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martedì 10 marzo 2020

LA BATTAGLIA FINALE CONTRO IL CORONAVIRUS. INFORMAZIONI PRATICHE PER I LETTORI


IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI (MINISTERO INTERNO)






IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE AGGIORNATO PER GLI SPOSTAMENTI SCARICABILE COPIA-INCOLLA. SOSPENSIONE DALLA DATA ODIERNA DI MOLTE ATTIVITA' OSPEDALIERE NELLA NOSTRA REGIONE

Da oggi è entrato in vigore l'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La “battaglia finale” contro il coronavirus è cominciata. Tutta Italia è zona rossa. Dobbiamo farcela. Medici e pazienti insieme. Con le nostre istituzioni. L'Italia, nella difficoltà più grave dal dopoguerra in poi, deve farcela. SIAMO UNA COMUNITA'. STOP COVID-19.
In questo post, tuttavia, vi do informazioni pratiche, una di carattere nazionale, una regionale.
La prima è il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE per gli spostamenti per lavoro; necessità, motivi di salute; rientro al domicilio, abitazione, residenza. Il modulo va portato con se ma se non ne siete in possesso e siete fermati dalle forze dell'ordine nessun problema: potranno fornirvelo carabinieri od altri e potete firmarlo davanti a loro. Un divieto assoluto agli spostamenti, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.


La seconda informazione pratica che voglio darvi è di carattere regionale ed è relativa alle “MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA”.
Ecco quanto è entrato in vigore da oggi:
1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche.
2. La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione intramoema.
3. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle seguenti attività:
a. Visite ambulatoriali;
b. Esami strumentali diagnostici e/o operativi;
c. Day service;
d. Diagnostica laboratoristica.
Sono fatte salve:
e. Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia (chemioterapia, ecc.) e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (controlli post-chirurgici, ecc.);
f. Le prestazioni di dialisi;
g. Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche;
h. La radioterapia;
i. Le Pet-Tac;
j. Le donazioni sangue in ottemperanza alla circolare CNS n 638 del 6/03/2020.
Tale sospensione è vigente anche per tutta l’attività in libera professione intramoenia.

Si precisa inoltre che il personale sanitario medico e non medico resosi disponibile a seguito di tale sospensione potrà essere utilizzato dalle Direzioni Sanitarie Aziendali a supporto delle unità impegnate nei piani di emergenza da COVID-19.
4. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
5. L’adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture di degenza e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
6. Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli enti ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020, come di seguito specificato:
a. l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;
b. l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 2. sarà consentito ad un solo accompagnatore per paziente;
c. è sospeso fino al 3 aprile 2020 1’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d’urgenza;
d. l’accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione, è sospeso fino al 3 aprile 2020;
e. l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza, è sospeso fino al 3 aprile 2020.

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