MA SUI CINGHIALI IN CITTÀ C’È IL NUOVO DECRETO VARATO DAL GOVERNO MELONI CON IL VIA LIBERA ALLA CACCIA. A QUALI CONDIZIONI? DI SEGUITO LA RISPOSTA NELLA SEGUENTE NOTIZIA INTEGRALE
SCANZANO JONICO. I CINGHIALI A SPASSO NELLA VILLA RIFORMA FONDIARIA, IN PIENO CENTRO CITTADINO |
FONTE IL SOLE24ORE.COM
· CINGHIALI IN CITTÀ, VIA LIBERA ALLA CACCIA, MA CON CORSO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE
· DOPO UN CORSO DI FORMAZIONE E COORDINATI DALLA POLIZIA TERRITORIALE. GLI ANIMALI ABBATTUTI SI POTRANNO MANGIARE, PREVIO CONTROLLO SANITARIO
DI ENRICO BRONZO
23 DICEMBRE 2022
Nel testo della legge di Bilancio verso l’approvazione definitiva, all’articolo 1 commi 292-septiesdecies-292-undevicies figura il testo sul controllo e contenimento della fauna selvatica. Inserito per risolvere il problema dei cinghiali a Roma. Modificherebbe la legge 157/1992. Due le novità:
1)
l’articolo 19 è sostituito da un nuovo articolo che disciplina il controllo
della fauna selvatica;
2) è aggiunto l'articolo. 19-ter che disciplina il Piano straordinario per la
gestione e il contenimento della fauna selvatica.
· Il nuovo articolo 19
Il nuovo
articolo 19, concentrandosi solo sui cinghiali, stabilisce che le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette
e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di
divieto.
Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità, per la migliore
gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche
e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.
· Via libera ai cacciatori a due condizioni
SI legga
nella normativa che “qualora i predetti metodi (regionali, ndr) si rivelino
inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di
controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non
costituiscono esercizio di attività venatoria.
I piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia
o nei comprensori alpini delle aree interessate:
1) previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi
competenti a livello regionale;
2) sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali.
Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.
· Gli animali uccisi si possono mangiare previo controllo
Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.
· Stanziati 500mila euro
Le attività ivi descritte sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Infine, per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500mila euro e a tal fine all'articolo 152, comma 3 le parole 400 milioni sono sostituite da 399,500 milioni.
· Quattro mesi per il decreto, validità cinque anni
L'articolo. 19-ter disciplina il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica prevedendone l'adozione con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è di durata quinquennale.
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