1. Il gravame è stato affidato a molteplici motivi, appresso descritti e scrutinati, largamente sovrapponibili ad alcune delle censure enucleate nel connesso gravame, R.G. n. 171/2025, proposto avverso la medesima determinazione autorizzatoria dal Comune di Policoro.

2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la società controinteressata.

3. Con atto depositato in data 12/12/2025, sono intervenuti ad adiuvandum delle ragioni ricorsuali Agricola Astrella Società Semplice Agricola, Società Agricola Sherena S.r.l., il sig. Carmine Salerno e la Ditta Donato Carone, titolari di attività agricole su terreni ubicati in prossimità del sito di progetto.

4. All’udienza pubblica del 14/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla società controinteressata, va dichiarata l’inammissibilità del richiamato atto di intervento, tenuto conto che, nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente dalla situazione fatta valere con il ricorso principale (intervento adesivo-dipendente), ma è escluso nei riguardi del cointeressato che vanta un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di impugnazione, il quale ha l’onere di un’autonoma impugnazione nel rispetto dei termini decadenziali (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/2/2025, n. 1279; id. sez. III, 4/4/2023, n. 3442; id. ad. plen. 14/12/2022, n. 16); qualitas quest’ultima che, nella specie, va attribuita agli intervenienti, secondo quanto da questi prospettato ex professo nell’atto di intervento (“Dunque, non vi è dubbio che la poca distanza dei terreni dal punto in cui è stata prevista la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano provocherebbe un impatto sulla commerciabilità dei prodotti coltivati dai deducenti, che vedrebbero i loro beni essere penalizzati sul mercato perché esposti alla contaminazione da parte dei residui di particelle nocive per la salute.”).

6. Il ricorso è infondato (il che consente di prescindere dall’esame di ogni rilievo in rito).

6.1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotto che sarebbe stata omessa la pubblicazione di un avviso funzionale alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota come Convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata con L. n. 108/2001.

Il motivo è infondato, in quanto, come si evince dalla lettura dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 (attuativo, in parte qua, del richiamato vincolo convenzionale), l’invocato obbligo di partecipazione del pubblico alle decisioni sull’ambiente è predicabile de iure, all’interno dell’ordinamento, esclusivamente per il caso, qui non ricorrente, di Valutazione di impatto ambientale o di Valutazione ambientale strategica.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, sono stati dedotti i vizi di segno procedimentale connessi alla mancata comunicazione al Comune di Policoro della nota della Regione Basilicata, prot. 0207094 del 28/9/2024, indittiva della conferenza di servizi decisoria svoltasi nel contesto del procedimento autorizzatorio de quo, stante l’intervenuta lesione del diritto del Comune alla partecipazione procedimentale, con conseguente illegittimità del relativo assenso acquisito per silentium

nella sede conferenziale.

Le censure sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, il lamentato vizio connesso all’ipotizzata lesione delle garanzie partecipative in danno del Comune di Policoro, a tacer d’altro, può dirsi concretamente superato in virtù dell’adozione del provvedimento confermativo, n. 23BE.2025/D.01504 del 13/10/2025, sopraggiunto in corso di causa e rimasto inoppugnato da parte dei ricorrenti, considerato che, con tale determinazione, la Regione si è dichiaratamente fatta carico dell’esigenza di accordare al Comune pienezza di interlocuzione sull’autorizzabilità o meno del progetto candidato dalla società controinteressata, all’uopo richiedendo all’Ente civico l’espressione del parere di sua competenza (effettivamente comunicato, senza riserve, in data 10/6/2025).

Inoltre, a seguito dei richiamati sviluppi provvedimentali, l’autorizzazione progettuale sub iudice non è più fondata sull’ipotizzato silenzio assenso comunale.

In ogni caso, le richiamate censure sono infondate nel merito.

Vi è evidenza in atti della circostanza che – seppur non destinatario della nota indittiva della conferenza di servizi del 28/9/2024 – il Comune ha avuto contezza della pendenza del procedimento di autorizzazione unica dell’impianto in questione sin dal 4/10/2024, allorquando ha ricevuto, per conoscenza, la richiesta istruttoria formulata dalla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della Basilicata in seno alla sede conferenziale (circostanza incontroversa).

Il che ha, comunque, garantito il tempestivo raggiungimento dello scopo notiziale perseguito dalla nota indittiva, consentendo al Comune, anche in ossequio a quei generali doveri di correttezza e di leale collaborazione iscritti nell’art. 1, co. 2-bis, della L. n. 241/1990), la concreta ed effettiva possibilità di partecipare al procedimento autorizzatorio, formando ed esternando, nei tempi assegnati alla generalità degli Enti coinvolti, la propria determinazione sull’autorizzabilità o meno del progetto.

Talché, la conseguente condotta comunale – sostanziatasi nella mancata partecipazione alla sede conferenziale – è, a ben vedere, l’espressione di una libera scelta rispetto alla quale le censure in esame si pongono in insanabile contraddizione e dalla quale non possono farsi discendere, dunque, effetti vizianti in danno del provvedimento autorizzatorio.

Ciò, volendo prescindere dall’ulteriore incontestata circostanza per cui il Comune di Policoro, in data 19/11/2024, ha ricevuto la nota prot. n. 252268 con cui la Regione ha trasmesso agli Enti interessati (anche al Comune) l’istanza autorizzatoria presentata dalla società controinteressata (con le successive integrazioni) e richiesto l’espressione delle determinazioni finali di competenza entro il termine perentorio del 19/12/2024, con l’avvertenza che “(…) L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il succitato termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-bis co. 4 della Legge 241/1990 (…)”.

A fronte di tale notizia, il Comune ha continuato a serbare un contegno di assoluta inerzia (contrastante con i richiamati parametri), astenendosi da ogni iniziativa diretta a garantirsi l’effettiva partecipazione ad una sede procedimentale alla quale non poteva dirsi indifferente (come i successivi sviluppi giurisdizionali hanno dimostrato), ivi inclusa, in particolare, l’eventuale formulazione di una semplice richiesta di proroga dei termini in suo favore.

La pretestuosità delle censure in esame è plasticamente confermata, infine, dalla lettura della Delibera di Giunta comunale, n. 75 del 26/3/2025, recante la decisione di proporre ricorso straordinario avverso il provvedimento autorizzatorio de quo, nella quale si dà atto del parere negativo di regolarità tecnica alla proposta di impugnazione espresso dal Dirigente ad interim del V Settore del Comune, in quanto “nel corso del procedimento di cui all’autorizzazione unica regionale, l’ufficio urbanistica del Comune ha di fatto già espresso parere positivo alla realizzazione dell’impianto mediante silenzio assenso che ha valore definitivo e vincolante ex art. 14 della L. 241/1990”.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotto che la Regione avrebbe omesso il recepimento delle prescrizioni risultanti dai pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi ed, in particolare, quelle contenute nel parere della Soprintendenza (di cui alla nota prot. n. 0276778 del 18/12/2024) e nel parere del Comando Generale dei VV.FF. di Matera (di cui alla nota prot. n. 0009790 del 17/12/2024).

Il motivo è infondato.

Ed invero, l’autorizzazione è stata rilasciata “in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati”; formulazione sufficientemente esplicita per ritenere che le prescrizioni esposte nei richiamati pareri, seppure non specificamente richiamate o trascritte, costituiscano parte integrante del dispositivo dell’avversato provvedimento.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, è dedotto che la metodologia (modello CALPUFF) utilizzata per stimare l’impatto odorigeno non sarebbe attendibile perché i valori utilizzati sono sistematicamente inferiori a quelli realisticamente prevedibili e tecnicamente giustificati da letteratura tecnica di settore, inducendo una sottovalutazione significativa delle emissioni odorigene previste dall'impianto in progetto.

Sotto altro connesso profilo, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata senza previa valutazione dell’insalubrità dell’attività e senza prescrizioni specifiche in ordine all'ubicazione e alle modalità di esercizio atte a tutelare l’igiene e la salute pubblica, in palese violazione del quadro normativo sanitario e del principio di precauzione, avuto particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, che prevede l’attivazione di uno specifico procedimento sanitario di competenza sindacale in presenza di un impianto che, per tipologia, ubicazione e caratteristiche emissive, rientra tra quelli "industriali insalubri di prima classe".

Il motivo è infondato.

Ritiene il Collegio, infatti, che le censure dianzi compendiate non siano in grado di scalfire le positive valutazioni, circa l’autorizzabilità del progetto dal punto di vista ambientale e sanitario, espresse dalle competenti Amministrazioni (rispettivamente, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e l’Azienda sanitaria locale di Matera) in sede di conferenza di servizi. Né detti apporti consultivi, anch’essi estrinsecazione di apprezzamenti discrezionali, risultano specificamente contestati dai ricorrenti, la cui impugnazione è essenzialmente protesa ad un sindacato sostitutivo impingente nel merito amministrativo e, come tale, da considerarsi inammissibile.

Rileva, in particolare, il parere espresso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, prot. G.0021616/2024 del 18/12/2024, in cui detta Amministrazione ha specificamente e positivamente esaminato la tematica dell’impatto olfattivo dell’impianto, con l’approntamento di misure volte all’efficace tutela da dannose emissioni odorigene, all’uopo prescrivendo alla società:

- “un monitoraggio in continuo dell’impatto odorigeno di durata quindicinale e con frequenza semestrale presso il recettore sensibile più impattato dall’odore e nel punto al confine dell’impianto più prossimo al recettore stesso mediante un analizzatore a fluorescenza per l’acido solfidrico. I punti di monitoraggio e la strumentazione da utilizzare dovranno essere oggetto di proposta da sottoporre all’ARPAB per la propria approvazione (informando per conoscenza anche l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione) entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione”;

- “la formulazione di una “procedura gestionale delle segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti” che andrà sottoposta all’approvazione di ARPAB entro 60 gg dal rilascio dell’autorizzazione”.

Risulta in fatto che la società ha tempestivamente provveduto a conformarsi a dette prescrizioni, predisponendo tanto il “piano di monitoraggio dell’odore ai recettori”, quanto la “procedura gestionale delle segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti” (di cui la stessa dovrà dare puntuale attuazione); atti che sono stati approvati dall’A.R.P.A. di Basilicata con nota prot. G.0003801/2025 - U – del 25/2/2025, neppure impugnata dai ricorrenti.

Quanto all’ipotizzata pretermissione del ruolo del Sindaco in sede di valutazione dei profili di sanità pubblica, è sufficiente rilevare che l’invocata previsione di cui all’art. 217 del R.D. n. 1265/1934 (“Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza”) non risulta pertinente:

- sia perché l’impianto per cui è causa ha natura di impianto industriale, chimico o di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale appunto sono i sottoprodotti agricoli (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2022, n. 11217);

- sia perché il potere sindacale previsto dalla richiamata previsione va correttamente inquadrato nel più ampio contesto normativo di riferimento (come evolutosi nel tempo) e, conseguentemente, va considerato recessivo rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti da autorità tecniche operanti nel campo della tutela ambientale e sanitaria (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 28/7/2022, n. 10715; T.A.R. Marche, sez. I, 24/7/2021, n. 624; Consiglio di Stato, sez. I, 30/9/2019, n. 2534).

6.5. Con il quinto motivo di ricorso, è dedotto che la Regione avrebbe omesso il preventivo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui al D.P.R. n. 357/1997, da ritenersi dovuta in quanto l’areale prescelto per la realizzazione dell’impianto di compostaggio, pur non rientrando direttamente nella perimetrazione SIC o ZPS e, quindi, nella Rete Natura 2000, è prossimo ad aree oggetto di tutela (ZSC e ZPS “Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni”, appartenente alla Rete Natura 2000, nonché alla ZSC codice IT-9220080 “Costa Ionica Foce Agri”), sulle quali sarebbe in grado di produrre impatto olfattivo.

Il motivo è infondato.

L’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 357/1997 dispone che “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (…) i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

Ai sensi di tale previsione, in assenza di dirette interferenze con un sito protetto, il soggetto proponente è tenuto a predisporre uno studio, “ai fini della valutazione di incidenza”, solo qualora l’intervento possa “avere incidenze significative sul sito”.

In specie, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto in grado di suffragare la tesi della necessità della valutazione di incidenza (asseritamente omessa), essendosi limitato ad invocare, alquanto genericamente, la circostanza della prossimità della sede progettuale con i richiamati siti (inclusi nella Rete Natura 2000); il che, tuttavia, non è di per sé dimostrativo dell’esistenza di quelle “incidenze significative” richieste dalla norma quale imprescindibile presupposto per lo svolgimento della procedura valutativa in questione.

D’altra parte, merita evidenziare che la problematica della possibile interferenza del progetto con detti siti non è rimasta estranea al procedimento autorizzatorio, come ben si evince dalla lettura del parere reso dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, in data 6/11/2024, in sede conferenziale; in tale atto consultivo, in particolare, l’Ufficio competente, nel prestare il proprio assenso all’autorizzazione del progetto, ha rilevato “la vicinanza/contiguità del progetto con le aree tutelate sopraindicate nonché la concomitante presenza, nello stesso areale, di altri impianti FER in esercizio” e, conseguentemente, impartito specifiche raccomandazioni (“incrementare, rinaturalizzare e migliorare le valenze ecologico-funzionali con essenze autoctone già presenti, del tipo formazioni igrofile, reperite in loco; rinaturalizzare, oltre i perimetri interni anche quelli esterni alle recinzioni dell’impianto, nonché i bordi delle strade di accesso e delle strade limitrofe, con siepi, arbusti e naturale copertura vegetale/floristica rigorosamente autoctoni, del tipo formazioni igrofile, meglio se presenti in loco e nelle vicine aree tutelate; conservare gli elementi naturali e seminaturali, anche se residui, del paesaggio”), da considerarsi anch’esse refluite nel dispositivo provvedimentale in virtù del generale rinvio, in esso contenuto, “alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo”.

Trattasi, all’evidenza, della realizzazione di un equilibrato contemperamento tra l’iniziativa imprenditoriale in questione e le esigenze di protezione di aree tutelate, nel presupposto dell’inconfigurabilità e, comunque, della mancata dimostrazione di “incidenze significative” su queste ultime (nei sensi richiesti dall’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 357/1997); d’altra parte, detta valutazione è espressiva di apprezzamenti latamente discrezionali, sindacabili entro i limiti – il cui superamento non risulta comprovato - del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso, è dedotto che l’impugnata autorizzazione riguarderebbe un impianto a rischio ambientale elevato in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificata R2 (rischio medio), senza che sia stata svolta una valutazione esaustiva dei rischi di instabilità del suolo, di allagamento e di erosione, come invece richiesto dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo e dalle N.T.A. del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non vi è alcuna dimostrazione della denunciata interferenza dell’impianto in questione con vincoli idrogeologici; piuttosto, risulta dagli atti, in particolare dal parere, prot. n. 32588 del 22/10/2024, espresso in sede conferenziale dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che l’impianto ha subito una modifica localizzativa, sollecitata dalla stessa Amministrazione nel corso del procedimento, al dichiarato scopo di eliminare ogni interferenza di tal natura (mediante la ricollocazione della cisterna n. 6 esternamente all’area a rischio idrogeologico R2 censita dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico).

Né sussiste alcuna contraddizione, interna al richiamato parere, tra il giudizio di conformità del progetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e la rilevata interferenza di una porzione del sito con le Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione, considerato che, come condivisibilmente evidenziato dall’Autorità di Bacino, mentre il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è uno strumento normativo approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, il documento concernente le Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvione rappresenta esclusivamente una fase preliminare di studio e analisi tecnica, priva di efficacia normativa.

Le ulteriori plurime deduzioni (a tratti altamente specialistiche) volte a dimostrare presunti vizi istruttori dell’autorizzazione, in punto di tutela della pubblica incolumità e del territorio, si presentano essenzialmente generiche (non essendo specificato se e in che misura le ipotizzate omissioni istruttorie siano rilevanti in ottica invalidante), oltreché impingenti nel merito della discrezionalità amministrativa (non essendo assistite dall’enucleazione di indici sintomatici di manifesta illogicità, travisamento ed inattendibilità delle contrarie conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione).

6.7. Con il settimo motivo di ricorso, è dedotto che l’istruttoria del procedimento sarebbe viziata da eccesso di potere per omessa valutazione dell’impatto economico-sociale e paesaggistico del progetto sul territorio comunale, nonché da insufficiente analisi costi-benefici, anche in ottica di proporzionalità, in violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa e il principio di leale collaborazione tra enti pubblici.

Il motivo è infondato.

E’ dirimente rilevare come il provvedimento autorizzatorio per cui è causa è stato adottato in conformità agli esiti di un’articolata conferenza di servizi nella quale sono stati debitamente apprezzati tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’iniziativa progettuale, con assegnazione di prevalenza a quelli connessi alla realizzazione della stessa, secondo le regole proprie di governo del modulo conferenziale ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990.

6.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità dell’autorizzazione in quanto consentirebbe l’esercizio di un impianto con significative emissioni convogliate in atmosfera, in assenza dell’adozione di sistemi di abbattimento attivi conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT) e senza una corretta valutazione degli effetti cumulativi e sanitari.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la deduzione si appalesa alquanto generica, essendo incentrata unicamente nell’elencazione di presunte carenze di elementi contenutistici di cui sarebbe affetto il progetto, senza tuttavia comprovare specificamente l’effettività, la fonte e la rilevanza (in ottica invalidante) delle stesse.

Più nello specifico, risulta del tutto pretermesso l’esame critico degli elaborati progettuali dedicati alle ventilate carenze istruttorie, quali, in particolare, la “Relazione sulle emissioni di tipo convogliato” (in cui sono definite le emissioni in atmosfera di tipo convogliato, generate durante il normale esercizio dell’impianto) e l’elaborato sull’impatto odorigeno dell’impianto (per quanto attiene le emissioni in atmosfera di tipo diffuse).

Nel merito, peraltro, la doglianza è largamente inconferente rispetto all’oggetto dell’autorizzazione sub iudice, siccome incentrata sul richiamo a parametri riferibili ad impianti a biomasse in cui il biogas viene combusto per produrre energia elettrica o ad impianti di trattamento dei rifiuti, laddove, nella specie, viene in rilievo un impianto di produzione di biometano da immettere nella rete SNAM.

6.9. Con il nono motivo di ricorso, è dedotta l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione, in quanto asseritamente rilasciata in assenza della necessaria autorizzazione per la realizzazione del collegamento tra l’impianto di produzione di biometano e la rete nazionale di trasporto del gas naturale gestita da SNAM s.p.a..

Il motivo è infondato.

L’impostazione ricorsuale è priva dell’indicazione del parametro normativo a sostegno della doglianza e trascura di considerare che, ai sensi della pertinente disciplina riveniente dal par. 1.2.1.10. dell’Appendice “A” del P.I.E.A.R. di Basilicata (“Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 deve essere inclusa: a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente; …”), ai fini dell’autorizzazione è richiesta soltanto la produzione, in allegato alla domanda, di copia del documento denominato “Soluzione Tecnica Minima Generale” (STMG), essenziale per la connessione alla rete, accettata in via definitiva dal proponente; allegazione il cui puntuale adempimento è stato cartolarmente comprovato dalla società controinteressata.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto poiché infondato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore







L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

Paolo Mariano


Stefania Santoleri

 



LA ZONA DEL PREVISTO INSEDIAMENTO (FOTO COVA CONTRO)


Nessun commento:

Posta un commento