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giovedì 14 dicembre 2017

POTENZA. CONSORZIO ASI, RESPINTO IL RICORSO DI NAVAZIO E ALTRI SU CONDANNA PER DANNO ERARIALE. LA CORTE DEI CONTI HA RIGETTATO I DUE APPELLI CONFERMANDO LA SENTENZA DI 1° GRADO

ROMA. CORTE DEI CONTI
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 14.12.17


La prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti ha rigettato i due appelli presentati da due direttori generali, all'epoca dei fatti, e da un ex commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale (Consorzio Asi) di Potenza confermando la sentenza emessa in primo grado dalla Sezione della Basilicata il 26 aprile del 2016. I due ricorsi erano stati presentati il primo da Alfredo Rocco e Mario Cerverizzo ed il secondo da Alfonso Ernesto Navazio. Nella sentenza impugnata Navazio, Cerverizzo, Rocco e Donato Paolo Salvatore, quest'ultimo non appellante, erano stati condannati a risarcire all'ente consortile il danno erariale riveniente da indebite erogazioni di premi di risultato (cosiddetta “retribuzione variabile incentivante”) in favore di dirigenti (anni 2010-2011), in assenza dei presupposti giuridici che ne avrebbero giustificato l’erogazione. La condanna pro-capite era così ripartita: Navazio (commissario straordinario) e Cerverizzo (direttore generale), per euro 16.560, oltre interessi legali; Salvatore (commissario straordinario) e Rocco (direttore generale), per euro 23.050, oltre interessi legali. Gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria; in subordine, nel merito, che venisse dichiarata inammissibile, infondata e non provata l’azione della Procura contabile, con conseguente assoluzione da ogni addebito. In via ancora più subordinata, essi hanno chiesto che venisse riconosciuta l’effettiva, rilevante utilità economica conseguita dal Consorzio Asi per l’attività espletata dai dirigenti in dipendenza delle deliberazioni censurate e che venisse, perciò, ulteriormente ridotta l’entità del risarcimento. Di tutt'altro avviso l'Ufficio della Procura generale che ha chiesto il rigetto degli appelli, ritenendoli giuridicamente infondati, con condanna anche alle spese di giudizio. Posizioni ribadite dalle parti nel corso dell'udienza pubblica svoltasi sul procedimento. Nel merito, poi, la Procura della corte contabile ha censurato il riconoscimento dei premi di produzione ex ante anziché ex post, senza aver provveduto ad accertare i risultati e gli obiettivi raggiunti. Ha concluso, quindi, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per tutti. E la Sezione d'appello, presieduta da Salvatore Nicolella, ha accolto le sue tesi rigettando i due appelli in discussione per “infondatezza”.

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