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domenica 19 novembre 2023

SCANZANO JONICO. DIRITTO DI REPLICA. NOTA DIFENSIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE PANDOLFI SULLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SUL CASO DELL’INCOMPATIBILITÀ DEL CONSIGLIERE DONATO D’AMICO

TIENE ANCORA BANCO LA VICENDA CHE HA CARATTERIZZATO I PRIMI 5 MESI DELLA LEGISTALURA GUIDATA DAL SINDACO PASQUALE CARIELLO. MA COSA SOSTIENE IL SEGRETARIO PANDOLFI? DI CHI LA RESPONSABILITA' DI QUANTO ACCADUTO? LE RISPOSTE SONO NELLA SEGUENTE NOTA INTEGRALE 


NOTA DIFENSIVA GIUSEPPE PANDOLFI, SEGRETARIO COMUNALE SCANZANO JONICO

AL SIG. SINDACO

ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARIA GIUSY ALTIERI

A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI E, P.C. AL PREFETTO DI MATERA

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI “PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLA MANCATA CONOSCENZA/CONOSCIBILITÀ CONDIZIONE DI PRESUNTA INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE COMUNALE”. NOTA DIFENSIVA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24.8.2023 è stata istituita la Commissione di controllo per la “verifica in ordine alla conoscenza, alla data pari o antecedente al 5 giugno 2023, da parte del Sindaco e/o di eventuali altri soggetti della condizione di presunta incompatibilità del Consigliere Donato D’AMICO”.

Con lo stesso provvedimento, sono stati eletti a far parte della Commissione i Consiglieri comunali Zuccarella Stefania, Scarnato Claudio, Sgarrino Fabio Massimo, Altieri Maria Giusy e Marzano Alberto, quest’ultimo successivamente sostituito per dimissioni con il Consigliere D’Amico Donato.
I predetti Consiglieri, membri della Commissione, hanno depositato in data 24.10.2023 la relazione conclusiva sull’attività svolta dalla Commissione, unitamente alla richiesta, acquisita al protocollo con il n. 0017865, dell’inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale della sua presa d’atto.
La Commissione, al capitolo IV. CONCLUSIONI della relazione, conclude affermando che “Dall’istruttoria svolta e dalla documentazione reperita presso gli Uffici emerge con estrema chiarezza come i soggetti certamente a conoscenza della causa di presunta incompatibilità del Consigliere, alla data di celebrazione del primo Consiglio comunale (5/6/2023) erano: il Sindaco, la Dirigente del settore amministrativo-contabile (Dott.ssa Anna RIZZI) ed il Segretario Comunale (Dott. Giuseppe PANDOLFI). Inoltre, “Con riferimento al Segretario Comunale è certo che fosse a conoscenza della causa di incompatibilità già alla data del 1/6/2023. Il 05/06/2023, in occasione della Deliberazione di convalida degli eletti, il Segretario Comunale pur sapendo dell’esistenza della causa ostativa non ha espresso parere negativo, salvo poi sollevare la questione al Prefetto solo in data 07/06/2023”.

Visto che, nelle conclusioni della relazione, la Commissione consiliare di controllo attribuirebbe al sottoscritto la responsabilità di non aver sollevato la questione dell’incompatibilità del Consigliere D’Amico nella seduta del 5.6.2023 esprimendo parere negativo alla convalida, salvo poi informare il Prefetto in data 7.6.2023, con la presente, a difesa del suo operato, esprime le sotto riportate osservazioni.

Preliminarmente, si richiama quanto sostenuto dal sottoscritto nei precedenti pareri sulla costituzione della Commissione di controllo e sulla surroga del Consigliere comunale Donato D’AMICO con il dimissionario Alberto MARZANO e si confermano:

1. le osservazioni e le motivazioni sostenute nel parere rilasciato dallo scrivente in data 22.8.2023, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del TUEL, in ordine alla non conformità della costituzione della Commissione consiliare di controllo allo statuto e al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, avendo i richiedenti trasformato, semplicemente nel nome, la proposta originaria di costituzione della Commissione consiliare d’inchiesta, non prevista dallo statuto, in proposta di costituzione di Commissione di controllo, prevista dallo statuto e dal regolamento. La costituzione della Commissione di controllo, assimilata nella motivazione quale specie del medesimo genere delle Commissioni d’indagine, proprio perché non prevista dallo statuto dell’ente, non poteva trovare legittimazione. La conferma è contenuta nella disposizione normativa dell’art. 15 del vigente regolamento di funzionamento del consiglio, il quale prevede sia la facoltà di istituire le commissioni d’indagine che quella d’istituire le commissioni di controllo e di garanzia, escludendo, quindi, l’assimilazione della Commissione di controllo alla Commissione d’indagine.
2. il precedente parere contrario espresso dal sottoscritto per la partecipazione del Consigliere D’Amico Donato alla discussione e alla votazione della proposta di deliberazione per l’istituzione della Commissione di controllo, per evidente conflitto d’interessi, dovendo la Commissione effettuare “la verifica in ordine alla conoscenza, alla data pari e/o antecedente al 5 giugno 2023, da parte del sindaco e/o di eventuali altri soggetti della condizione della sua presunta incompatibilità. Il parere contrario alla discussione e alla votazione del Consigliere D’Amico era sostenuto dalla motivazione che il suo voto, come in effetti è stato, potesse essere decisivo per la costituzione e la composizione della Commissione, disponendo addirittura della facoltà di votare se stesso, essendo la votazione a scrutinio segreto, e favorire la propria elezione, che gli avrebbe consentito di accertare fatti e atti attinenti alla sua presunta incompatibilità.

3. il parere di non conformità ai sensi dell’art. 97, comma 2, del TUEL, espresso dallo scrivente sulla proposta di deliberazione di presa d’atto della “surroga” di un componente dimissionario della Commissione consiliare di controllo ex art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”, essendo la “surroga” già stata effettuata, in maniera autonoma, dalla Commissione. La nomina, infatti, è avvenuta nella prima riunione della Commissione tenutasi il 4.9.2023, come risulta dal verbale della seduta nel quale “Si prende atto delle dimissioni da membro della Commissione di controllo del consigliere Alberto Marzano (...) e contestualmente provvede alla surroga con il primo dei consiglieri non eletti Donato D’Amico”. Il consigliere D’Amico sin dalla seconda riunione del 7.9.2023 risulta presente nella composizione e ai lavori della Commissione. In assenza di una specifica normativa regolamentare volta a disciplinare la sostituzione del componente dimissionario, la designazione non poteva avvenire in modo unilaterale dalla Commissione, e di qui l’illegittimità della nomina, che invece sarebbe spettata al Consiglio comunale, stesso organo che ha effettuato l’istituzione della Commissione e ha nominato i componenti. Tale organo, invece, è stato privato della prerogativa di scegliere, tra i consiglieri di maggioranza, il nuovo componente, la cui scelta poteva anche non ricadere sul consigliere D’Amico. La surroga del Consigliere D’Amico, avvenuta in maniera illegittima per vizio di incompetenza, determina l’invalidità della composizione, dell’attività svolta e della relazione conclusiva della Commissione.

Dal punto di vista formale, si rileva che:

- la nomina e l’accettazione a componente della Commissione di controllo della Presidente del Consiglio desta perplessità e non appare assistita da ragioni di opportunità, avendo il Presidente del Consiglio il ruolo istituzionale di “super partes” da disimpegnare costantemente nell’esercizio delle sue funzioni, ruolo che, in questo caso, non sembra essere rispettato.

- Nonostante i vari pareri contrari, la Commissione, ritenendosi legittimamente costituita, ha effettuato, in modo del tutto irrituale e con discutibili profili di legittimità sulla competenza, la nomina diretta del consigliere Donato D’Amico, quale primo dei non eletti, in sostituzione del consigliere dimissionario, tra l’altro, senza considerare il suo evidente conflitto di interessi e l’obbligo di astensione, per le ragioni analizzate nei precedenti pareri.  

         -  Visto che la disciplina della “surroga”, prevista dall’art. 38 del TUEL, contempla esclusivamente l’ipotesi delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale e che analoga disposizione non si rinviene per la disciplina delle dimissioni dei componenti delle Commissioni istituite dal Consiglio comunale, la partecipazione del Consigliere ai lavori e alla stesura della relazione conclusiva è stata del tutto arbitraria. Pertanto, essendo la costituzione della Commissione avvenuta, nella composizione, con forti dubbi di legittima, di conseguenza tutte le attività e gli atti adottati, a parere di chi scrive, sarebbero nulli perché viziati da difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza dell’inesistenza giuridica degli stessi.

         -  Il consigliere D’Amico, con la nomina a componente della Commissione ha visionato e analizzato atti che lo riguardavano direttamente, ha giudicato i comportamenti di altri soggetti e ha attribuito la responsabilità a chi ha condotto l’azione amministrativa di legalità affinché fosse dichiarata in via definitiva la sussistenza della sua incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale.

         -  L’attribuzione delle funzioni di controllo al consigliere D’Amico ha determinato una inconciliabile sovrapposizione tra soggetto controllore e soggetto controllato, in contrasto con il principio del conflitto d’interessi e con l’obbligo di astensione.

         -  Ha esercitato le funzioni attribuite alla Commissione per finalità personali senza avvertire la necessità di riferire sulla sua posizione personale della presunta incompatibilità alla carica ricoperta, adempiendo così ad un obbligo giuridico, oltre che morale, visto che la sua condizione era stata già accertata in maniera definitiva dalla dirigente del Settore Amministrativo-Contabile tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione e, tra l’atro, anche da lui riconosciuta pubblicamente nella seduta consiliare del 29.8.2023, allorché dichiarava la disponibilità ad estinguere le cartelle di pagamento del Comune emesse dall’Agenzia delle Entrate.

         -  Il consigliere D’Amico ha successivamente pagato per intero il dovuto al Comune di Scanzano Jonico fino alla data del 31.12.2022, come risulta dall’attestazione della dirigente del servizio. Con il pagamento ha evidentemente dimostrato in maniera incontrovertibile la sussistenza dell’incompatibilità, di fatto confermando, qualora ce ne fosse stato bisogno, la fondatezza delle tesi sostenute dallo scrivente nelle varie relazioni e nei pareri espressi sulla certezza della sussistenza dell’incompatibilità. Da notizie acquisite in Prefettura, il pagamento sarebbe avvenuto a seguito dell’esercizio dell’azione popolare della Prefettura di Matera, ai sensi dell’art. 70 del TUEL, e quindi della presentazione del ricorso da parte dell’avvocatura dello Stato.
Nel merito della relazione conclusiva della Commissione di controllo.

         -  Non vi è dubbio e non potrà certo sfuggire ai Consiglieri della Commissione che l’unico soggetto che poteva sapere con certezza la situazione debitoria nei confronti del Comune e quindi della sua incompatibilità, è l’interessato Donato D’AMICO, il quale nell’accettazione e sottoscrizione della candidatura, ha presentato una dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di situazioni di ineleggibilità e/o d’incompatibilità. Inoltre, ancor prima della convalida degli eletti, il consigliere D’Amico ha reso altra dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di situazioni di ineleggibilità e/o d’incompatibilità, della quale, unitamente alla prima, ne risponderà davanti all’Autorità giudiziaria, qualora contengano attestazioni mendaci, punibili a norma di legge.

         -  La Commissione ha verificato solo le posizioni dei soggetti che alla data della convalida degli eletti, avvenuta il 5.6.2023, erano a conoscenza dell’incompatibilità di D’Amico, trascurando di approfondire l’intera vicenda, con l’acquisizione di utili notizie dal Consigliere D’Amico, data la sua presenza in Commissione, avendo ricevuto dalla dirigente del Settore amministrativo-contabile la comunicazione ufficiale, con PEC, sulla sussistenza dell’incompatibilità. Dovrebbero essere i Commissari a rendere conto al Consiglio sulle motivazioni che hanno impedito loro di effettuare gli approfondimenti necessari sulla situazione personale del Consigliere Donato D’AMICO, visto che nei verbali delle sedute della Commissione non v’è traccia. L’interrogativo al quale i Commissari avrebbero dovuto dare risposta è se il Consigliere D’Amico avesse avuto consapevolezza della sua incompatibilità, soprattutto dopo la comunicazione della Dr.ssa Rizzi. E se a conoscenza, perché nella seduta di convalida degli eletti dell’ormai famoso 5.6.2023 non ha informato il Consiglio? E i Consiglieri comunali che erano a conoscenza della presunta incompatibilità e in modo particolare i Consiglieri Sgarrino Fabio Massimo e Dattoli Maria del gruppo “Patto Civico”, che hanno visionato il fascicolo del Consiglio comunale la mattina del giorno 5.6.2023, a seguito di istanza acquisita in pari data al protocollo n. 9590 e nota di invito a consultare il fascicolo prot. n. 9628 del 1.6.2023 della Dirigente del Settore interessato, perché non hanno sollevato la questione dell’incompatibilità? E perché la Commissione non ha chiesto al consigliere D’AMICO i necessari chiarimenti per fugare ogni dubbio sulla conoscibilità o meno della sua incompatibiltà?

         -  La Commissione si è concentrata esclusivamente alla verifica dei fascicoli contenenti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati, riscontrando in quello della convalida degli eletti la presenza della comunicazione della Responsabile del Settore amministrativo-contabile,del 1 giugno 2023, al Consigliere D’Amico sulla sua situazione debitoria nei confronti del Comune, costituente causa di impedimento a ricoprire la carica di Consigliere comunale.
Nella relazione conclusiva è detto che la predetta nota “seppur inserita nel fascicolo del 5 primo consiglio comunale, non è stata comunicata ai consiglieri né è stata proposta alcuna integrazione al fascicolo a mezzo pec”.

         -  La Commissione ha, inoltre, affermato che neanche il sottoscritto alla data del 5 giugno, benché incontrovertibilmente a conoscenza della presunta causa di incompatibilità, perché informato con nota pec a firma della Dirigente del Settore amministrativo-contabile, ha sollevato la questione informando il Consiglio. Se la nota del 1 giugno era presente nel fascicolo del consiglio del 5.6.2023, così come dichiarato nella relazione conclusiva, sarebbe stato più logico e sicuramente molto più utile per la ricerca della verità, che la Commissione avesse chiesto ai Consiglieri neoeletti, che hanno correttamente visionato il fascicolo del Consiglio, per quali motivi non hanno fatto presente tale circostanza? E coloro che non l’hanno visionato perché sono incorsi in questa grave omissione? Non era certo un obbligo dello scrivente a dover sollevare nel Consiglio comunale del 5 giugno l’incompatibilità del consigliere D’Amico, non avendo in merito alcuna competenza. La competenza a sollevare l’incompatibilità era del Consiglio comunale su segnalazione dei suoi componenti.

         -  Qualora si volesse anche accettare la tesi conclusiva della Commissione, ma così non è, secondo la quale il sottoscritto, essendo a conoscenza della presunta incompatibilità, avrebbe dovuto informare il Consiglio nella prima seduta del 5 giugno, sarebbe interessante conoscere le ragioni per cui il Consiglio, una volta venuto a conoscenza della presunta causa dell’incompatibilità, nelle cinque sedute utili, successive a quella del 5 giugno, convocate per lo stesso argomento, non ha provveduto a completare il procedimento previsto dalla legge necessario a dichiarare la decadenza del consigliere D’Amico. La verità è che il Consiglio comunale non è stato in grado di deliberare la dichiarazione definitiva dell’incompatibilità perché sull’argomento non si è formata una sufficiente maggioranza favorevole. Il Consiglio, puntualmente, veniva chiamato a pronunciarsi sulle proposte, che di volta in volta venivano presentate e messe ai voti dai singoli consiglieri, di rinvio per ipotetici vizi di forma, procedurali e di pregiudiziali, regolarmente approvate a maggioranza, che non hanno consentito la votazione nel merito dell’incompatibilità.

         -  Al riguardo è necessario ricostruire l’attività del Consiglio comunale, dopo la seduta di convalidata degli eletti del 5 giugno.

         -  Il 27 di giugno, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 27.6.2023, ha effettuato formale contestazione al Consigliere comunale neoeletto, D’Amico Donato, della causa di incompatibilità a coprire la carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 6), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dando così inizio al procedimento previsto all’art. 69 del medesimo decreto.

         -  La suddetta deliberazione, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del D. Lgs 267/2000, è stata regolarmente notificata all’interessato in data 30.6.2023, a mezzo messo notificatore. Al 10.7.2023, scaduto il termine dei dieci giorni previsti, alcuna osservazione è pervenuta dall’interessato e la causa di incompatibilità non è stata rimossa.

         -  Nella seduta consiliare del 17.7.2023, il Consiglio preso atto della dichiarazione del Consigliere D’Amico Donato “(...) di aver rimosso la causa di incompatibilità con il pagamento totale di euro 37.482,99 per cartelle sospese al Comune e di aver pagato le cartelle sospese presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione per l’importo di euro 5.197,41 (...)” e delle allegate ricevute di pagamento, con la deliberazione n. 15 ha rinviato il punto all’ordine del giorno alla seduta del 19.7.2023, al fine di procedere, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio comunale competente, alla verifica della validità dei versamenti effettuati a eliminare la causa dell’incompatibilità.

         -  Effettuata la verifica dalla dirigente del Settore Amministrativo-Contabile (all.9) che alla data del 18.7.2023, “(...) non risultano pagamenti effettuati a nome del Consigliere D’Amico Donato (...), la posizione debitoria da saldare risulta ammontare a € 63.071,09, la seduta del Consiglio del 19.7.2023, con deliberazione n. 16 è stata sospesa e rinviata ad altra data per l’approvazione di un emendamento presentato dal consigliere D’Amico (...) perché in attesa di un parere PRO-VERITATE dal Segretario della Città Metropolitana di Firenze, (...) che la posizione è super regolare e che il debito in definizione agevolata e in rottamazione presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sospende tutte le vertenze (...).
Il citato Parere pro-veritate non è mai pervenuto.

         -  Nella seduta successiva del 25.7.2023, il Consiglio, con la deliberazione n. 17 su proposta del Consigliere Scarnato Claudio, presentata a norma dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio, ha approvato la pregiudiziale per il ritiro e la non trattazione del provvedimento in esame, poiché, secondo il proponente, il Consiglio non avrebbe più potuto contestare l’incompatibilità con la procedura prevista dall’art. 69 del TUEL, avendo già esaminato nella seduta del 5.6.2023 le condizioni degli eletti e convalidato gli stessi senza sollevare cause di ineleggibilità o di incompatibilità e che, pertanto, in questa fase l’unica soluzione possibile sarebbe stata l’azione popolare prevista dall’art. 70 del TUEL, esercitabile anche dal Prefetto.

         -  Su questa pregiudiziale si è espresso il Prefetto di Matera, il quale ha pronunciato diverso parere, facendo presente “Con riferimento ai contenuti dell’atto deliberativo del Consiglio comunale n. 17 del 25 luglio 2023, alla luce degli accertamenti svolti”, che “il Consiglio comunale, nel momento in cui viene a conoscenza di una causa di incompatibilità, sia
preesistente che sopravvenuta all’elezione, può procedere alla contestazione in qualsiasi momento ai sensi dell’art.69 del TUEL ed esprimersi nel merito anche dopo l’avvenuta convalida degli eletti”.

         -  Anche il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, interessato in proposito dalla stessa Prefettura, con nota del 18.8.2023 ha confermato “nella fattispecie in disamina la sussistenza della permanenza della situazione di incompatibilità”.

         -  Nella seduta del 24 agosto, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 (all. 12), ha votato l’istituzione della Commissione consiliare di controllo e la nomina dei suoi componenti, con funzioni di verificare la conoscenza, alla data pari e/o antecedente al 5 giugno 2023, da parte del Sindaco e/o di eventuali altri soggetti della condizione di presunta incompatibilità del Consigliere Donato D’AMICO.

         -  Nella stessa seduta il Consiglio comunale, con deliberazione n. 22, a maggioranza di voti favorevoli di Consiglieri appartenenti a tutti i gruppi consiliari, sia di minoranza che parte dei consiglieri di maggioranza, ha definitivamente “bocciato” la dichiarazione della sussistenza dell’incompatibilità del Consigliere comunale Donato D’AMICO.

         -  Si sono tenute, quindi, ben 5 sedute successive a quella del 5 giugno, di convalida degli eletti, utili al Consiglio comunale per adottare i provvedimenti dovuti per legge della dichiarazione definitiva dell’incompatibilità e della conseguente dichiarazione di decadenza del Consigliere D’AMICO, risultate infruttuose per le predette ragioni.

         -  La Commissione, a parere di chi scrive, si è troppo concentrata per individuare i “colpevoli”, sui quali far ricadere le responsabilità, perdendo di vista l’oggetto principale da approfondire e i veri responsabili di questa vicenda.

         -  Il sottoscritto, per le motivazioni sopra esposte, respinge le accuse che gli sono state mosse e dichiara che alcuna responsabilità gli potrà essere ascritta per la mancata dichiarazione definitiva da parte del Consiglio comunale dell’incompatibilità e della conseguente decadenza del Consigliere D’AMICO.

         -  Va respinta anche la circostanza sollevata dalla Commissione che il sottoscritto solo il 7 giugno, a convalida degli eletti già avvenuta, avrebbe sollevato la questione al Prefetto, essendo la trasmissione della deliberazione della convalida degli eletti un obbligo di legge che corrisponde a un preciso dovere d’ufficio dello scrivente.

         -  Si chiarisce, infine, che alcuna anomalia rappresenta la presenza nel fascicolo del primo consiglio, svoltosi il 5 giugno, della nota datata 7 giugno, trattandosi della nota di trasmissione al Prefetto della deliberazione di convalida degli eletti del 5 giugno. Per individuare la certezza temporale della nota basta semplicemente consultare il registro di protocollo per constatare che il numero attribuito alla nota del 7 giugno è successivo agli atti adottati il 5 giugno.

         -  Si ribadisce che, per come già sopra dichiarato, alcuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto sulla mancata dichiarazione definitiva sulla sussistenza della causa di incompatibilità del Consigliere Donato D’Amico, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 6), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la quale va attribuita in primis al Consigliere D’Amico e al Consiglio comunale, quale organo competente per materia ad attivare la procedura prevista dall’art. 69 “Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità” del TUEL, che opportunamente si richiama.

         -  La responsabilità semmai va attribuita al Consiglio comunale che, pur avendo avviato, nella seduta del 27.6.2023 con la deliberazione n. 6, il procedimento previsto dal citato articolo 69, con la formale contestazione al Consigliere D’AMICO dell’esistenza della causa di incompatibilità a coprire la carica di Consigliere comunale, per le ragioni sopra evidenziate, non ha concluso il procedimento con l’approvazione della dichiarazione definitiva della sussistenza della incompatibilità e con la successiva dichiarazione di decadenza.

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