ACCOLTA UNA PREGIUDIZIALE
DELLA DIFESA SULL’UTILIZZO DELLE CHAT CRIPTATE. ATTI INVIATI ALLE SEZIONI UNITE. DI SEGUITO LA NOTIZIA INTEGRALE
FONTE LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
DROGA ITALIA-ALBANIA. LA CASSAZIONE INVIA ATTI ALLE SEZIONI UNITE
I RILIEVI DELLA DIFESA SUL RIESAME-CHAT CRIPTATE E DIRITTO INTERNAZIONALE
DI DONATO MASTRANGELO
POTENZA - Lo scorso 29 giugno il tribunale dei Riesame di Potenza aveva confermato il teorema accusatorio alla base di un’operazione della Procura antimafia del capoluogo lucano che aveva smantellato un traffico di droga tra Italia e Albania. La base era a Scanzano Jonico con un’azienda agricola diventata «copertura» per le attività illecite del sodalizio. Il sodalizio operava in collegamento con l’Albania tramite un complesso sistema di chat criptate, cui spesso ricorrono i narcotrafficanti per evitare di essere intercettati.
E proprio in merito ad una questione pregiudiziale sull'acquisizione di elementi investigativi o di rilevanza probatoria in violazione del diritto dell'Unione Europea ed in ordine alla chiave di decriptazione della messaggistica Sky ECC impiegata dall'autorità francese, che costituisce la base probatoria dell'ordinanza impugnata sollevata dai legali, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma ha rinviato gli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
I rilievi eccepiti dai difensori avv. Pietro Mazzoccoli e avv. Vincenzo Rago riguardano la posizione di Hajri Marsel Erjoin, Balla Anxhela, Balla Ervis, Gjuzi Ermal, di cui Balla Ervis difeso dall’avv. Mazzoccoli unitamente all’avv. Rago ed i restanti difesi da quest’ultimo.
L’operazione denominata Auriga, che aveva portato all’arresto di 15 persone, aveva configurato l'aggravante della transnazionalità del reato associativo e di altre ipotesi di spaccio tra Scanzano Jonico, Policoro, Matera, Grottaglie, Altamura, Frigole, San Cataldo e l’Albania.
«La questione rilevante - dichiara l’avv. Mazzoccoli - attiene alla interpretazione del diritto comunitario e la disposizione comunitaria di riferimento che non ha costituito oggettooggetto di interpretazione della stessa Corte, stante il dubbio interpretativo, sicché era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’UE, al fine di verificare la legittimità di una legge nazionale, al diritto dell’UE e se la normativa interna, fosse rispettosa dei diritti fondamentali della persona, sottoposta alle indagini, come il caso in esame, atteso che nel caso in questione si tratta di informazioni e/o prove, già in possesso dell’Autorità di esecuzione e di acquisizione di informazioni contenute in base a dati della Polizia e Autorità Giudiziaria Francese, che a loro volta, li avevano acquisiti come dati esistenti al momento delle attività poste in essere dalle squadre investigative comuni e non come flussi di comunicazioni in atti. La Corte - prosegue l’avv. Mazzoccoli - avrebbe dovuto rispondere ai seguenti quesiti: se il divieto di utilizzo degli elementi investigativi o di prova, possa derivare direttamente dal principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione nel caso di elementi investigativi o prove, ottenute tramite un Ordine europeo di indagine penale (OEI) contrario a detto diritti; se dal diritto dell’UE, in particolare dal principio di effettività. discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione di elementi investigativi, o di prove in un procedimento penale nazionale, non possono rimanere prive di conseguenze come nel caso di reati gravi, quale è quello che ci occupa, in considerazione e a favore dell’indagato o imputato, sul piano della valutazione dei dati indizianti o di prove della stessa pena. A tali quesiti, posti dalla difesa, la terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, ha mandato gli atti per rispondere agli stessi, avendo implicanza di carattere internazionale, alle Sezioni Unite».
Su alcune sentenze analoghe, fa rilevare l’avv. Rago, sull’acquisizione di intercettazioni e messaggistica criptata, si è pronunciata di recente la Cassazione stabilendo che le chat non sono documenti informatici acquisibili senza il preventivo parere del giudice.
Nessun commento:
Posta un commento