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martedì 9 aprile 2024

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI MATERA. IL TAR DI BASILICATA ANNULLA LA NOMINA DI EMILIANA LISANTI

IL DECRETO DI NOMINA FU FIRMATO NEL MARZO 2023 DAL MINISTRO DEL LAVORO, MARINA ELVIRA CALDERONE. ACCOLTO IL RICORSO DELL’AVVOCATO PORZIA VERONICA CASALNUOVO. LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL’ANNULLAMENTO DELLA NOMINA SONO NELLA SEGUENTE NOTIZIA INTEGRALE 

EMILIANA LISANTI (FOTO LECRONACHELUCANE.IT

FONTE LECRONACHELUCANE.IT

PROVINCIA DI MATERA, «ILLEGITTIMA PARTECIPAZIONE» DELLA LISANTI: DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DELL’ONERE MOTIVAZIONALE

CONSIGLIERA DI PARITÀ, IL TAR ANNULLA LA NOMINA

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata ha annullato la nomina di Emiliana Lisanti a consigliera di Parità effettiva della Provincia di Matera.

Nel marzo del 2023, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, firmò il decreto in favore di Lisanti e dell’avvocata Porzia Veronica Casalnuovo quale consigliera di Parità supplente della Provincia di Matera.

A vincere il ricorso, proprio lei: Casalnuovo. L’avvocata ha avuto ragione su tutta la linea, a partire dall’atto prodromico alla nomina ministeriale, cioè il decreto presidenziale della Provincia di Matera, con l’indicazione della Lisanti, risalente al dicembre 2021. Il presidente della Provincia di Matera è Piero Marrese, alle elezioni del prossimo 21 e 22 aprile, candidato presidente di Regione per il centrosinistra, e Lisanti è candidata consigliera regionale nella lista di Basilicata Casa Comune che sostiene proprio Marrese nella corsa a via Verrastro. Tra le altre cose, Lisanti è consigliera comunale di Montalbano Jonico, Comune amministrato dal sindaco Marrese.

Originariamente, la controversia giudirica era stata instaurata dinanzi al Tar del Lazio che però, dichiarando la propria incompetenza per territorio, l’ha rinviata in Basilicata. Ad ogni modo, battuti il Ministero, la Provincia di Matera e la stessa Lisanti, che avrebbero voluto un altro esito: il giudizio di non fondatezza sulla eccepita illegittimità della nomina in questione. Due i vulnus rilevati: il difetto di istruttoria e la debolezza dell’assunto motivazionale a sostegno della scelta di Lisanti.

In riferimento alle carenze burocratiche, la presenza di vizi di forma, è risultato, per esempio, che la Lisanti non avesse sottoscritto il curriculum vitae da allegare alla domanda di partecipazione, e tale omessa sottoscrizione, come evidenziato dai giudici amministrativi, «risulta pianamente e chiaramente sanzionata dall’Avviso coll’esclusione».

Per quanto la «rilevata illegittima partecipazione alla procedura della Lisanti» rappresenti di per sé un elemento idoneo a comportare l’annullamento degli atti impugnati, comunque il Tar di Basilicata, per completezza, ha analizzato anche la censura relativa alla carenza di motivazione.

Per quanto, nel caso di specie, ai fini della nomina non occorre una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, in considerazione della fiduciarietà dell’atto e dell’elevato tasso di discrezionalità tecnico-amministrativa, comunque il conferimento dell’incarico non può non dar conto del fatto che i differenti requisiti di competenza, esperienza e professionalità siano stati valutati in relazione allo scopo perseguito. Nel caso della Lisanti, «obbligo che risulta platealmente disatteso dall’Amministrazione provinciale».

Il decreto del Vicepresidente della Provincia di Matera del 2021, «è del tutto sprovvisto di motivazione di sorta». Nulla è specificato, secondo i giudici, «sul perché la Lisanti è stata preferita alla Casalnuovo quale titolare dell’incarico», «né sul perché entrambe siano prevalse sulle altre quattro candidate», pure egualmente idonee a svolgere le relative funzioni. Per questi ed altri motivi, ricorso accolto e nomina annullata.

A. CARPONI

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