“LE IMPUTAZIONI NEI CONFRONTI DEL MIO ASSISTITO SI RISOLVONO IN UN ASSIOMA INQUISITORIO PRIVO DI UN MINIMO DI CONCRETEZZA E DI ELEMENTI OGGETTIVI”. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE
IL TRIBUNALE DI TARANTO |
IL PROCURATORE FRANCESCO CURCIO |
AVVOCATO MICHELE RUSSO |
SALVATORE SCARCIA (FOTO ILQUOTIDIANODELSUD.IT) |
RICEVIAMO DALL'AVVOCATO MICHELE RUSSO, DIFENSORE DI SCARCIA SALVATORE, E PUBBLICHIAMO
Gentile dottore, all’esito della Udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, d.ssa Rita ROMANO, non ha convalidato il fermo di SCARCIA Salvatore e ne ha ordinato l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa (attualmente a Taranto, per una misura cautelare emessa dalla Procura di Reggio Calabria per un procedimento pendente al dinanzi al tribunale di Palmi, ndr.).
Il Giudice, a norma degli artt. 391 e 22 c.p.p., ha ritenuto di non poter adottare la richiesta cautelare del Pubblico Ministero unitamente al provvedimento con cui ha dichiarato la propria incompetenza.
Ritengo doveroso evidenziare che, nel corso della udienza di convalida, la coerente rilettura del materiale indiziario, evincibile dagli atti ed evidenziata da SCARCIA Salvatore, ha permesso di mettere in rilievo tutta una serie di elementi inidonei di per sé a fondare nelle more una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Le imputazioni si risolvono in un assioma inquisitorio privo di un minimo di concretezza e di elementi oggettivi a riscontro della presunta offensività delle condotte contestate nei capi di imputazione.
Soprattutto, la supposta commissione del delitto ex art. 416 bis c.p. è un escamotage normativo-processuale del Pubblico Ministero per delineare una congetturale responsabilità mafiosa ambientale di SCARCIA Salvatore a mezzo di evanescenze indiziarie, con una abnorme qualificazione in iure degli addebiti, secondo un incostituzionale modello del diritto penale dell’intenzione e del tipo d’autore.
La difesa di SCARCIA Salvatore (affidata anche all'avvocato Maria Rosaria Malvinni, ndr) è certa che, nel prosieguo, collegati tra loro e correttamente valutati nella loro globalità, i presunti fatti-reato – che il Pubblico Ministero ha l’onere di provare oltre il ragionevole dubbio - siano tali da assecondare una plausibile, alternativa e contrapposta spiegazione, così come è già accaduto in altri processi, caratterizzati da sentenze di assoluzione: cioè, GIP Trib. PZ, Sent. 29 mar 2012, n. 65/2012, c.d. “Terra Bruciata”; Cass. Pen., Sez. I, Sent. 11 ott 2019, n. 48437, c.d. “Basilischi”; ecc.
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