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venerdì 12 gennaio 2024

COMUNI NUCLEARIZZATI DI BASILICATA. ECCO I FONDI PER I COMUNI DI ROTONDELLA, NOVA SIRI, POLICORO, TURSI E PER LA PROVINCIA DI MATERA PER LA PRESENZA, INGOMBRANTE, DELL’ITREC DELLA TRISAIA

STANZIATI DAL CIPE I CONTRIBUTI 2022 DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FONDI SCANZANO) PER GLI ENTI LOCALI CON CENTRALI E IMPIANTI DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE RADIOATTIVO. MA QUANTO INCASSERANNO I MUNICIPI DI ROTONDELLA, NOVA SIRI, POLICORO, TURSI E LA PROVINCIA DI MATERA? LA RISPOSTA È NELLE TABELLE ALLEGATE ALLA SEGUENTE NOTIZIA 



 


FONTE GAZZETTA UFFICIALE N. 301 DEL 28-12-2023 (STRALCIO)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 30 NOVEMBRE 2023 

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DEI SITI CHE OSPITANO CENTRALI NUCLEARI E IMPIANTI DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE (ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI). (DELIBERA N. 41/2023). (23A07107) 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE  PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023

                              Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura compensativa ai  comuni  e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del

decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

    a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse

dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che

potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione

dell'impianto stesso;

    b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso

esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

    c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato

eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

  2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di

quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314

del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come  misure

compensative per  l'anno  2022,  pari  a  14.546.113,39  euro,  salvo

conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli

enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel

cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in

favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in

favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato

il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata

tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

  2.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:

tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione

dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

  2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel

cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla

superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci

chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT  relativo  all'ultimo

censimento della popolazione (anno 2011).

  2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:

    gli enti locali comunicano al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica i CUP degli  interventi  in  conto  capitale  da

realizzare  ai  fini  dell'espletamento,  da   parte   del   medesimo

Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da  concludersi  entro

il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo  richieste  di

integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini;

    concluse le verifiche di cui al  punto  precedente,  il  suddetto

Ministero autorizza  CSEA  all'erogazione  delle  risorse  agli  enti

beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.

3. Modalita' di erogazione delle somme.

  3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA

agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di

tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  recante

«Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi

pubblici»  e  successive  modificazioni,  su  capitoli  appositamente

istituiti da ciascun ente locale interessato.

  3.2. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra

individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie

devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei  relativi

atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore

complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi  enti  locali  danno

notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web

istituzionali,  dell'elenco  dei  citati  progetti,  con  particolare

riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone  il

CUP, la presente delibera di assegnazione  delle  risorse,  l'importo

totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del

progetto e lo stato  di  attuazione  finanziario  e  procedurale.  Il

monitoraggio dei  progetti  di  investimento  avviene  attraverso  il

sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del  2011

da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse  al

Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  pubblicate

dagli enti locali sui  propri  siti  istituzionali  sono  coerenti  e

verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio.

  3.3. Il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'

chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre  2025,

sullo stato di utilizzo  delle  risorse  ripartite  con  la  presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione

che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero

dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica.   Le   informazioni

concernenti l'attivita' di  relazione  a  questo  Comitato  e  quelle

relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche  sulla

base dei dati presenti sul sistema di cui al  punto  3.2  soprattutto

per quel che  concerne  l'avanzamento  dei  pagamenti  relativi  agli

interventi.

Il vice Presidente: Giorgetti

Il Segretario: Morelli



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