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venerdì 7 luglio 2023

TORNA DI ATTUALITÀ NEL METAPONTINO L’“INIQUO” TRIBUTO: IL 660 DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. I COLTIVATORI PAGANO UN BALZELLO PER SERVIZI, COME LA PULIZIA E L’EFFICIENTAMENTO DEI CANALI, CHE NON RICEVONO

SENTENZA DEL TRIBUNALE TRIBUTARIO DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA: PER I COLTIVATORI DELLA ZONA SERVITA DAL CANALE 7 DI POLICORO IL TRIBUTO NON È DOVUTO. L’AVVOCATO GIOVANNA BELLIZZI: “ESSI NON RICEVONO ALCUN BENEFICIO DALLA STRUTTURA A CAUSA DEI RISCHI IDROGEOLOGICI CONNESSI ALLA STESSA PER LA PRESENZA DI UN TOMBINO DI SBARRAMENTO”. MA IL MALUMORE DEI COLTIVATORI DELL’ARCO JONICO, ALLE PRESE CON CANALI CONSORTILI NON RIPULITI DA ANNI, È DIFFUSO E CRESCENTE. DI SEGUITO LA NOTIZIA INTEGRALE

POLICORO. IL CANALE 7 (FOTO STUDIO LEGALE BELLIZZI)

POLICORO. IL CANALE 7 (FOTO STUDIO LEGALE BELLIZZI)

SCANZANO JONICO. UN CANALE CONSORTILE NON PULITO D ANNI (FOTO MELE)

METAPONTINO. CHILOMETRI DI CANALI STRACLMI DI VEGETAZIONE. E IO PAGO IL TRIBUTO 660 (FOTO MELE)
 

FONTE STUDIO LEGALE BELLIZZI POLICORO

TOMBINO NEL CANALE 7 DI POLICORO: IL CONTRIBUTO CONSORTILE NON E' DOVUTO

Con una nuova sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Basilicata è stato stabilito che il contributo chiesto in pagamento dal Consorzio di Bonifica della Basilicata ad alcuni proprietari di terreni nei pressi del canale 7 a Policoro, non è dovuto.

Con due sentenze emesse a favore di alcuni cittadini, difesi e assistiti dall'Avvocato Giovanna Bellizzi, i giudici tributari di secondo grado hanno ribaltato i pronunciamenti della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Matera.

In effetti, in primo grado le istanze dei cittadini di Policoro non avevano trovato accoglimento.

In un caso era stato anche riconosciuto solo un parziale sgravio della cartella esattoriale, stabilendo però che la restante somma era dovuta in quanto si riteneva configurabile un beneficio, seppur marginale, arrecato dal canale 7.

I giudici tributari di secondo grado, in realtà, hanno integralmente accolto le domande dei cittadini appurando la totale assenza del beneficio a causa proprio dei rischi e pericoli idrogeologici connessi sui terreni e causati proprio dalle condizioni del canale 7 e nello specifico, dalla presenza del tombino sbarramento.

Si legge nelle due sentenze (N. 142/01//2023 e N. 144/01/2023) pronunciate dalla CGT di secondo grado, che la Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 188/2018, ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, indipendentemente da beneficio fondiario.

Appare inoltre interessante leggere, nelle predette sentenze, il passaggio in cui i giudici tributari di secondo grado, oltre a riconoscere non dovute le somme ingiunte in pagamento ai cittadini di Policoro dal Consorzio di Bonifica, precisa anche che “ in ordine all'evidente rischio idrogeologico della zona in Policoro, appositamente studiato, in termini di imprescindibile tutela ambientale del territorio in questione, su cui, tra l'altro, è necessario porre rimedio con urgenza”.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Basilicata ha anche condannato il Consorzio di Bonifica alle spese legali del doppio grado.

L'Avvocato Giovanna Bellizzi, che difende da anni i cittadini di Policoro proprietari dei terreni nei pressi del canale 7, esprime ampia soddisfazione per questa ennesima sentenza che riconosce non dovuto il contributo consortile 660.

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