L'EX SINDACO RAFFAELLO RIPOLI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA |
LA DIFESA SU CONCERTO NEOMELODICO, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI, ATTIVITA' NEL TURISMO BALNEARE, IMMOBILE ABUSIVO EX ALSIA, APPALTI PUBBLICI
SCANZANO JONICO – Una difesa a tutto campo dell'operato dell'ex civica amministrazione. L'avvocato Gianni Di Pierri nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio a nome dell'ex sindaco, Raffaello Ripoli; degli ex assessori Santolo Sabato, Donatella Puce, Sante Pantano, Rosanna Sisto; e dell'ex presidente del Consiglio comunale, Silvio De Marco; ha ribattuto punto su punto alle accuse che hanno portato, il 21 dicembre scorso, allo scioglimento dell'assemblea, per infiltrazione mafiosa. Accuse contenute nell'apposito Decreto, ed allegati, del presidente della Repubblica del 27 dicembre scorso. Per i ricorrenti tali provvedimenti, https://filippomele.blogspot.com/2020/01/scanzano-j-tutti-gli-atti-dello.html, sono prima da annullare previa sospensione d'urgenza. Ma cosa contiene il ricorso? Noi lo pubblichiamo quasi integralmente dopo aver tolto dal testo esclusivamente elementi prettamente tecnici e legali. Avvertiamo i lettori, tuttavia, che le parti riportate in corsivo e gli omissis sono da riferire agli atti impugnati, come nel testo originale. I puntini di sospensione, invece, sono i nostri. Su consiglio dei legali, infatti, non abbiamo riportato i nomi ed i cognomi di soggetti terzi alla causa tra gli ex amministratori e le altre istituzioni che hanno decretato lo scioglimento del Consiglio comunale. Si tratta di dipendenti del Comune, tecnici, cittadini, imprese, indagati in procedimenti penali ancora in itinere.
Ed ora non ci resta che augurare a tutti buona lettura.
AVV. GIANNI DI
PIERRI
Patrocinante in
Cassazione e presso le Giurisdizioni Superiori
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO ROMA
RICORSO CON ISTANZA
CAUTELARE
Nell'interesse di: RIPOLI
Raffaello Carmelo, SABATO Santolo, PANTANO Sante, PUCE Donatella,
SISTO Rosanna e DE MARCO Silvio, tutti rappresentati e difesi
dall'Aw. Gianni Di Pierri,
-ricorrenti CONTRO
la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, e la Prefettura di
Matera, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello
Stato,
E NEI CONFRONTI DI
Comune di Scanzano Jonico
(MT);
e ove occorra di
GIACCO Sabino Rocco, MERLO
Maria Giovanna, SCARNATO Claudio, DE PASCA.LIS Rossana,
CARIELLO Pasquale, MUSILLO Nunzio Antonio, LOSCALZO Louise,
già consiglieri comunali
di Scanzano Jonico
nonché di …............,
Cittadino di Scanzano J. Co -
PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
1. del Decreto del
Presidente della Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di Scanzano
Jonico (MT) e nomina della commissione straordinaria, notificato
agli odierni ricorrenti in data 20.01.2020 e di seguito pubblicato nella Gazzelta
Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29.01.2020, e dei relativi allegati:
1.1. relazione del
Ministro dell'Interno del 18.12.2019 al Sig. Presidente della Repubblica;
7.2. relazione del
Prefetto di Matera del 02.10.2019;
nonché dei seguenti atti
presupposti e conseguenti:
2. deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21.l2.20l9 con cui si disponeva lo
scioglimento del Comune di Scanzano Jonico (MT);
3. decreto di sospensione
degli Organi del Comune di Scanzano J. co (MT) emesso dal Prefetto di
Matera;
4. deliberazione della
Commissione straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta
Comunale) n.1 del 02.01.2020 di insediamento della medesima Commissione;
5. verbali delle riunioni
del coordinamento interforze del 16.10.2018 e 14.02.2019 di cui si dà
atto nella relazione ministeriale;
6. del verbale della
seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 02.10.20 19;
7. diniego all'accesso
agli atti opposto dalla Prefettura di Matera;
8. diniego all'accesso
agli atti opposto dal Consiglio dei Ministri;
9. diniego all'accesso
agli atti opposto dal Ministro dell'Interno;
nonché tutti gli atti
presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche se non espressamente indicati
e non conosciuti dai ricorrenti.
FATTO
-Gli odierni ricorrenti
hanno rivestito le seguenti cariche presso il Comune di Scanzano Jonico (MT) a
seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 05.06.2016: Ripoli
Raffaello Carmelo, Sindaco; Sabato Santolo, Pantano Sante, Puce Donatella, Sisto
Rosanna, unitamente al primo, componenti della Giunta
Municipale; tutti:
componenti del Consiglio Comunale.
-Gli altri consiglieri
comunali, in carica presso il medesimo Ente, sino ai provvedimenti di
cui si dirà oltre, sono i Sigg.: Giacco Sabino Rocco, Merlo Maria Giovanna, Scarnato
Claudio, De Pascalis Rossana, Cariello Pasquale, Musillo Nunzio Antonio,
Loscalzo Louise.
-In data 20.01.2020 veniva
notificato ai ricorrenti i1 sopra citato Decreto del Presidente della
Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di Scanzano Jonico (MT) e
nomina della commissione straordinaria, unitamente alla relazione
ministeriale del 19.12.2019 ed alla relazione prefettizia del
02.10.2019 in forma
riservata.
-Lo stesso Decreto, poi,
veniva pubblicato nella medesima forma sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 23 del 29.01.2020.
-Con il detto
provvedimento, il Presidente della Repubblica, considerato che all'esito di
approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità
organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti,
compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività
comunale; rilevando, altresì, che la permeabilità dell'Ente ai condizionamenti esterni
della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli
interessi della collettività e ha determinato la perdita di
credibilità
dell'istituzione locale; ritenuto che al fine di pone rimedio alla situazione di grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende
necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di
adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per
l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'Ente locale, disponeva
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scanzano e affidava la
gestione dell'Ente per diciotto mesi ad una commissione
straordinaria.
I provvedimenti impugnati
ed ogni atto ad essi presupposto, conseguente e comunque connesso,
anche se successivo ed anche se non noto ai ricorrenti appaiono
manifestamente illegittimi e resi in assenza dei presupposti di
legge.
Se ne chiede pertanto
l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi.
PREMESSA
E' necessario premettere
che lo scioglimento ex art. 143 TUEL costituisce rimedio eccezionale
volto a salvaguardare beni primari dell'intera collettività
nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra,
amministratori locali e criminalità organizzata o dal
condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile con
altri apparati preventivi o
sanzionatori dell'ordinamento, risolvendosi altrimenti
l'applicazione della norma in un'inammissibile ingerenza dello Stato
nei governi locali.
Da ciò consegue, seguendo
i richiamati principi giurisprudenziali, che ai fini del provvedimento che
dispone lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono
caratterizzarsi per concretezza ed essere,
anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella
loro realtà storica; per univocità intesa quale loro chiara
direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire:
per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità
all'effetto di
compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente
locale.
Posto ciò, con il
presente gravame sarà contestata e documentata - nei limiti in cui è stato sin qui
garantito il diritto di difesa - l'insussistenza nell'operato degli odierni ricorrenti,
membri del disciolto consiglio comunale di Scanzano Jonico, come delineato
nelle relazioni allegate al Decreto presidenziale impugnato, ovvero
principalmente la Relazione del Ministro dell'Interno del 18.12.2019
e la relazione del Prefetto di Matera del 02.10.2019 sull'esito degli
accertamenti ispettivi, allegate al DPR di scioglimento - di qui
innanzi denominate rispettivamente relazione ministeriale e
relazione prefettizia - e negli atti ad essi connessi, di
alcuno dei citati requisiti da cui ipotizzare qualsivoglia ripudiato
condizionamento di cui all'art. 143 TUEL (d'altronde la stessa relazione
prefettizia è piuttosto cauta ove si consideri che - in spregio alla concretezza,
univocità e rilevanza di cui sopra - ritiene gli elementi acquisiti eventualmente
indicativi della possibile influenza nella gestione pubblica, pag. 2
relazione prefettizia, definisce i riscontri ritenuti in grado
potenzialmente di influenzare l'azione politico - gestionale del
Comune di Scanzano Jonico e contempla la sussistenza di un rischio di
penetrazione degli interessi criminali nella gestione dell'
amministrazione comunale.
L'operato dell'Organo
Ispettivo, inevitabilmente recepito dalle amministrazioni convenute,
nell'analizzare l'attività amministrativa nel periodo da giugno 2016
fino al 4 marzo 2Ol9 (pag. 4 in fine di relazione prefettizia) si
contraddistingue per numerosissimi e gravi travisamenti, per la
omessa e/o la illogica valutazione di atti, fatti e circostanze
rilevanti, tali da smentire categoricamente il dedotto grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione, invero - nel caso
in esame - neanche lontanamente ravvisabile in termini di fumus. Ed
invero, con le argomentazioni che seguono si dimostrerà sia la
inidoneità dei ritenuti elementi soggettivi, ovvero i dedotti - e
contestati - rapporti di taluni amministratori con alcuni
esponenti della criminalità, sia, soprattutto, la assoluta insussistenza di quelli
oggettivi, e dunque di atti specifici dell'amministrazione
da cui desumere il
concreto condizionamento, assolutamente necessari per giustificare un
provvedimento di scioglimento.
A tanto si procederà -
per esigenza di trattazione sistematica, ed in ossequio al consolidato principio
giurisprudenziale per cui ciò che occorre evitare è che la eventuale "debolezza"
degli elementi soggettivi e la eventuale "debolezza" di quelli oggettivi, nella
ricostruzione dell'interprete, si "stampellino"
reciprocamente, con il risultato di produrre un quadro dove la
suggestione del disegno complessivo oscuri e nasconda il difetto di
elementi concreti, ovvero la loro (incerta) rilevanza ed univocità
- analizzando compiutamente i rilievi mossi all'operato
dell'amministrazione di Scanzano Jonico, seguendo l'ordine della
trattazione della relazione prefettizia del 02.10.2019, in quanto
espressamente e sinteticamente trasfusa nella relazione ministeriale.
Nell'argomentare sulle
singole contestazioni si dedurrà con espresso riferimento al ritenuto coinvolgimento
(laddove riportato negli atti impugnati) di amministratori o
dipendenti del['Ente stesso. Al solo fine di agevolare
la consultazione, inoltre, ci si permetterà di operare il riferimento alle pagine
delle richiamate relazioni inerenti le singole vicende.
Si ometterà, inoltre,
ogni argomentazione e deduzione in merito alle parti delle relazioni impugnate
inerenti l'inquadramento territoriale e contesto criminale (pagg. 6-8 relazione
prefettizia) nonché gli esiti delle indagini della Autorità Giudiziaria penale (pagg.
2-3 della stessa relazione), così come quelle inerenti
stralci di ignote
conversazioni di natura privata risultanti intercorse tra un dipendente comunale e
taluni indagati (pagg. 12-14 della stessa relazione), poiché argomentazioni non
incidenti sulle vicende poi dedotte in contestazione.
Quanto ai ccdd. elementi
soggettivi, però, non ci si può esimere dall'evidenziare da subito che con decreto
n. 4 del 28.01.2020 prot. 1283 (all. 8), la Commissione Straordinaria
cui attualmente è affidata la gestione del Comune di Scanzano Jonico, ha
nominato (rectius: confermato) …............. (nella stessa
funzione, ndr) , …......................................, proprio
quello stesso dipendente comunale (definito ripetutamente nelle
relazioni tecnico comunale) che viene indicato chiaramente (ed
inequivocabilmente, per quanto ricostruito dai ricorrenti - pagg. 14
in fine e 15 relazione prefettizia) come figura di rilievo
... il cui nome risulta ricorrere in quasi tutti gli episodi ritenuti dalla
Commissione d'accesso sintomatici dello svilimento della tutela del
pubblico interesse in favore di esponenti della locale criminalità
organizzata (pag. 14 in fine e 15 della relazione prefettizia).
La fiducia riposta nel
predetto dipendente comunale da parte dell'organo straordinario se può
apparire "singolare", disvela di per sé - in realtà - la
debolezza (anzi, l'insussistenza) della gran parte delle avverse
deduzioni, che come detto - e come si vedrà - fondano proprio
sull'operato del predetto, il dedotto ed avversato inquinamento del
Comune di Scanzano Jonico.
In limine litis, è
doveroso poi smentire la premessa "soggettiva" contenuta
nella relazione prefettizia,
pag. 11 (di indubbia suggestione ma priva di fondamento), secondo cui alcuni degli
amministratori comunali oltre ad annoverare precedenti penali,
hanno vincoli di parentela, amicizia e mantengono collegamenti con
ambienti della criminalità organizzata locale (pag. 11 relazione
prefettizia).
A1 contrario, quanto agli
odierni ricorrenti (che - unitamente a Loscalzo Louise - ricoprivano
l'intera maggioranza consiliare, a seguito del passaggio
all'opposizione dei consiglieri Giacco Sabino e Merlo Maria Giovanna
nel marzo 2017), essi non hanno precedenti né pendenze penali ed al
netto dello stretto legame familiare di una di loro (ovvero
l'assessore, Dott. ssa Puce Donatella, il cui fratello …..........
è coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, circostanza che
peraltro non ha impedito al Comune di Scanzano di costituirsi parte
civile nel relativo processo penale), così come della pur contestata
amicizia sui social network facebook di un'altra consigliera di
maggioranza (si ritiene possa trattarsi per esclusione di Rosanna
Sisto) con una giovane che è figlia di un pregiudicato (circostanza
che, se corretta, ove seriamente valutata aprirebbe scenari
inquietanti ove si consideri che le due ragazze condividono la
passione per 1o sport …......... - , non hanno rapporti né diretti
né indiretti né tantomeno collegamenti di sorta con esponenti della
criminalità organizzata.
Piuttosto, sempre
preliminarmente, sulla attività della disciolta amministrazione comunale di Scanzano in
tema di legalità, sicurezza e lotta alla criminalità, si ritiene opportuno
rimandare integralmente alle allegazioni versate in atti da cui ben si comprende non solo
la estraneità dei ricorrenti rispetto a qualsivoglia forma di criminalità ma
altresì la priorità assoluta che proprio il tema dell'aperto contrasto alla stessa ha
rivestito per i predetti che pure, oggi, si trovano paradossalmente a
rispondere dell'esatto contrario (e dunque a titolo non esaustivo:
la ferma e reiterata richiesta della istituzione di una caserma dei
carabinieri a Scanzano Jonico, paese privo di presidio di forze
dell'ordine sin dal 2013, che ha visto addirittura il Sindaco Ripoli
attuare una vibrata protesta sfociata in uno sciopero della fame
terminato solo con la firma del decreto istitutivo della caserma dei
carabinieri firmato dal Ministro dell'Interno; il patto per la
sicurezza urbana stipulato con 1a Prefettura di Matera e il progetto
di installazione di un sistema di videosorveglianza; I'adesione al
progetto ministeriale "spiagge sicure"; l'istituzione di
centri di accoglienza per donne vittime di violenza di genere e di
sportelli di ascolto anti-violenza; la tenuta di incontri e consigli
comunali aperti con aperta condanna alla criminalità; le scuole di
legalità promosse all'interno degli istituti scolastici locali; il
patrocinio e la collaborazione offerta alle varie associazioni in
occasione di iniziative e convegni sulla criminalità, tra i quali
due convegni tenuti dall'associazione nazionale "Libera, contro
tutte le mafie"; la condanna pubblica dell'omertà ed i
ringraziamenti a Magistratura e Forze dell'Ordine per le operazioni
di polizia; la inaugurazione del monumento ai Caduti.
L'attività della
Commissione di accesso è stata trasfusa e sintetizzata dapprima nella relazione
prefettizia e poi nella relazione del Ministro al Presidente della Repubblica,, quest'ultima
da ritenersi vero nucleo espressivo della determinazione tecnica
sottostante allo scioglimento e momento centrale della
rappresentazione critica delle anomalie.
La relazione ministeriale,
a sua volta, richiama quale sua parte integrante la medesima relazione
prefettizia che - dopo una lunga parte che potrebbe definirsi generale/introduttiva (ove
tra l'altro - a pag. 2 - dà atto della circostanza che il Comune di Scanzano è
monitorato sin dal 1993 e poi dal 2006 ininterrottamente, e che le
modalità di gestione dell'Ente sono tutt'altro che distanti da
quelle che avevano contrassegnato
le precedenti consiliature, giammai disciolte) - da pag. 15 (in fine) a pag. 26,
passa ad analizzare l'attività amministrativa dell'Ente e riporta n. 5 paragrafi
riguardanti altrettanti episodi (considerato che erroneamente il quarto
paragrafo, a pag. 22, viene nuovamente contrassegnato
con il numero 3), dal
complesso dei quali si evincerebbe il giudizio di permeabilità
dell'amministrazione comunale alle infiltrazioni della criminalità organizzata che ne ha
condizionato l'attività, con specifico riferimento al generale quadro di
compromissione dell'Ente e di suoi alcuni vertici politici e burocratici che
avrebbero addirittura fornito, in molte occasioni, appoggio al capo, ai suoi familiari
e ai sodali del clan egemone sul territorio, anche
ponendo in essere
concrete attività caratterizzate da vizi e irregolarità strumentali a
soddisfare gli interessi mafiosi (pag. 26 relazione prefettizia).
Orbene, nel contestare
espressamente il quadro delineato, dovuto ad una percezione
frammentaria, lacunosa e grandemente distorta dei fatti e delle
vicende esaminate, si argomenterà - come si anticipava - seguendo
l'ordine sistematico della relazione stessa, al fine di offrire
contezza complessiva del quadro fattuale di riferimento ed
evidenziare la insussistenza di qualsivoglia compromissione del buon
andamento e dell'imparzialità della disciolta amministrazione oltre
che della proporzionalità e ragionevolezza della misura impugnata (sulla scorta
delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza).
Di seguito, dunque, i
cinque specifici episodi contestati (la maggior parte dei quali
riportanti omissis per 1e esposte ragioni di riservatezza, qui pure
impugnate, ma la cui ricostruzione, si ritiene, seppur con notevole
sforzo, è stata compiutamente effettuata dai ricorrenti, restando
salva ogni ulteriore argomentazione qualora nel prosieguo talune
contestazioni risultassero differenti) da ritenersi tutti impugnati
singolarmente ed unitariamente a mezzo del seguente articolato
MOTIVO
VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELI'ART. 143 TUEL - ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI,
TRAVISAMENTO ED ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI,
CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA',
IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA
DELLE MOTIVAZIONI,
INGIUSTIZIA MANIFESTA.
1. SUL CONCERTO DI
OMISSIS... E OMISSIS...” DELL'OMISSIS (pagg. 16-19 nonché
pag. 10 della relazione prefettizia del 02.10.2019, pg. 2 della relazione
ministeriale).
Primo episodio, ritenuto
emblematico di una silente adesione agli interessi della criminalità locale (pag.
16 relazione prefettizia), appare, nell'ottica degli atti impugnati,
uno spettacolo di musica neo - melodica napoletana che
l'amministrazione di Scanzano Jonico avrebbe proposto, finanziato e
patrocinato - attraverso la locale Pro-Loco nell'estate del 2018.
Trattasi inevitabilmente, come agevolmente ricostruito dai
ricorrenti, del concerto di tale
…............. (unico evento di tale genere musicale nel
periodo indicato che
peraltro diede luogo ad un acceso dibattito pubblico ed a polemiche sulla stampa),
organizzato dalla Associazione denominata .........., di
….............., rappresentata da tale..............,
successivamente arrestato, concerto inserito - unitamente ad altri 40
eventi estivi - nel cartellone estivo integralmente patrocinato con
la delibera di Giunta del 28 giugno 2018 e che si teneva in data
11.08.2018, a dire della Prefettura di Matera alla presenza di
oltre 6.000 spettatori, senza autorizzazione e senza rispetto delle
norme di sicurezza e, peraltro, con un'impronta marcatamente
elogiativa del mondo criminale che avrebbe accompagnato - e
seguito nei giorni a venire - la manifestazione, anche attraverso i
social network senza che l'amministrazione peraltro lo impedisse
non avendo essa adottato iniziative di indirizzo e controllo (pag. 17
relazione prefettizia).
Orbene, la detta vicenda -
nelle avverse relazioni - è ritenuta rilevante sotto un duplice profilo, dal
momento che l'amministrazione avrebbe:
1.1) Per un verso
permesso, ovvero non impedito, la celebrazione di un evento inneggiante alla
criminalità;
1.2) Per altro verso
consentito la manifestazione in assenza delle necessarie autorizzazioni e dunque
non curandosi di effettuare i dovuti controlli.
Entrambi i rilievi
appaiono palesemente erronei e fuorvianti, ed invero:
1.1) Sotto il primo
profilo deve rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, deve
considerarsi che come ogni anno, precedente e successivo, anche
nell'anno 2018 l'amministrazione comunale in carica di Scanzano
Jonico (esattamente come la precedente) si affidava alla locale
associazione Pro-Loco per l'allestimento di un "cartellone
estivo" di eventi. Ebbene, contrariamente a quanto
suggestivamente riportato dall'Organo ispettivo (pag. 10 relazione
prefettizia), non fu l'assessore Puce (è alla stessa che pare
diretto il riferimento) né, in verità, nessun altro membro dell'amministrazione, a proporre la delibera n. 50 del 28.06.2018
avente ad oggetto la concessione del patrocinio al cartellone
denominato "Fantastikestate 2018", nell'ambito della quale
era ricompreso il concerto de quo, bensì - come sempre - la locale
Pro-Loco, con nota del 27.06.2018, come si evince
testualmente dalla parte motiva della detta delibera.
Sempre diversamente da
quanto ritenuto (pag. 10 relazione prefettizia), e come ancora desumibile dalla
delibera sopra citata, la Pro-Loco effettivamente chiese al Comune di Scanzano J.
l'erogazione di un contributo di € 3.000,00 per fronteggiare le
spese Siae, ma detto contributo non venne erogato (contrariamente a
quanto avvenne in altri anni, 2016 e 2079 in cui invece venne
erogato, essendoci evidentemente momentanea disponibilità di cassa).
Con la delibera in argomento, piuttosto, munita dei pareri favorevoli
del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, del Responsabile dell'Ufficio
Finanziario e del Comandante della Polizia Locale, veniva concesso,
come sempre, il mero patrocinio, al programma
della Pro-Loco e dunque a tutte le manifestazioni (circa 40 eventi) ivi
ricomprese (tra le quali anche numerosi eventi di una locale
associazione che si occupa
de1 tema della legalità, denominata "Io non delinquo"). Il
patrocinio consisteva - come per gli altri anni e per tutti gli
eventi - nell'uso gratuito dei beni e strutture comunali necessari e
nell'uso del logo e del simbolo dell'Ente (a voler essere più
rigorosi per quanto attiene al ridetto concerto, i1 "beneficio"
del patrocinio è consistito soltanto nell'uso gratuito della piazza
con un risparmio di poche decine di euro di TOSAP non avendo l'Ente
fornito alcun altro bene e/o struttura).
A tanto deve aggiungersi
che nel mese di giugno 2018, non erano state ancora eseguite le ordinanze di
custodia cautelare contemplate nelle relazioni e dunque i membri
dell'amministrazione comunale non potevano certamente avere consapevolezza che uno
(rectius: due) degli spettacoli proposti dalla Pro-Loco sarebbe stato organizzato
da soggetti (peraltro provenienti da altre località) che
verosimilmente aderivano
ad un consesso criminoso. Ed anzi, il concerto in questione, avrebbe
visto l'esibizione di tale …...................... (cantante
neo-melodico del tutto sconosciuto all'intera amministrazione, come a
gran parte della popolazione) e di tale …............, giovane
cittadino di Scanzano Jonico, questo sì, noto, ma come persona
onesta e lavoratore serio, tant'è che né prima né dopo, risulta
sia stato mai coinvolto in operazioni di Polizia. Con queste premesse
e sin qui si registra l'operato dell'amministrazione comunale, del tutto
trasparente ed uniforme rispetto ad ogni altro evento, nessuno dei
cui componenti peraltro ebbe a partecipare alla serata in oggetto (né
fu assolutamente menzionato o ringraziato da chicchessia). Quanto poi
alle dedotte celebrazioni (anche a mezzo social network) della
criminalità organizzata, e segnatamente al video successivamente
diffuso on line, su cui - a detta della commissione di indagini - si
registrerebbe una sorta di acquiescenza dell'amministrazione jonica,
deve rilevarsi che i1 Sindaco p. t. Ripoli, a nome dell'intera
amministrazione comunale, successivamente all'evento, ed una volta
venuto a conoscenza del relativo tenore, ebbe ad indire
addirittura, una
conferenza stampa in cui prendeva le distanze dall'evento stesso e condannava fermamente
detto video, definendolo, "gravemente lesivo dell'immagine del
paese", e chiedendo espressamente alle forze dell'ordine di
indagare sulla sua diffusione.
Da tanto seguiva una aspra
polemica del primo cittadino su un noto social network con tale
….......... (nominativo, questo sì, notoriamente accostato alle
cronache criminali), il cui tenore non lascia margini di dubbio
relativamente ai rapporti tutt'altro che benevoli tra consorterie
criminali e amministrazione p. t. di Scanzano Jonico (alla quale -
invece - probabilmente andava riconosciuto, nell'occasione, il merito
di aver avuto il coraggio di
contrastare apertamente e
perseguire ogni forma di inneggiamento alla criminalità).
1.2) Andando, poi, alle
dedotte violazioni concernenti gli aspetti tecnico - organizzativi e
della sicurezza, che pure non sono (neanche sotto il profilo del
controllo) evidentemente di competenza degli organi politici, risulta
che anche 1'organizzatore dell'evento in questione (............"
con sede in …............. ), attraverso il legale rappresentante
(il detto …........, all'epoca della presentazione della pratica al
SUAP incensurato e solo successivamente, anch'egli, arrestato e
sottoposto a misura di prevenzione durante le operazioni di Polizia
di ottobre 2018), al pari di tutti gli altri soggetti proponenti gli
eventi considerati "maggiori" (ossia con previsioni
superiori alle 200 presenze), ebbe a presentare la pratica al SUAP
che ritualmente e tempestivamente convocava la CCVLPS (Commissione
pubblici spettacoli).
La detta commissione,
esaminando la pratica nella seduta del 02.08.2018, esprimeva parere
favorevole sul progetto per un massimo di 150 presenze (quindi
penalizzando di fatto la richiedente), atteso che la individuazione
di n. 2 vie di esodo, era ritenuta insufficiente per il numero di
presenze previste in progetto (ndr, oltre 200). Richiedeva, altresì,
dichiarazione circa la presenza o meno di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico. Tanto veniva
immediatamente riferito alla parte richiedente per il tramite del
tecnico incaricato alla redazione del Piano Gestione Emergenze, presente alla ridetta
riunione della CCVLPS del 02.08.2018. Il verbale veniva
trasmesso a stretto giro, in pari data, al SUAP che lo acquisiva. In data 10 agosto 2018, il
Presidente della associazione .........., sig. …......., integrava
la documentazione, come da richiesta della CCVLPS, con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'assenza di strutture
specificatamente. destinate allo stazionamento del pubblico, e quindi
esente dall'applicazione dello stesso, al fine di realizzare la
manifestazione con presenza prevista superiore alle 200 persone. Alla
detta nota veniva altresì allegato errata corrige del Piano di
Gestione delle Emergenze, con previsione delle ulteriori vie di
esodo, come da indicazione della CCVLPS, adeguandosi e conformandosi
alle prescrizioni dal1a stessa impartite. Va da sé che, a questo
punto, il ….............., riscontrata la conformazione del
procedimento avvenuta in tempo congruo il
10/08/2018, avrebbe dovuto
"conformare la pratica", rilasciando di guisa, non essendovi ulteriori motivi
ostativi, il formale provvedimento finale, ossia la licenza di esercizio. Sta
di fatto che il …............ (…............................) dal
giorno 7 agosto 2018 e fino alla fine dello stesso mese, si assentava
per usufruire delle ferie per ciò stesso non avendo modo di prendere
visione della conformazione, avvenuta i1 10.08.2018, e non
rilasciando, sostanzialmente, il solo - ed a questo punto, dovuto -
provvedimento finale (ossia la licenza di esercizio ex art. 68
TULPS).
Il problema formalmente
persisteva anche al ritorno in servizio dalle ferie del …...... il
quale, ancora ignaro dell'avvenuta conformazione (e, dunque,
aggiornato sino al verbale della CCVLPS che autorizzava solo fino a
150 presenze), inquadrava impropriamente la pratica, e la definiva
altrettanto impropriamente, per formazione di silenzio assenso in
data 06.09.2018 (e sotto questo aspetto si condividono le conclusioni
cui è pervenuta la
commissione giacché anche
ad avviso dell'amministrazione, nonché, soprattutto, de1 superiore gerarchico
del …..........., la pratica non andava definita con il
silenzio/assenso, bensì correttamente con il dovuto rilascio della
licenza).
Quanto sin qui
evidenziato, peraltro, trova piena conferma nella fitta corrispondenza intervenuta
tra il Sindaco p. t. Ripoli, il …................ ed il............
ed il................, il quale ultimo, con nota prot. 3054, cui si
rinvia e, per ragioni di economia espositiva, dirimeva la questione,
chiarendo e descrivendo minuziosamente l'accaduto, a fronte di
precise richieste inoltrate in tal senso dai Sindaco che aveva
chiesto - in primis al …......... - formali, analitiche e
documentate spiegazioni (la prima delle quali con nota prot. 17785
dell'11.12.2018 e dunque molto tempo prima dell'insediamento della commissione ispettiva),
tutte qui allegate ed alle quali pure si rinvia in quanto
verosimilmente utili a delineare la posizione dell'amministrazione
rispetto all'accaduto.
Considerato ciò, si
ritiene evidente che alcuna agevolazione e/o favor siano in alcun
modo ravvisabili nei riguardi degli organizzatori del ridetto
concerto.
Ad abundantiam - e solo
per completezza - si rappresenta la assoluta incongruenza del dato
delle 6.000 presenze poichè la capienza della piazza Gramsci, ove si
tenne il concerto, peraltro - nell'occasione - occupata in parte dai
tavoli degli esercizi pubblici, non avrebbe consentito di superare le
800-1000 presenze.
2. SULLA REALIZZAZIONE
DI UN'AREA DI STOCCAGGIO PER RECUPERO E RIUTILIZZO
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AD URBANI (pagg. 17-19
nonché pag. 9 della relazione prefettizia, pag. 2 della relazione
ministeriale).
Oggetto di specifica
attenzione, risulta - poi - nelle impugnate relazioni, il procedimento relativo ad
una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di recupero,
stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili ad urbani.
Più in particolare, come riportato nella proposta ministeriale (pag.
2) la relazione della commissione d'indagine si sofferma su
un'altra vicenda che attesta, ancora una
volta, il tentativo dell'amministrazione comunale di favorire gli interessi della
criminalità organizzata, con riferimento alla realizzazione su
istanza della figlia
del capo del clan localmente egemone - di un impianto di recupero, stoccaggio e
riutilizzo per rifiuti non pericolosi da collocarsi in un'area
sottoposta a vincolo. Viene rappresentato che il medesimo
amministratore ha avallato, senza mai contrastarlo, l'operato di un
tecnico comunale che, per le suddette finalità, ha posto in essere
una serie di interventi viziati da irregolarità e illegittimità
finalizzati a concedere una sanatoria per alcune opere edilizie
abusive. Lo stesso tecnico ha inoltre tentato di far approvare
un'apposita variante dello strumento urbanistico comunale necessaria per
realizzare l'impianto, che non è stato possibile perfezionare solo
grazie alla ferma opposizione dell'ufficio urbanistica della Regione
Basilicata.
La vicenda viene ripresa
ed approfondita alle pagg. 17-19 della relazione prefettizia laddove
si conferma il ritenuto risconto di irregolarità ed anomalie
relativamente a due aspetti della procedura in argomento, ovvero:
2.1) con riferimento al
controverso iter volto al conseguimento dell'autorizzazione per la
realizzazione dell'impianto di recupero, stoccaggìo e riutilizzo per
rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani.
2.2) con riferimento alla
procedura espletata a seguito di un'istanza relativa alla richiesta di
sanatoria di una recinzione dell'area interessata al progetto;
Le istanze in parola
sarebbero state presentate confidando nelle conoscenze presso l'Ente comunale
per ottenere le relative autorizzazioni ed in particolare facendo affidamento
sulla collaborazione del tecnico comunale omissis ... e,
verosimilmente, sulla copertura politica dell'omissis... nonché
omissis...
La vicenda, si ritiene,
attiene necessariamente alla richiesta inoltrata da.......... figlia
di.......... (che - per quanto consta dalle cronache - sarebbe i1
capo dell'omonimo clan), in quanto la predetta, quale proprietaria di
un fondo in Scanzano Jonico, ebbe a presentare istanza al SUAP - per
la realizzazione di un'area da adibirsi ad uso di stoccaggio
provvisorio di rifiuti non pericolosi e, sempre per quanto possibile
ricostruire e salve le istanze istruttorie e le eventuali memorie
integrative, i riferimenti al tecnico comunale ed alla dedotta
copertura politica, dovrebbero intendersi rispettivamente rivolti
al............. , che ebbe ad occuparsi della procedura, ed al vice
sindaco Ing. Sabato Santolo, come desumibile a pag. 9 della relazione
prefettizia (stanti gli astringenti riferimenti ivi formulati alle
attività professionali dal medesimo espletate che ne rendono
univoca, per esclusione, la individuazione). Ebbene, anche in questo
caso, si ritiene, la ricostruzione che emerge dal Decreto
Presidenziale e relativi allegati è evidentemente avvenuta nella più
assoluta irragionevolezza riportandosi dati che, ove compiutamente
considerati nella loro storicità, smentiscono
categoricamente la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di
condizionamento degli
organi dell'Ente comunale. Ed invero:
2.1) Sulla procedura
tesa al conseguimento della autorizzazione per la realizzazione
dell'impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi.
Al fine di dimostrare la
illogicità motivazionale di cui è permeata la citata parte del provvedimento
impugnato e dunque la totale estraneità e/o ingerenza degli organi dell'Ente comunale
nell'iter procedimentale che viene contestato, è necessario
ricostruire brevemente la vicenda di cui trattasi. In data 29.08.2018
una cittadina (trattasi, si diceva, di tale …............)
presentava istanza al SUAP per la realizzazione, su un fondo di sua
proprietà, di un'area da adibirsi ad uso di stoccaggio provvisorio
di rifiuti non pericolosi. Ebbene, l'allora Responsabile del SUAP
inoltrava la comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale che, con
nota dell'11.09.2018, attestava la non idoneità delle aree
classificate come zone D1, D2 e D3 nel vigente strumento urbanistico
comunale all'insediamento del1'attività produttiva in oggetto.
Conseguentemente veniva convocata conferenza di servizi in seduta
pubblica, puntualmente pubblicata sull'albo pretorio.
A termini di procedura,
soltanto qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione
dello strumento urbanistico, ed ove fosse sussistito l'assenso della
Regione, l'iter sarebbe proseguito con l'invio al Consiglio Comunale
per l'eventuale approvazione della variante allo strumento
urbanistico stesso.
Sta di fatto, però, che
come risulta dalle note acquisite in sede di conferenza di servizi tenutasi in data
11.10.2018, sia l'Ufficio Urbanistica della Regione medesima che la Provincia di Matera esprimevano
parere negativo relativamente alla richiesta in argomento che
pertanto in alcun modo poteva essere ulteriormente istruita. Nella
stessa occasione, peraltro, il Comune di Scanzano, per il tramite
…............, responsabile dell'ufficio tecnico, faceva
espressamente rilevare anche la sussistenza allo stato -
di un ulteriore motivo ostativo ovvero la presenza di un'opera
abusiva non demolita sull'area de qua. Conseguentemente il SUAP dato
atto che l'Amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i
rispettivi rappresentanti,
comunicava l'esistenza
di elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto,
ovvero emanava comunicazione di definitivo rigetto dell'istanza.
Considerato ciò, non si comprende in che termini si sia
potuto configurare, sul punto, il (non meglio precisato e) dedotto
tentativo dell'amministrazione comunale di favorire gli interessi
della criminalità organizzata, da1 momento che - come documentato -
non solo non vi è stata alcuna interferenza della stessa nel
procedimento, ma lo stesso si è concluso - come detto - in fase
embrionale con il definitivo rigetto, peraltro giammai impugnato,
dell'istanza. Sostenere che lo stesso tecnico ha tentato di far
approvare un'apposita variante dello strumento urbanistico comunale
necessaria per realizzare l'impianto, che non è stato possibile
perfezionare solo grazie alla ferma opposizione dell'ufficio
urbanistica della Regione Basilicata, comporta un pieno
travisamento dei fatti dal momento che equivale a ritenere provata
(ovvero altamente verosimile e dunque quantomeno deducibile)
un'attività posta in essere dal detto tecnico (…............),
volta a sostenere l'istanza in oggetto seppure infruttuosamente ma
solo per la ferma opposizione della Regione. In realtà. come
documentato, il tecnico, nella procedura in argomento. non ha fatto
altro che fornire i dovuti - incontestabili - chiarimenti al SUAP
richiedente e successivamente partecipare alla conferenza di servizi
conclusasi con il rigetto dell'istanza ivi peraltro facendo valere le
proprie eccezioni), mentre il vice sindaco - né alcun altro membro
dell'amministrazione - hanno giammai in alcun modo tentato di
sovvertire o condizionare l'esito della procedura alla quale,
piuttosto, sono rimasti tutti totalmente estranei. Quali siano gli
atti o i fatti da cui sarebbe desumibile il tentativo di far
approvare la variante dello strumento urbanistico resta pertanto una
grave asserzione del tutto priva di qualsivoglia utile indicazione o
riscontro.
A tanto, ad abundantiam, va aggiunto che - come correttamente riportato a pag. 18 della relazione prefettizia - preliminarmente si rileva che omissis ..., figlia di omissis..., capo dell'omonimo clan mafioso, ha acquistato i terreni agricoli dalla ditta omissis ... alla quale nel 2010 era già stato rilasciato il permesso a costruire per la "realizzazione di un piazzale ad uso stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizioni e ristrutturazioni ", che, però, al momento del passaggio a omissis ... già ricadevano all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e quindi in zona vincolata, dal che si evince che la volontà di dar seguito ad istanze volte a conseguire una diversa e verosimilmente più remunerativa destinazione d'uso dell'area de qua, semmai, avrebbe potuto essere ravvisata in capo ad altre precedenti amministrazioni e non certamente a quella poi disciolta. D'altronde proprio 1'assessore e Vicesindaco Santolo Sabato, in netta contrapposizione a quanto sostenuto nella relazione prefettizia, si era fatto promotore della partecipazione (deliberata in Giunta Comunale, peraltro tre mesi prima della presentazione dell'istanza della sig,ra..........) del Comune di Scanzano Jonico ad un Bando Regionale che prevedeva la concessione di contributi per la istituzione di un CCR (Centro Comunale di Raccolta), questo sì, necessario per il Comune di Scanzano Jonico, da realizzarsi su proprietà comunale che, grazìe anche all'impegno dell'ufficio tecnico comunale che ha presentato correttamente la pratica, ottenne il finanziamento. In altri termini, mentre nella impugnata relazione si deduce che il Vicesindaco ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Scanzano volessero in qualche modo favorire (come, non è dato sapere) la realizzazione di un impianto da parte di un privato riconducibile ad una consorteria mafiosa, gli stessi soggetti lavoravano (peraltro anche bene, visti i risultati) per conseguire il finanziamento di un CCR che poi veniva effettivamente erogato. Da tutto ciò, si ritiene, discende la configurabilità del diretto corollario del vizio motivazionale conseguente al pieno travisamento dei fatti da pane della commissione prefettizia.
2.2) Sul procedimento
finalizzato al conseguimento della sanatoria della recinzione dell'area
interessata.
L'altro aspetto ritenuto
rilevante sul punto, si diceva, consterebbe nella procedura finalizzata a
conseguire la sanatoria della recinzione dell'area in argomento, ricadente nella
fascia di rispetto cimiteriale (di 200 metri) e, pertanto, in area
vincolata. Ebbene, anche sotto tale profilo la ricostruzione operata
è del tutto destituita di fondamento e ampiamente carente sotto il
profilo motivazionale per le ragioni che, di seguito. si vanno ad
esporre. In primo luogo occorre ricostruire integralmente il fatto
sotto il profilo storico.
Preliminarmente va
ribadito che l'istanza per la sanatoria della realizzazione della recinzione de qua
veniva presentata, come detto, dalla proprietaria del fondo, restando de1 tutto
irrilevanti, si ritiene, ed inopponibili all'amministrazione 1e
ragioni sottese alla dedotta e suggestiva singolarità della
circostanza accertata dall'Organo Ispettivo circa le modalità di
trasferimento della proprietà immobiliare (che peraltro, ad
abundantian, contrariamente a quanto riportato negli atti impugnati -
laddove si legge che dalle indagini emerge, infatti, che
omissis... ha rinunciato a titolo gratuito ai diritti sui terreni in
favore di omissis..., pag. 18 della relazione prefettizia -
risulta essere stato ritualmente compravenduto
e pagato. Per quanto invece più propriamente rileva ai fini della
verifica del comportamento tenuto dall'amministrazione in merito alla
vicenda in esame, occorre riferire quanto segue.
In data 08.08.2018 il
tecnico comunale ed il comandante della polizia locale effettuavano
sopralluogo al fine di accertare la realizzazione di eventuali abusi
sulle particelle in argomento. All'esito del detto sopralluogo -
ritenendo i lavori ivi riscontrati (recinzione su due lati dell'area con
paletti in acciaio zincato e rete zincata) rientrare tra le opere di
edilizia libera ma essendo comunque la zona sottoposta a vincolo
paesaggistico - si disponeva ordine di rimessione in pristino o
versamento di indennità pecuniaria, contestando al contempo la
violazione dell'art. 181, di rilievo penale. Il successivo
17.09.2018, sempre il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, constatata la
permanenza dell'opera abusiva, emanava ordine di demolizione della
recinzione in oggetto. Il successivo 20.09.2018 la proprietaria
dell'area depositava al Comune di Scanzano Jonico richiesta di
autorizzazione paesaggistica delle opere abusive. Il detto Ente
inoltrava gli atti alla Soprintendenza Archeolosica Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata di Potenza che, con nota a firma del
…..........., esprimeva parere favorevole al rilascio della compatibilità
paesaggistica (Per ciò stesso escludendo - a sua volta - la
sussistenza del dedotto vincolo di inedificabilità dal momento che
la compatibilità paesaggistica al progetto in sanatoria ha come
presupposto il requisito che l'abuso deve essere compatibile
con lo strumento
urbanistico sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta di
sanatoria). Con successiva nota il Responsabile dell'Ufficio Tecnico de1
Comune di Scanzano Jonico, constatato il mancato pagamento della sanzione
pecuniaria propedeutica al rilascio dell'accertamento di
compatibilità paesaggistica da parte della Sig.ra ….........,
diffidava la stessa al relativo pagamento preavvertendo che decorsi
giorni 10 sarebbe stata attivata la procedura di demolizione. Con
nota prot.8327 del 25.06.2019 la Responsabile del Settore Finanziario comunicava al
Responsabile del Settore Tecnico, ed a sua richiesta, l'avvenuto
pagamento, invero sin dal 06.02.2019, della sanzione pecuniaria in
argomento.
Chiarito ciò, in punto di
fatto, non appare superfluo - incidentalmente approfondire, anche sotto il profilo
squisitamente giuridico, le motivazioni poste a sostegno della
dedotta elusione del vincolo di inedificabilità nella fascia di
delimitazione cimiteriale di 200 metri esistente nella anzidetta
area, al fine di evidenziare, anche da tale ottica, 1'eccesso di
potere ravvisabile nelle conclusioni formulate dalle autorità
amministrative sul punto. Ed invero, la giurisprudenza amministrativa
ha reiteratamente precisato che sussiste il vincolo di
inedifìcabilità solo in presenza di "edifici" e cioè
quando vengono realizzate vere e proprie costruzioni e che il
concetto di edificio è nettamente caratterizzato sia in architettura
che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature
installate su di esso non presentano - evidentemente - la stessa
natura”.
Ed ancora, elemento
dirimente in merito alla correttezza della interpretazione della fattispecie operata
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scanzano Jonico è, infatti, rappresentato
dalla circostanza per cui, come ripetutamente chiarito dalla
giurisprudenza, la
fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all'esigenza di
tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione
destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di
assicurare decoro ai luoghi di sepoltura. Il suddetto vincolo
riguarda, pertanto, quelle costruzioni incompatibili con la funzione
cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l'uomo,
quali: le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le
scuole. Tale vincolo
non è quindi suscettibile di un'applicazione estensiva nei confronti
della realizzazione di altri manufatti privi invece di tale specifica
funzione. Questa interpretazione è del resto avvalorata anche
dal dato letterale della disposizione che vieta specificamente la
realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una
qualsiasi opera.
Da tanto consegue che la
recinzione posta sul fondo e consistente in una rete metallica con
paletti in ferro, che - in quanto tale - poteva essere rimossa in
ogni tempo, non poteva effettivamente essere in alcun modo
assimilabile a un edificio né tanto meno a una qualsivoglia
costruzione rientrante nel novero di quelle sottoposte al cd. vincolo
cimiteriale (peraltro tutto ciò era stato ampiamente portato a
conoscenza anche del Commissariato di P. S. stante espressa richiesta
di chiarimenti formulata in merito).
Conseguentemente, per un
verso non risulta essere stata perpetrata alcuna violazione o
irregolarità nell'iter procedurale seguito dal tecnico comunale
nell'affrontare la vicenda sottoposta alla sua attenzione, avendo il
medesimo proceduto come la norma di legge prescrive per le
fattispecie come quella in esame e, per altro verso, non può essere
riscontrata infrazione o elusione di alcun divieto, poiché la
recinzione in argomento effettivamente non è assoggettata (come da
illustrata giurisprudenza) alle limitazioni di cui al vincolo
cimiteriale. Anche sotto tale profilo, dunque, l'avere - l'Organo
Ispettivo prima e le Autorità che ne hanno recepito le indicazioni,
poi - elaborato una specifica contestazione consistente nell'aver
addebitato al tecnico comunale (pag. 18 in fine della
relazione prefettizia) di
aver considerato "edilizia libera" la realizzazione della recinzione all'interno
dell'area di rispetto cimiteriale, disattendendo l'applicazione di
norme di settore e di aver inspiegabilmente eluso il previsto vincolo
di inedificabilità nella fascia di delimitazione cimiteriale di 200
metri configura un travisamento dei fatti ed un eccesso di potere
per incongrua ed illogica motivazione, dovendosi ravvisare anche sul
punto la mancanza ed evidente erroneità dei presupposti per la
riconducibilità dell'operato contestato in parte qua alla gravissima
fattispecie di cui all'art.743 del TUEL.
3. SULLE ATTIVITA'
COMMERCIALI NEL SETTORE TURISTICO BALNEARE (pagg. 19-21 nonché 9
della relazione prefettizia, pagg. I in fìne e 2 ab initìo
della relazione ministeriale).
Ulteriori elementi
sintomatici della permeabilità del Comune di Scanzano Jonico alle infiltrazioni della
criminalità organizzata sarebbero ravvisabili nelle situazioni di
interesse su alcuni lidi balneari e chioschi gestiti direttamente o
indirettamente da esponenti della criminalità organizzata locale.
Anche sotto tale profilo
le vicende rilevanti sono due:
3.1) la prima riguarda uno
stabilimento balneare gestito direttamente da
…......................., al quale sarebbe stato consentito di
gestire, dal 2013 in poi, dei bagni pubblici comunali, nonostante
l'autorizzazione stessa fosse valida solo per il 2013 e non fosse
stata mai rinnovata per gli anni successivi. La gestione - non
autorizzata - dei bagni pubblici, consigliata al predetto dal suo
tecnico di fiducia ed amministratore con un ruolo di rilievo
nell'ente, avrebbe permesso al primo di soddisfare i requisiti
igienico-sanitari imposti per gli esercizi adibiti alla
somministrazione di alimenti e bevande dall'Autorità Sanitaria,
altrimenti carenti;
3.2) la seconda attiene a
procedure amministrative tese a favorire la
realizzazione di altro
stabilimento balneare riconducibile ad una stretta familiare
di soggetti appartenenti
ad una consorteria criminale e consiste segnatamente nell'aver emesso
un'ordinanza di demolizione (i1 20.06.2013) che favoriva la medesima
poiché, dovendo essere eseguita entro 90 giorni, di fatto le
consentiva lo svolgimento dell'attività stagionale per l'anno 2013.
Le argomentazioni e le
conclusioni formulate sul punto appaiono frutto di una errata e lacunosa
ricostruzione dei fatti che, ove correttamente ed esaustivamente
riportate appare ben lontana dalla logica consequenzialità che,
quantomeno sotto il profilo probabilistico, considerata la
peculiarità della sede che ci occupa, deve connotare le conclusioni
cui si perviene all'esito delle indagini amministrative espletate.
3.1) Quanto alla prima
fattispecie, invero, occorre rilevare quanto segue: nella relazione del
Ministro dell'Interno si legge che la relazione prefettizia si sofferma sulla figura
di uno degli amministratori che ricopre un ruolo di rilievo nell'ente - che,
nell'ambito della sua attività professionale è il tecnico di
fiducia
di uno stretto parente
di un esponente di primo piano della famiglia criminale egemone - ponendo in
rilievo, oltre all'evidente conflitto di interessi, il ruolo primario che lo stesso
ha svolto in alcuni provvedimenti amministrativi adoperandosi per
favorire gli interessi dell'organizzazione mafiosa a discapito del perseguimento
dell'interesse pubblico. Significativi in tal senso si sono
rivelati gli esiti di
un controllo effettuato dalle forze dell'ordine presso una struttura balneare
gestita da un sodale dell'indicata cosca, sottoposta alla misura di prevenzione
di pubblica sicurezza e tratto in arresto nell'ambito della c.d. operazione "101"
del febbraio 2019. Gli accertamenti disposti dalle forze dell'ordine erano
finalizzati a verificare il possesso dei previsti titoli
autorizzativi per l'apertura di uno stabilimento balneare con annesso
chiosco bar che risultava utilizzare per l'esercizio dell'attività,
i bagni pubblici comunali. Nel corso della verifica ispettiva è
emerso che il menzionato esponente mafioso, dal 2013 e fino alla data
del controllo, ha gestito i suddetti servizi pubblici in virtù di
un'autorizzazione comunale rilasciata nello stesso anno per la sola
stagione balneare in corso, non rinnovata per gli anni successivi.
Evidenzia altresì la commissione d'indagine che la gestione dei
bagni pubblici, senza alcun titolo autorizzativo, ha permesso di
soddisfare i requisiti igienico-sanitari richiesti per tale tipo di
esercizi pubblici. Rileva al riguardo la dichiarazione resa dal
gestore della struttura, che nell'ambito del controllo summenzionato
ha confermato di non aver mai chiesto il rinnovo dell'autorizzazione
per l'utilizzo dei bagni pubblici, in quanto in tal senso era stato
consigliato dal menzionato amministratore comunale, suo tecnico di fiducia (pag. I in fine
e 2 della relazione del Ministro e pagg. 19-20 della relazione
prefettizia).
Quanto sin qui riportato è
erroneo in punto di fatto e privo di fondamento alcuno può dedursi sulla scorta
della ricostruzione integrale della vicenda che di seguito si
esplicita. Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della
presenza dei numerosi omissis,
e impediscono un approccio
immediato ai fatti addebitati all'Ente comunale (e dunque salve le
differenti risultanze istruttorie sul punto), si ritiene che la
vicenda richiamata dalla relazione del Ministro (e dunque anche da
quella prefettizia) faccia inevitabilmente riferimento, alla figura
del vicesindaco del Comune di Scanzano, Ing. Sabato Santolo (unico
tecnico, libero professionista, vicesindaco con importanti deleghe
assessorili nonché, ovviamente, membro del consiglio comunale) che,
quale ingegnere, ha prestato per diversi anni la propria opera
professionale, tra gli altri, in favore di tale Sig. …..........
(padre di …..............., quest'ultimo effettivamente poi tratto
in arresto nell'ambito della c.d. operazione "10l" del
febbraio 2019).
Ebbene, come si vedrà a
breve, 1a ricostruzione operata nelle avverse relazioni è del tutto erronea in tutti
i suoi elementi principali e caratterizzanti dal momento che:
1) Nell'anno in
contestazione, il 2018, il vicesindaco Sabato, non era tecnico di
fiducia del titolare dell'attività in argomento e conseguentemente
non è dato ravvisarsi nei fatti alcun evidente conflitto di
interessi;
2) Lo stesso non ebbe
lontanamente a consigliare a chicchessia di non rinnovare l'autorizzazione per la
gestione dei bagni pubblici;
3) Non corrisponde
lontanamente al vero che in assenza della gestione dei detti bagni pubblici non erano
soddisfatti i requisiti igienico-sanitari richiesti per tale tipo di esercizi pubblici.
E valga i1 vero.
Le attività professionali
dell'Ing. Sabato in favore del Sig. …....... (e non già di suo
figlio …............, con cui il primo non intrattiene relazioni
professionali di sorta), persona - per quanto consta - lontana da
qualsivoglia ambiente criminale, sono consistite nella redazione e
presentazione dei progetti e nella direzione dei lavori dello
stabilimento balneare con annesso chiosco bar denominato …...........
sito in località …............, Scanzano Jonico.
Le dette prestazioni
professionali, però, hanno avuto inizio nell'anno 2011 e - dopo
essersi protratte per sei anni - sono definitivamente terminate nel
mese di giugno 2016, poiché successivamente all'esito delle elezioni
amministrative, tenutesi in data 5 giugno 2016, il Sabato, prima di
assumere le funzioni pubbliche, optava - doverosamente - per la
rinuncia a questo ed agli altri incarichi professionali da espletarsi
sul territorio di Scanzano, e ciò proprio per evitare ogni possibile
conflitto di interessi in virtù della rigida osservanza del divieto previsto dall'art.
78 TUEL. Da tanto consegue che il Sabato - contrariamente a quanto
riportato nelle impugnate relazioni non era certamente tecnico di
fiducia del Sig. …...... negli anni in contestazione (come peraltro
documentato in allegato, da cui risulta che il tecnico di fiducia
del predetto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è stato altro
professionista), così venendo meno il primo - suggestivo
presupposto storico posto a fondamento della contestazione in
oggetto. Ma oltre a ciò, già di per sé eloquente, si ritiene
oltremodo utile, ed anzi decisivo, evidenziare altresì quanto segue.
La circostanza per cui il
…........... avrebbe riferito che l'Ing. Sabato gli avrebbe consigliato di non
chiedere il rinnovo per la gestione dei bagni pubblici, oltre che assolutamente
infondata, è - in ogni caso - del tutto inidonea, per quanto si dirà, a far trarre
all'Organo ispettivo le conclusioni di cui alle impugnate relazioni. Tanto per il
semplice ma inequivocabile e - si ritiene - dirimente motivo che
non risponde assolutamente
al vero che, in assenza della gestione dei bagni pubblici, non
avrebbero potuto ritenersi soddisfatti i requisiti igienico -sanitari
necessari per esercitare l'attività. Come si documenta, infatti, il
progetto dello stabilimento balneare in argomento, redatto dall'Ing.
Sabato, sin dal 2011 prevedeva espressamente i servizi igienici che,
sempre come documentato, vennero effettivamente realizzati. Tanto,
peraltro, avveniva - incontestabilmente - sin dal 2011 e per tutti
gli anni successivi. Ed invero, dagli elaborati redatti dall'Ing.
Sabato si evince che lo stabilimento balneare in oggetto, con annesso
chiosco bar, è sempre stato munito i servizi igienici, e
segnatamente:
-nel 201 I , come
espressamente riportato nei pareri igienico-sanitari della ASL di Matera (e segnatamente
parere preventivo che richiama il precedente parere dell'U. O. di
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del1a stessa ASM, e parere
successivo del
20.07.2011, che fa
espresso riferimento al sopralluogo eseguito in pari data), che fanno
seguito alla DIA e alla comunicazione di ultimazione dei lavori ed
al certificato di asseveramento del 18.07.2011 (a firma dell'Ing.
Sabato);
- nel 2012, come si
evince dalle comunicazioni di avvio dei lavori per la sistemazione
delle strutture ad uso balneare e di ultimazione dei lavori del
14.06.2012;
- nel 2013, come si evince
dal certificato di asseveramento e dalla comunicazione di ultimazione
dei lavori, che fanno espresso rinvio sempre alla DIA;
-nel 2014, come si evince
dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata, resa
ai sensi della intervenuta delibera di G. M., nonché dalla
attestazione di asseverazione;
- nel 2015, come si evince
dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata
nonché dalla attestazione di asseverazione nonché ancora dalla
comunicazione di ultimazione lavori del 22.06.2015;
- nel 2016, come si evince
dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata
nonché dalla attestazione di asseverazione nonché ancora dalla
comunicazione di ultimazione lavori del 10.06.2016.
Da quanto qui esposto
appare evidente che non risponde lontanamente al vero la circostanza
che ove i1 Sig. ….......... non avesse gestito i bagni pubblici
non sarebbero sussistiti i presupposti per l'apertura dello
stabilimento balneare, dal che la infondatezza della argomentazione
per cui la condotta dell'amministrazione comunale (e per essa del
vicesindaco Sabato) sarebbe stata finalizzata
ad agevolare gli interessi economici della predetta famiglia
omissis... (pag. 19 relazione prefettizia) ovvero a
consentire un vantaggio assicurato, in modo palesemente illegittimo a
omissis... e al figlio omissis..... che hanno
potuto condurre sine titulo - la loro attività imprenditoriale
privata, a danno degli interessi della collettività (pag. 20
relazione prefettizia).
D'altronde, ove pure
l'Ing. Sabato avesse mai sconsideratamente consigliato al …......
di non chiedere più l'autorizzazione alla gestione dei bagni
pubblici successivamente al 2013 tanto sarebbe avvenuto anche nel
2014 nel 2015 e nel 2016 anni in cui lo stesso non era ancora
assessore e vice sindaco del Comune di Scanzano Jonico con
conseguente impossibilità di reputare il detto comportamento
rilevante sotto il profilo di cui all'art. 143 TUEL. Per completezza
di argomentazione storica, pero, può essere altresì utile comprendere la valenza e
la portata dell'autorizzazione, rilasciata dal Comune di Scanzano Jonico al Sig.
….......... in data 26.07.2013, a gestire i bagni pubblici ubicati in
località ….................. per la stagione balneare 2013, dal momento che la stessa, o
meglio il suo mancato rinnovo, come evidente, ha
ingenerato nell'Organo
ispettivo il sospetto della prestazione di un illecito vantaggio in favore del
…....... . Ed invero, la spiegazione è nella parte motiva
dell'atto stesso, ove è dato leggere che il …........, con nota
del 24.07.2013, aveva chiesto l'autorizzazione in argomento al fine
di implementare l'offerta di servizi ai fruitori della spiaggia di
…..... e quindi anche ai clienti del suo stabilimento balneare.
Ebbene, da ciò si ricava:
-In primis che allorquando
detta istanza veniva formulata il …........... era già munito -
anche per i1 2013 - di regolare autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di stabilimento balneare e bar (avendo depositato,
come già detto, comunicazione di ultimazione), per cui anche in caso di mancata
autorizzazione, lo stesso avrebbe potuto continuare a svolgere
l'attività, esattamente come ha fatto per gli anni a seguire, dal
che ulteriore conferma, ove ve ne fosse ancora bisogno, del fatto che
essa non era conditio sine qua non per l'apertura del lido;
- In secondo luogo che il
…........... formulò la detta istanza al solo fine di evitare che tutta I'utenza
balneare della località ….......... utilizzasse i bagni presenti
presso la sua struttura, così auspicando una migliore (in quanto più
limitata) fruizione degli stessi;
a tal fine lo stesso si
impegnava a gestire gratuitamente i bagni pubblici, mantenendoli
puliti e disinfestandoli. D'altronde, che 1o stabilimento del
…........ fosse munito di servizi igienici autonomi anche nel 2013
(e dunque che la gestione dei bagni pubblici non fosse assolutamente necessaria
per l'apertura), lo si deduce ulteriormente e ad abundatiam, sia
dalla relazione tecnica e relative planimetrie allegate alla SCIA del
21.06.2013, espressamente utilizzata anche per gli anni successivi,
ma anche dall'autorizzazione rilasciata al medesimo dal Comune di
Scanzano Jonico, in data 26.06.2013 (e dunque un mese prima
dell'autorizzazione alla gestione dei bagni pubblici) allo scarico
dei reflui provenienti dai servizi
igienici posti all'interno del proprio stabilimento balneare nella
fossa Imhoff di proprietà dell'Ente, presente in loc. …......... a
servizio dei bagni pubblici, restando, per espressa previsione, a
carico del medesimo provvedere, a proprie spese, al prelievo e
smaltimento dei liquami.
Detta autorizzazione,
tuttora valida in quanto priva di termine finale e mai revocata,
veniva anzi integrata, l'anno successivo, con ulteriore
autorizzazione (anch'essa mai revocata), rilasciata sempre a
richiesta del …........... in data 12.05.2014, con cui il Comune di
Scanzano Jonico autorizzava lo stesso alla manutenzione straordinaria
della fossa Imhoff a servizio dei bagni pubblici di ….............,
di proprietà del Comune.
In altri termini il
…............., dopo essersi offerto di gestire per un anno (il
2013) i bagni pubblici (e ciò al
solo fine di evitare il sovraffollamento dei servizi igienici del suo
stabilimento balneare), in un primo momento chiedeva ed otteneva di
poter scaricare i reflui provenienti dai servizi igienici posti
all'interno del proprio stabilimento balneare nella fossa Imhoff a
seryizio dei bagni pubblici della località …................
(26.06.2013), ed in un secondo momento chiedeva ed otteneva anche di
poter provvedere alla relativa manutenzione
straordinaria, e ciò per poter gestire direttamente, questa volta
sì, eventuali disfunzioni dei servizi giammai risultando la gestione
dei bagni pubblici requisito igienico - sanitario essenziale per
l'esercizio dell'attività da parte del …...... .
D'altronde, ed in
conclusione, se - come erroneamente riportato nella relazione prefettizia - la
concessione all'apertura dello stabilimento balneare e annesso bar avrebbe potuto essere
rilasciata solamente in virtù di un'autorizzazione alla gestione dei servizi
igienico-sanitari pubblici, non è dato comprendere perché
allorquando le forze
dell'ordine - in data 09.08.2018 - effettuavano i controlli sull'attività e
riscontravano che la detta autorizzazione, rilasciata nel 2013, non era stata rinnovata, non
procedevano alla contestazione del difetto dei requisiti igienico - sanitari cosi
disponendo la immediata chiusura dello stabilimento
balneare che invece ha
continuato ad operare, come più volte ribadito e documentato, sia nel 2018
che nel 2019.
3.2) Altre forme di
condizionamento delle attività del Comune di Scanzano Jonico da
parte degli ambienti criminali benché risalenti nel tempo - si legge
ancora a pag. 20 della relazione prefettizia - sono emerse nelle
procedure amministrative tese a favorire la realizzazione dello
stabilimento balneare denominato "omissis...", di
omissis..., figlia di omissis...(capo dell'omonimo clan mafioso),
sorella di omissis...e moglie di omissis...., entrambi elementi di
spicco del clan mafioso "omissis...", sottoposti alla
misura degli arresti domiciliari dal 4 febbraio 2019 a seguito
dell'ordinanza di custodia cautelare scaturita dall'indagine
c. d. "omissis... ".
Oggetto specifico della
contestazione, più in particolare, è il posizionamento di un chiosco - in
contrasto con il Piano Regionale dei Lidi - nei pressi dello
stabilimento balneare e la realizzazione con i fondi del Comune -
stanziati per la costruzione di due parcheggi retrodunali - della
pavimentazione dell'area destinata in concreto ad avvantaggiare
l'allestimento della struttura balneare medesima, nonché la
difformità dell'opera in costruzione tanto che, il 20 giugno del
2013 I'Ufficio Tecnico comunale ha emesso l'ordinanza di
demolizione, da eseguire entro 90 giorni, consentendo, pertanto, a
omissis... lo svolgimento dell'attività del chiosco per la stagione
estiva 2013.
La vicenda, lineare nella
sua storica ricostruzione, lo è ancor di più relativamente alla
illogicità motivazionale ai fini che rilevano nella presente sede:
trattasi, come chiaramente accertato e correttamente riportato
dall'Organo ispettivo, di fatti - di sicuro rilievo sotto il profilo
sanzionatorio amministrativo e penale - che però si perpetrano e si
esauriscono totalmente nell'anno 2013. Più in particolare, come è
dato leggere sempre a pag. 20 della relazione in esame: la delibera
di Giunta con cui si approvava l'assegnazione dei posteggi temporanei per la stagione
balneare 2013 è dei 7 dicembre 2012, la SCIA presentata per la
realizzazione di un manufatto è del 13 maggio 2013, la richiesta di
variante dell'8 giugno 2013, l'accertamento della difformità a cura
della Polizia Giudiziaria dell'11 giugno 2013 e l'ordinanza di
demolizione (che di fatto avrebbe avvantaggiato la titolare dello
stabilimento balneare) del 20 giugno 2013. L'amministrazione Ripoli,
disciolta con gli atti impugnati, sarebbe stata eletta soltanto a
giugno del 2016 per cui proprio non si intravede come poter
ricollegare i fatti in questione alle dedotte ingerenze della
criminalità organizzata.
4. SULL'IMMOBILE
ABUSIVO DI PROPRIETA' EX ALSIA SITO IN CONTRADA OMISSIS...
(erroneamente riportato ancora come paragrafo 3 a pag. 22-23 della
relazione prefettizia).
La mancata esecuzione di
un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, intestato all'Ente di
Sviluppo Agricolo in Basilicata, ma di fatto nella disponibilità
abitativa di omissis...capo dell'omonimo clan (ivi rinvenuto
ed arrestato il 4 ottobre 2018 in esecuzione di ordinanza di custodia
cautelare n. 12412018), costituisce - nella avversata ricostruzione
fattuale - segno di forte condizionamento della criminalità
organizzata su una Amministrazione comunale cedevole e ben disposta a
garantire ogni illegittima posizione di vantaggio ai sodali del clan
omissis... e di osservanza del patto di rispetto, che evidentemente,
vincola più delle leggi dello Stato all'obbedienza perché si
trattava di togliere al mafioso la propria abitazione (pagg. 22 e 15
della relazione prefettizia).
Trattasi - verosimilmente
- di un immobile sito in località …........., essendo 1o stesso
occupato da tale …........ - per quanto ormai consta alle cronache
locali e dunque anche ai ricorrenti - capo dell'omonimo clan. Ebbene,
la portata e la pregnanza della sopra riportata contestazione, pur non
recepita nella proposta ministeriale, possono apparire prima facie
rilevanti ma, come si vedrà, esse rivengono da una valutazione
atomistica, chirurgicamente estrapolata da un ben più ampio e
significativo contesto storico di riferimento, e come tale ampiamente
fuorviante. Ed invero, la commissione di indagine e poi la Prefettura
di Matera ritengono che la mancata demolizione dell'immobile in
oggetto confermi
la soggezione o
1'arrendevolezza dell'Amministrazione Comunale nei confronti della
consorteria mafiosa, giungendo sul punto ad ipotizzare addirittura
l'osservanza - da parte dell'Ente - di un
abominevole "patto di rispetto" sussistente tra le "parti".
Orbene, nell'effettuare tale sillogistica operazione ermeneutica,
però, le amministrazioni convenute omettono di considerare alcuni
aspetti fattuali, peraltro in gran parte loro noti, idonei a svilire
le - tristemente - evocative conclusioni sopra riportate.
Ci si riferisce in primis
alla circostanza per cui I'ordinanza di demolizione de qua, come correttamente
riportato nella relazione prefettizia (pg 22), risale al 4 febbraio 2011. Tale prima
annotazione permette di accertare un dato fondamentale consistente
nel fatto che in realtà la mancata demolizione in argomento, che
nell'ottica dell'Organo Ispettivo
dimostrerebbe quell'inaccettabile patto di rispetto di cui sopra,
costituisce un'omissione storicamente addebitabile anche (e per
prima) alla precedente amministrazione, dal momento che negli anni
che vanno dal 2011 al 2016, evidentemente, quest'ultima (pur non
essendo - si auspica legata da alcun "patto di rispetto")
non ha inteso (rectius: potuto), al pari della successiva, procedere
alla demolizione stessa.
Francamente anomalo appare
ritenere che il medesimo permanente comportamento omissivo,
perpetratosi dal 2011 sino alla data odierna, sia del tutto
irrilevante fino a maggio 2016. per poi diventare addirittura
sintomatico di infiltrazione mafiosa, dal giugno 2016 al dicembre
2019. Dette considerazioni sono rafforzate dalla circostanza che il
soggetto occupante l'immobile in questione è titolare di un
contratto di fornitura elettrica - a suo nome - presso quell'immobile
sin dal 13 settembre 2005 (pag. 22 relazione prefettizia). In altri
termini, il predetto soggetto abita - o comunque possiede l'immobile
di cui trattasi ininterrottamente da quasi 15 anni ma tale prolungata
ed indisturbata permanenza, tollerata o quanto meno giammai di fatto
preclusa dal Comune di Scanzano (né dall'ALSIA - già Ente di
Sviluppo Agricolo di Basilicata, ente proprietario dell'area),
evidentemente costituirebbe mera inerzia da parte dei detti enti da1
2005 al 2016 per poi, da giugno del detto ultimo anno,
inspiegabilmente trasformarsi in un segno di disponibilità,
benevolenza o addirittura rispetto nei confronti di una consorteria
criminale.
Tale interpretazione,
evidentemente, è del tutto slegata dalla realtà fattuale. La
verità, purtroppo ben nota anche alla Commissione di indagine, è
che la demolizione in argomento, al pari di altre demolizioni
anch'esse da anni disposte, non viene eseguita per mancanza di
disponibilità di risorse economiche per procedere alla demolizione
d'ufficio, così come accertato dalla detta Commissione in sede
di audizione in data 04.08.2019 (pag. 22 relazione prefettizia). Ma
l'Organo ispettivo e la Prefettura - evidentemente - non hanno prestato alcun credito a
tale riscontro considerato che, pur all'esito dello stesso, la cui
veridicità non hanno lontanamente posto in discussione (per ciò
stesso configurandosi un ulteriore vulnus motivazionale) hanno
comunque inteso intravedere nella fattispecie in esame un indebito
favor nei confronti di un rappresentante di un'associazione
criminale.
Ad abundantiam si allega
nota con cui si dà atto alla Commissione di indagine (che però -
stranamente - pare non averne tenuto conto) di tutti gli abusi
edilizi riscontrati dal 2016 ad oggi e delle relative ordinanze di
demolizione emanate, nessuna di esse eseguita dall'Ente, il che per
un verso consente di verificare 1a veridicità della motivazione
sopra riportata per le mancate demolizioni (la mancanza di fondi),
per altro attesta inequivocabilmente la insussistenza di qualsivoglia
volontà di assicurare privilegi o posizioni di vantaggio al cittadino interessato
alla fattispecie in esame. Ancor più numerosi, invero, sono le
ordinanze di demolizione di abusi edilizi emanate negli anni
precedenti e giammai eseguite dal Comune di Scanzano Jonico, per le
quali si è chiesta formale attestazione ad oggi ancora non pervenuta
(e che comunque, ove necessario, ben potrà essere acquisita dall'Autorità
Giudiziaria).
5. APPALTI PUBBLICI
(pagg. 23-25 nonché pag. della relazione prefettizia; pag. 2
della relazione ministeriale)
Altra illecita ingerenza
della criminalità organizzata viene ravvisata
relativamente alla
procedura di appalto del servizio di igiene urbana. Il Ministro proponente
(pag. 2 in fine della relazione) e la relazione prefettizia (pag. 9 in fine e pagg.
23-25), dopo aver preliminarmente evidenziato che nel febbraio del 2010 il
citato servizio venne affidato a un'impresa che, sin dalle fasi di
avvio del servizio, ha subito atti intimidatori cessati nel marzo
2011 in coincidenza, come evidenziato nella relazione del Prefetto,
con I'assunzione fittizia di uno stretto parente del capo della
consorteria mafiosa nonché con la sottoscrizione da parte della
stessa impresa di un contratto
di locazione di un immobile di proprietà della figlia dello stesso
capo cosca, ripercorrono l'iter dell'appalto in argomento
evidenziando che la nuova amministrazione comunale, in carica dal 5
giugno 2016, nonostante la evidente situazione di criticità in un
settore vitale per i cittadini scanzanesi, soltanto il 18 gennaio
2017 - con delibera di Giunta n. 1 - ha approvato il progetto
"Servizi di Igiene Urbana e Complementari" finalizzato
all'affidamento dell'appalto per la durata di anni 9, per poi avviare
con determinazione del 16 marzo 2017 la procedura di gara. All'esito
della detta gara - continuano gli atti impugnati - alla quale hanno
partecipato sei imprese, la Centrale Unica di Committenza aggiudicava
nuovamente l'appalto alla ….......... (in regime di concordato
preventivo) nonostante la stessa ditta avesse dimostrato la cattiva
gestione del servizio nel periodo precedente,, culminato nel
provvedimento di risoluzione consensuale del contratto con delibera
di giunta n. 96 del 17 novembre 2015.
Contro l'aggiudicazione in
favore della …............ - riportano le relazioni venivano
proposti due ricorsi al TAR Basilicata da parte delle imprese
classificatesi rispettivamente seconda e terza in graduatoria
…................ con cui si contestava la violazione di legge che
obbliga la stazione appaltante ad escludere gli operatori economici
che versino in stato di fallimento, liquidazione coatta o (come nel
caso di specie) di concordato preventivo poiché in tal caso la
partecipazione poteva avvenire solo con specifica autorizzazione del
Tribunale. Il TAR di Basilicata, infatti, dapprima con ordinanza
cautelare n. 31 del 18.04.2018 e poi con sentenza dell'11.10.2018
accoglieva il ricorso della seconda classificata e conseguentemente
la Centrale Unica di Committenza, preso atto della decisione del
Giudice Amministrativo, dopo aver annullato l'aggiudicazione in
favore della …..........., con determina n. 15 del 24.10.2018
aggiudicava il servizio alla …....... .
In tutto detto frangente,
continua il Prefetto, il rapporto di lavoro (fittizio) del figlio del capo -clan
proseguiva, così come proseguiva il rapporto di locazione
dell'immobile di proprietà della sorella del medesimo capo-clan.
Conseguentemente, afferma il Prefetto di Matera, grazie ad una
serie di artificiosi ritardi e omissioni, il
rapporto contrattuale
per la gestione dei servizi ambientali del comune, già risolto con delibera della G.
M. n. 96 del 17 novembre 2015 (quando era in carica la precedente
amministrazione) si è trascinato fino alla dichiarazione di
fallimento e alla decretazione della cessazione dell'esercizio
provvisorio dell'impresa stabilite dal Tribunale di Bari con provvedimento del
2l.l1.2018; stesso concetto è fatto proprio dal Ministro che a sua
volta conclude ritenendo che il procedimento di gara, viziato da
anomalie e irregolarità, ha consentito all'impresa in argomento di
proseguire il rapporto con l'amministrazione locale, in tal modo
agevolando gli interessi della organizzazione criminale egemone.
La ricostruzione storica
dei fatti è erronea e frammentaria e completamente fuorviante. Essa, più in
particolare, non tiene in alcuna considerazione una serie di elementi
fattuali particolarmente significativi, in parte verosimilmente
ignoti alla commissione di indagine ed
in parte non valutati, dal cui accertamento storico si
trae immediatamente una
visione di senso diametralmente opposto a quella fatta propria dalle
amministrazioni resistenti. Ed invero:
-In primo luogo occorre
considerare che il lasso di tempo intercorso tra l'insediamento della
nuova amministrazione comunale (giugno 2016) e l'approvazione del
progetto dei "Servizi di Igiene Urbana e Complementari (Delibera
di G. M. n. 1 del 18.01.2017) non può lontanamente ritenersi segno
di disattenzione o disinteresse, né in alcun modo implicita
manifestazione della volontà degli odierni ricorrenti di
avvantaggiare la società …....., ed attraverso la stessa, i
sodalizi criminali ad essa ritenuti collegati (circostanza pure
sconosciuta ai ricorrenti). Ed invero, in primo luogo deve
evidenziarsi che, a seguito della risoluzione consensuale del 17
novembre 2015,la precedente amministrazione (in carica sino a maggio
2016), non intese lontanamente né affidare temporaneamente ad altri
il servizio in oggetto, in attesa dell'espletamento di una nuova
gara, né tanto meno - a differenza dell'amministrazione poi
disciolta iniziare una procedura di evidenza pubblica, per ciò
stesso piuttosto consentendo pacificamente alla …............ di
continuare il servizio stesso senza soluzione di continuità e
sostanzialmente sine die e soprattutto con esonero da ogni penale (e tutto ciò
avveniva, come pure rilevato dalla Prefettura, nonostante la stessa ditta avesse
dimostrato la cattiva gestione del servizio nel periodo precedente). Ed invero,
dopo aver dato atto dei gravi inadempimenti contrattuali
dell'impresa, l'art. 5
dello schema di transazione allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 96 del
17.11.2015, che testualmente riproduce il conforme accordo
transattivo sottoscritto il 10.09.2015, prevede espressamente che
"Trattandosi di pubblico servizio le parti si danno atto che
lo stesso sarà espletato, agli stessi patti, prezzo e condizioni
attuali sino al subentro del nuovo appaltatore da individuarsi a
seguito di nuova gara. La …........ si impegna a proseguire
l'esecuzione dei servizi nel rispetto del contratto risolto, senza
applicazione di penali di sorta da parte del Comune ''fatto salvo il
caso di mancata esecuzione dei servizi pur in presenza di formale
invito ad effettuarlo". Al contrario, va invece rilevato che
la nuova amministrazione, succeduta nel giugno 2016 alla precedente,
a differenza della stessa, in soli sei mesi riusciva ad approntare,
tramite i propri uffici, e ad approvare il progetto, per oltre 11
milioni di euro, del nuovo servizio di igiene urbana e complementari
e subito dopo, con determina n. 1, ad attivare la gara mediante procedura aperta
con previsione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa del medesimo decreto legislativo (anche su tale aspetto
si ravvisa un travisamento dei fatti
nella relazione del Ministro laddove si legge che solo "nel
2018 l'attuale
amministrazione ha avviato una nuova procedura di gara", pag. 2 in fine della relativa
proposta").
Ebbene sotto tale profilo,
si ritiene oltremodo evidente che la volontà di elaborare un più efficace
progetto e di indire una procedura di gara, riuscendovi in soli sei
mesi, appaiono elementi oggettivamente incompatibili con la
prospettata volontà di favorire gli interessi di qualsivoglia
consorteria criminale. Così come - concludendo sui profili relativi
al lasso di tempo intercorso per l'espletamento della gara - la
commissione di indagine prefettizia ben avrebbe potuto acquisirne
piena contezza e giustificazione oggettiva, al fine di dissipare il
dubbio di ogni sospetta ingerenza, semplicemente esaminando
l'andamento della gara stessa, come detto disposta
dall'amministrazione sin dal marzo del 2017 e di seguito articolatasi
in ben 22 sedute, come da verbali della stessa
commissione, il primo dei
quali del 16.06.2017 e l'ultimo del 22.01.2018 (d'altronde la
circostanza che si trattava di procedura espletata secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustifica
verosimilmente le lungaggini della gara,
dovendosi valutare
analiticamente i progetti presentati).
-Altro elemento - ancora
preliminarmente - utile a ben delineare i termini della vicenda, è
rappresentato dalla circostanza che, così come pure incidentalmente
riportato (ma evidentemente non sufficientemente considerato) dalla
Prefettura e dal Ministro, la procedura di gara in rilievo è stata
espletata non già dal Comune di Scanzano bensì dalla Centrale Unica
di Committenza "Costa Jonica" (di cui Scanzano Jonico fa
parte) e che la commissione giudicatrice era composta da esperti
nello specifico settore iscritti all'albo istituito presso I'ANAC. Ed
invero la suddetta commissione risultava composta da
…............................ . Ebbene, tale circostanza di fatto
assume maggior rilievo ove si ponga in relazione la estraneità di
due dei tre commissari alla struttura organizzativa dell'ente (e la
estraneità del terzo a qualsiasi contestazione) con la totale
assenza, negli atti impugnati, delf indicazione di elementi fattuali
volti a prospettare in qualsiasi modo il (necessario) coinvolgimento
della commissione medesima nell'attività ritenuta orientata ad agevolare gli interessi
criminali prospettati dalle amministrazioni resistenti.
- Andando poi al merito
delle contestazioni occorre riferire quanto segue. Quanto alla mancata
esclusione della ….............. dalla gara ed alla successiva
aggiudicazione (provvisoria) della stessa in suo favore, nonostante
la ragione ostativa, le impugnate relazioni non
considerano:
- che all'atto de1la
presentazione delle offerte, tutte tempestivamente pervenute, la
…....... non era sottoposta a concordato preventivo, né risultava
averlo richiesto;
- che, come si evince a
pag. 24 della visura camerale storica della detta società, essa ebbe
a formulare domanda di ammissione al concordato preventivo solo in
data 15.02.2018, con relativa annotazione pubblica della modifica
statutaria, in data 20.02.2018 (ovvero solo due giorni prima
dell'aggiudicazione provvisoria);
-che le dette vicende
modificative, ivi inclusa la decisione del Tribunale di Bari, non vennero mai comunicate
alla stazione appaltante;
-che in ogni caso, così
come previsto dal bando e dal disciplinare, la società in
argomento, al pari delle altre, era stata ammessa alla procedura sul
presupposto che, all'esito delle verifiche espletate dalla
commissione di gara nella prima riunione, essa risultava possedere i
requisiti soggettivi e tecnico-professionali richiesti. Per
completezza si ritiene doveroso aggiungere che, con riferimento alla
fattispecie in esame, l'art. 4.1 del disciplinare di gara
(Condizioni di
partecipazione), prevedeva espressamente che "Non è ammessa
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a. le cause di
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b. le cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
c. le condizioni di cui
all'art. 53, comma l6-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione".
Detti requisiti - ai soli
fini della domanda di partecipazione - vennero attestati mediante
autocertificazione redatta sul modello di domanda di ammissione alla gara che testualmente
prevedeva, tra l'altro, che ogni partecipante dichiarasse "di
non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di
esclusione ai sensi e precisamente:
a. di non aver commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
b. di non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. I 10 del d.lgs.
n. 50/2016" .
E' evidente, sotto tale
profilo, che la verifica dei requisiti rientra tra i prioritari e più rilevanti adempimenti
della commissione di gara (non ravvisandosi neanche sul punto alcuna ingerenza
o potere di controllo di altri soggetti), ferma restando per un verso la facoltà,
per l'impresa, di attestarli con autocertificazione, e per
altro verso l'onere
dell'amministrazione procedente di richiederne attestazione formale in caso di
aggiudicazione, a pena di esclusione. Ed invero, proprio per tale ragione, con
determina del 22.02.2018, il Presidente della commissione di gara, nell'aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla ….............,
stabiliva contestualmente al punto 3 - che l'efficacia
dell'aggiudicazione avrebbe dovuto essere attestata all'esito della
positiva verifica effettuata dal RUP, dei requisiti attestati
dall'aggiudicatario mediante portale AVCPass dell'ANAC.
Ebbene, a tale verifica,
che evidentemente avrebbe comunque condotto alla revoca dell'aggiudicazione
nei confronti della …........., non ci fu più possibilità
(rectius: necessità) di pervenire dal momento che, nelle more, a
seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare della seconda
classificata
- che subito dopo
l'aggiudicazione provvisoria impugnò tutti gli atti di gara - con
ordinanza n. 31 del 18.04.2018, il Tar Basilicata sospendeva
l'efficacia degli atti stessi, per poi definitivamente annullarli in
data 11.10.18. Conseguentemente, con determina n. 15 del 24.10.2018,
preso atto dell'esito delle narrate vicende giudiziarie,
l'aggiudicazione veniva disposta in favore della seconda
classificata.
- Non appare superfluo,
infine, sul punto, rimarcare la palese, assoluta ed oggettiva
estraneità della disciolta amministrazione e di ogni suo singolo
componente - rispetto alle prospettate infiltrazioni mafiose
rispettivamente desumibili, a dire del Prefetto di Matera, dalla
prosecuzione - anche in pendenza della procedura sin qui descritta e
dei ricorsi al Tar - del rapporto di lavoro presso la …..........,
di un figlio del "capo -clan" e del rapporto di
locazione di immobile
della detta società con sua sorella (invero a pag. 2 della relazione ministeriale si
legge "figlia" mentre a pag. 25 della relazione prefettizia
si legge "sorella" del capo-clan). Trattasi, in ogni caso,
come correttamente riportato nelle relazioni, di rapporti
contrattuali sorti negli anni 2010 e 2011, e dunque di gran lunga
antecedenti rispetto all'insediamento degli odierni ricorrenti
(2016), e peraltro di rapporti rispetto ai quali i medesimi
ricorrenti alcun potere e/o alcuna limitazione avrebbero a
qualsivoglia titolo giammai potuto opporre a meno che non si intenda
ritenere che
l'amministrazione avrebbe
dovuto (questa volta - sì - ingerendosi indebitamente nella procedura di gara,
ma verosimilmente commettendo gravi reati) opporre un veto alla partecipazione
della …......... alla procedura di evidenza pubblica ovvero
consentirne l'ammissione condizionandola allo scioglimento dei due
rapporti contrattuali in argomento.
-Ad escludere ancor più
categoricamente la ritenuta volontà in capo alla disciolta
amministrazione di prolungare il servizio in corso con la ….......
al fine di preservare il rapporto di lavoro di ….............
(figlio di …........), è sufficiente evidenziare che esso (al
quale, lo si ripete, il Comune è comunque estraneo) non avrebbe
potuto essere in contestazione, per effetto della ben nota clausola
cd. di salvaguardia che tutelano i lavoratori dipendenti in
simili fattispecie prevedendo la conservazione del loro posto di lavoro tant'è
che - come documentato - quello del predetto risulta essere
continuato con la …........., al pari di tutti gli altri rapporti
lavorativi in essere con la ….......... .
- Alcuna volontà,
pertanto, ha mai animato l'amministrazione comunale di Scanzano J. Co,
contrariamente a quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti, di
porre in essere una serie di artificiosi ritardi e omissioni al
fine di trascinare il rapporto contrattuale per la gestione dei
servizi ambientali del comune ... fino alla dichiarazione di
fallimento per preservare l'assunzione fittizia di uno stretto
parente del capo della consorteria mafiosa. Ma a stroncare
definitivamente ogni possibile residuo dubbio in merito alla dedotta
vicinanza di un amministratore in particolare ovvero di uno degli odierni ricorrenti, Ing.
Sabato Santolo, vice - sindaco nella disciolta amministrazione
(dovendosi ritenere, per esclusione, allo stesso verosimilmente
riferibili i richiami con omissis a pag. 8 9 della relazione
prefettizia) - rispetto all'impresa …............., a sua volta
ritenuta vicina agli interessi di un locale clan mafioso, deve
considerarsi l'esistenza di due circostanze particolarmente
significative di segno contrario, che di seguito indicano e
documentano:
In primo luogo deve
considerarsi l'Ing. Sabato, unitamente ai consiglieri (all'epoca di minoranza)
Ripoli Raffaello Carmelo (poi divenuto sindaco), Lerose Massimo
Graziano e Pantano Sante (poi divenuto assessore con il Sindaco Ripoli), lungi dal
manifestare atteggiamenti di benevolenza di sorta nei confronti della
…............., ebbe a firmare e depositare presso il Commissariato
di P. S. di Policoro, in data 25.02.2016, un esposto diretto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, con cui i
predetti denunciavano espressamente un ritenuto abuso riveniente
proprio dalla intervenuta risoluzione consensuale del contratto tra
detta società ed il Comune, ritenuto dai medesimi dannoso per la
comunità di Scanzano J. co in quanto tendente ad agevolare gli
interessi della …........ a scapito della collettività, ed
evidenziandone rilievi e gravi irregolarità procedurali,
chiedevano all'Autorità
Giudiziaria di valutare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato. Quanto detto
atto - evidentemente del tutto sconosciuto o non considerato dalla
commissione di indagine - sia compatibile con la ritenuta volontà di
agevolare gli interessi della criminalità organizzata locale (pag. 9
in fine della relazione prefettizia), è operazione ermeneutica di
non facile decriptazione.
In secondo luogo, non può
omettersi di rilevarsi che anche nel corso della disciolta
consiliatura, l'Ing. Sabato, assessore e poi vice sindaco del Comune
di Scanzano J. co, ebbe ripetutamente a contestare disfunzioni a
carico della …....... ed a chiedere l'applicazione di ammende e la
decurtazione delle somme dovute alla detta società. Tanto, a
ulteriore conferma della insussistenza di qualsivoglia forma di
benevolenza nei confronti della stessa società.
Il paragrafo n. 4 della
relazione prefettizia, rubricato "appalti pubblici", ma in realtà dedicato
unicamente alla procedura di gara per l'affidamento dei sevizi di igiene urbana di cui si è
ampiamente detto, contempla seppure con un rapidissimo - quasi
apodittico cenno, in chiusura, anomalie che sarebbero - state
riscontrate nei lavori di ripristino del Fondo Valle per gli eventi
meteo del 6 e 7 ottobre 2013, durante i quali il omissis...,
omissis... ha affidato lavori, ritenuti di modesta entità, a società
riconducibili al gruppo omissis...attraverso, l'affidamento diretto,
interpellando le ditte per le vie brevi (pag. 25 della relazione
prefettizia).
- Detta vicenda
(univocamente individuabile per i riferimenti specifici alle aree
interessate dall'intervento e all'evento meteo citato) - pur non
contemplata nella relazione ministeriale - è altresì riportata a
pag. 15 della relazione prefettizia laddove si precisa che
l'affidamento ritenuto di modesta entità in realtà riguarderebbe
lavori per oltre € 90.000,00.
- Ebbene, anche detta
circostanza è frutto di una ampiamente travisata ricostruzione dei fatti.
Ed invero l'appalto in argomento, come riportato negli atti impugnati, riguarda
il ripristino - dopo gli eventi meteo del 6 e 7 ottobre 2013 - del Fosso (e non
già Fondo) Valle, via Segni, via Einaudi e aree limitrofe, il cui
progetto venne approvato con determina dirigenziale del Capo Settore
Tecnico n. 109 del 30.09.2015 per 432.288,90; con la stessa determina
si attivava la gara mediante procedura negoziata con il criterio del
prezzo più basso.
- Con nota del 19.04.2016
(ben prima dell'insediamento dell'amministrazione Ripoli) si
formulava invito alla procedura negoziata per n. 16 ditte lucane.
- La ditta aggiudicataria
risultò essere la …......... la quale sottoscrisse il relativo
contratto in data 2l.06.2016.
- In pari data la predetta
società chiedeva al Comune di Scanzano Jonico di autorizzare il
subappalto del 20% dei lavori ricadenti nella categoria OG8, pari ad
€ 42.000,00 e de1 100 % di quelli ricadenti nella categoria
scorporabile OG3, pari ad € 22.500,00, in favore della
….............. , per un importo complessivo di € 64.500,00.
- Con determina n.92 del
21.07.2016 il Responsabile del settore tecnico, accertata la
sussistenza in seno alla detta …......... dei requisiti di legge, e
segnatamente - tra l'altro - del modello G. A. P., attestante
l'insussistenza di interdittive antimafia autorizzava il detto
subappalto.
-Successivamente,
ravvisata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni di modesta entità in economia
(noli, sbancamenti, fornitura di inerti ed operazioni di espurgo), considerata
la presenza della …....... sul cantiere, con mezzi e maestranze e
acquisita la disponibilità della citata società - sentita per le
vie brevi - ad eseguire le dette lavorazioni con I'applicazione di un
ribasso del 35%, con determina 129 del 20.10.2016, il Capo Settore
Tecnico del Comune di Scanzano Jonico, …............, ne affidava
l'esecuzione - in via diretta - alla menzionata ditta per €
25.570,00.
- Chiarito ciò in punto
di ricostruzione integrale del fatto, e smentita categoricamente la
circostanza di presunti affidamenti diretti per € 90.000.00 deve
necessariamente evidenziarsi - al fine di fugare ogni residuo dubbio
su possibili trattamenti di favore a chicchessia - che li affidamenti
diretti dei lavori e de1le opere sotto soglia, nel corso della
disciolta consiliatura, venivano effettuati secondo un criterio di
per sé trasparente ed imparziale di turnazione, e dunque osservando
una sostanziale parità di trattamento alle varie imprese locali
aventi i requisiti ed i mezzi per la relativa esecuzione, il che esclude qualsivoglia
atteggiamento di permeabilità rispetto ad una piuttosto che ad un'altra impresa e
dunque qualsiasi ipotizzata soggezione a poteri e/o
consorterie criminose ad
esse ritenute collegate.
VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 CO. 5 LETT. C DEL DPR N. 35211992,
E ARTT. 3, 7, 8, 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90
Quanto alle ragioni di
riservatezza opposte alle istanze di accesso agli atti, si ritiene che le stesse
devono necessariamente cedere il passo al diritto di difesa dei ricorrenti, per ciò
stesso impugnandosi espressamente i dinieghi sopra riportati
costituenti violazioni delle norme in epigrafe.
Dall'analisi di tutte le
allegazioni contenute nella relazione con proposta di scioglimento del Ministro
dell'Interno e nella relazione prefettizia, dunque, non si ravvisano irregolarità
da parte del1'Amministrazione comunale tali da poter rilevare, neppure nel loro
insieme, ai fini dell'applicabilità della misura dissolutoria di cui
all'art. 143 TUEL.
Non si percepisce in alcun
modo, infatti, in conclusione e si contesta espressamente - la
sussistenza di fatti concreti che sostanzino alcuna possibile
deviazione dei comportamenti in funzione della influenza di tipo
mafioso (categoria concettuale che i ricorrenti tutti aborrono). Per
quanto esposto, e con riserva di motivi aggiunti, ritenuto che
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso il grave pregiudizio diverrebbe
definitivamente irreparabile, maturando nelle more la scadenza
naturale del mandato elettorale, si
CHIEDE
che l'On. le TAR Lazio -
Roma adito, previa sospensione degli atti impugnati ed adozione di ogni idonea
misura cautelare nonchè - ove ritenuto necessario emanazione di ordinanza istruttoria
volta ad ordinare a1la parte resistente la produzione di tutti gli
atti impugnati in versione integrale e senza "omissis", con
l'impegno del1e parti - voglia:
-nel merito accogliere il
ricorso ed annullare gli atti impugnati, con condanna alle spese e competenze di
causa in favore de1 sottoscritto procuratore antistatario.
Policoro - Roma, 11
febbraio 2020
Avv. Gianni Di Pierri
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