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lunedì 12 ottobre 2020

SIETE VITTIME DI TELEFONATE INDESIDERATE? DENUNCIATE I MOLESTATORI

MARINA FESTA

ADICONSUM MATERA HA OTTENUTO LA CONDANNA DI UNA SOCIETÀ DI ENERGIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DI UN SUO ASSOCIATO, QUANTIFICATO IN 1.000 EURO. MARINA FESTA, PRESIDENTE PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI DIFESA DEI CONSUMATORI: “LA SENTENZA PUNISCE, GIUSTAMENTE, L’ABUSO DELL COSIDDETTO SPAMMING TELEFONICO QUANDO DIVENTA LESIVO DELLA PRIVACY DELLA PERSONA”


IL COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE DI DIFESA DEI CONSUMATORI

Marina Festa - Presidente provinciale dell'Adiconsum di Matera - segnala, con grande soddisfazione, una sentenza ottenuta da un proprio associato, assistito dall’avv. Giuseppe Tedesco del Centro Giuridico Adicosum, in materia di “spamming telefonico”.

L’associato, per oltre tre anni, ha ricevuto sulla sua utenza di telefonia mobile, telefonate e messaggi da parte di un call center di una società di energia che lo sollecitavano e diffidavano a pagare bollette di consumi energetici che a loro dire risultavano inevase e mai pagate.

Le fatture si riferivano ad altro soggetto con utenza in una regione diversa da quella di residenza dell’associato il quale si rivolgeva al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni per il comportamento non corretto tenuto dalla società considerato che più volte detta società era stata formalmente invitata a non inviare sms ed a non chiamare sull’utenza di telefonia mobile considerato che l’associato non era mai stato cliente di detta società.

Nel comportamento della società di energia era ravvisabile il c.d. spamming telefonico che si caratterizza per l’invio di sms non richiesti verso l’utenza di telefonia mobile di un soggetto privato tanto che l’illiceità di tale invio, essendo in evidente contrasto con il rispetto della sfera personale dell'individuo causa, conseguentemente, un danno.

Lo spamming telefonico si configura come lesione in materia di diritti fondamentali della persona umana e di tutela della vita privata di ogni individuo.

Il Giudice di Pace, ritenendo corrette le argomentazioni svolte dalla difesa dell’associato, accoglieva la sua domanda condannando la società di energia al risarcimento del danno, quantificato nel caso in questione in € 1.000,00.

La sentenza in questione punisce, giustamente, l’abuso delle telefonate indesiderate quando diventa lesivo della privacy della persona.

Matera 12-10-2020

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