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domenica 1 marzo 2020

SCANZANO J. RIPOLI ED I SUOI: “NOI IN LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA'. ALTRO CHE INFILTRAZIONE MAFIOSA. IL TAR DEL LAZIO ANNULLI IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”

L'EX SINDACO RAFFAELLO RIPOLI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA




LA DIFESA SU CONCERTO NEOMELODICO, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI, ATTIVITA' NEL TURISMO BALNEARE, IMMOBILE ABUSIVO EX ALSIA, APPALTI PUBBLICI

SCANZANO JONICO – Una difesa a tutto campo dell'operato dell'ex civica amministrazione. L'avvocato Gianni Di Pierri nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio a nome dell'ex sindaco, Raffaello Ripoli; degli ex assessori Santolo Sabato, Donatella Puce, Sante Pantano, Rosanna Sisto; e dell'ex presidente del Consiglio comunale, Silvio De Marco; ha ribattuto punto su punto alle accuse che hanno portato, il 21 dicembre scorso, allo scioglimento dell'assemblea, per infiltrazione mafiosa. Accuse contenute nell'apposito Decreto, ed allegati, del presidente della Repubblica del 27 dicembre scorso. Per i ricorrenti tali provvedimenti, https://filippomele.blogspot.com/2020/01/scanzano-j-tutti-gli-atti-dello.html, sono prima da annullare previa sospensione d'urgenza. Ma cosa contiene il ricorso? Noi lo pubblichiamo quasi integralmente dopo aver tolto dal testo esclusivamente elementi prettamente tecnici e legali. Avvertiamo i lettori, tuttavia, che le parti riportate in corsivo e gli omissis sono da riferire agli atti impugnati, come nel testo originale. I puntini di sospensione, invece, sono i nostri. Su consiglio dei legali, infatti, non abbiamo riportato i nomi ed i cognomi di soggetti terzi alla causa tra gli ex amministratori e le altre istituzioni che hanno decretato lo scioglimento del Consiglio comunale. Si tratta di dipendenti del Comune, tecnici, cittadini, imprese, indagati in procedimenti penali ancora in itinere.
Ed ora non ci resta che augurare a tutti buona lettura. 


                                               AVV. GIANNI DI PIERRI
Patrocinante in Cassazione e presso le Giurisdizioni Superiori

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA
                 RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE
Nell'interesse di: RIPOLI Raffaello Carmelo, SABATO Santolo, PANTANO Sante, PUCE Donatella, SISTO Rosanna e DE MARCO Silvio, tutti rappresentati e difesi dall'Aw. Gianni Di Pierri,
-ricorrenti CONTRO
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, e la Prefettura di Matera, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato,
E NEI CONFRONTI DI
Comune di Scanzano Jonico (MT);
e ove occorra di
GIACCO Sabino Rocco, MERLO Maria Giovanna, SCARNATO Claudio, DE PASCA.LIS Rossana, CARIELLO Pasquale, MUSILLO Nunzio Antonio, LOSCALZO Louise,
già consiglieri comunali di Scanzano Jonico
nonché di …............, Cittadino di Scanzano J. Co -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

1. del Decreto del Presidente della Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di Scanzano Jonico (MT) e nomina della commissione straordinaria, notificato agli odierni ricorrenti in data 20.01.2020 e di seguito pubblicato nella Gazzelta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29.01.2020, e dei relativi allegati:
1.1. relazione del Ministro dell'Interno del 18.12.2019 al Sig. Presidente della Repubblica;
7.2. relazione del Prefetto di Matera del 02.10.2019;
nonché dei seguenti atti presupposti e conseguenti:
2. deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21.l2.20l9 con cui si disponeva lo scioglimento del Comune di Scanzano Jonico (MT);
3. decreto di sospensione degli Organi del Comune di Scanzano J. co (MT) emesso dal Prefetto di Matera;
4. deliberazione della Commissione straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Comunale) n.1 del 02.01.2020 di insediamento della medesima Commissione;
5. verbali delle riunioni del coordinamento interforze del 16.10.2018 e 14.02.2019 di cui si dà atto nella relazione ministeriale;
6. del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 02.10.20 19;
7. diniego all'accesso agli atti opposto dalla Prefettura di Matera;
8. diniego all'accesso agli atti opposto dal Consiglio dei Ministri;
9. diniego all'accesso agli atti opposto dal Ministro dell'Interno;
nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche se non espressamente indicati e non conosciuti dai ricorrenti.

                                                FATTO
-Gli odierni ricorrenti hanno rivestito le seguenti cariche presso il Comune di Scanzano Jonico (MT) a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 05.06.2016: Ripoli Raffaello Carmelo, Sindaco; Sabato Santolo, Pantano Sante, Puce Donatella, Sisto Rosanna, unitamente al primo, componenti della Giunta
Municipale; tutti: componenti del Consiglio Comunale.
-Gli altri consiglieri comunali, in carica presso il medesimo Ente, sino ai provvedimenti di cui si dirà oltre, sono i Sigg.: Giacco Sabino Rocco, Merlo Maria Giovanna, Scarnato Claudio, De Pascalis Rossana, Cariello Pasquale, Musillo Nunzio Antonio, Loscalzo Louise.
-In data 20.01.2020 veniva notificato ai ricorrenti i1 sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di Scanzano Jonico (MT) e nomina della commissione straordinaria, unitamente alla relazione ministeriale del 19.12.2019 ed alla relazione prefettizia del
02.10.2019 in forma riservata.
-Lo stesso Decreto, poi, veniva pubblicato nella medesima forma sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29.01.2020.
-Con il detto provvedimento, il Presidente della Repubblica, considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale; rilevando, altresì, che la permeabilità dell'Ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di
credibilità dell'istituzione locale; ritenuto che al fine di pone rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'Ente locale, disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scanzano e affidava la gestione dell'Ente per diciotto mesi ad una commissione straordinaria.
I provvedimenti impugnati ed ogni atto ad essi presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se successivo ed anche se non noto ai ricorrenti appaiono manifestamente illegittimi e resi in assenza dei presupposti di legge.
Se ne chiede pertanto l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi.

                                            PREMESSA
E' necessario premettere che lo scioglimento ex art. 143 TUEL costituisce rimedio eccezionale volto a salvaguardare beni primari dell'intera collettività nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra, amministratori locali e criminalità organizzata o dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento, risolvendosi altrimenti l'applicazione della norma in un'inammissibile ingerenza dello Stato nei governi locali.
Da ciò consegue, seguendo i richiamati principi giurisprudenziali, che ai fini del provvedimento che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire: per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità
all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.
Posto ciò, con il presente gravame sarà contestata e documentata - nei limiti in cui è stato sin qui garantito il diritto di difesa - l'insussistenza nell'operato degli odierni ricorrenti, membri del disciolto consiglio comunale di Scanzano Jonico, come delineato nelle relazioni allegate al Decreto presidenziale impugnato, ovvero principalmente la Relazione del Ministro dell'Interno del 18.12.2019 e la relazione del Prefetto di Matera del 02.10.2019 sull'esito degli accertamenti ispettivi, allegate al DPR di scioglimento - di qui innanzi denominate rispettivamente relazione ministeriale e relazione prefettizia - e negli atti ad essi connessi, di alcuno dei citati requisiti da cui ipotizzare qualsivoglia ripudiato condizionamento di cui all'art. 143 TUEL (d'altronde la stessa relazione prefettizia è piuttosto cauta ove si consideri che - in spregio alla concretezza, univocità e rilevanza di cui sopra - ritiene gli elementi acquisiti eventualmente indicativi della possibile influenza nella gestione pubblica, pag. 2 relazione prefettizia, definisce i riscontri ritenuti in grado potenzialmente di influenzare l'azione politico - gestionale del Comune di Scanzano Jonico e contempla la sussistenza di un rischio di penetrazione degli interessi criminali nella gestione dell' amministrazione comunale.
L'operato dell'Organo Ispettivo, inevitabilmente recepito dalle amministrazioni convenute, nell'analizzare l'attività amministrativa nel periodo da giugno 2016 fino al 4 marzo 2Ol9 (pag. 4 in fine di relazione prefettizia) si contraddistingue per numerosissimi e gravi travisamenti, per la omessa e/o la illogica valutazione di atti, fatti e circostanze rilevanti, tali da smentire categoricamente il dedotto grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione, invero - nel caso in esame - neanche lontanamente ravvisabile in termini di fumus. Ed invero, con le argomentazioni che seguono si dimostrerà sia la inidoneità dei ritenuti elementi soggettivi, ovvero i dedotti - e contestati - rapporti di taluni amministratori con alcuni esponenti della criminalità, sia, soprattutto, la assoluta insussistenza di quelli oggettivi, e dunque di atti specifici dell'amministrazione
da cui desumere il concreto condizionamento, assolutamente necessari per giustificare un provvedimento di scioglimento.
A tanto si procederà - per esigenza di trattazione sistematica, ed in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale per cui ciò che occorre evitare è che la eventuale "debolezza" degli elementi soggettivi e la eventuale "debolezza" di quelli oggettivi, nella ricostruzione dell'interprete, si "stampellino" reciprocamente, con il risultato di produrre un quadro dove la suggestione del disegno complessivo oscuri e nasconda il difetto di elementi concreti, ovvero la loro (incerta) rilevanza ed univocità - analizzando compiutamente i rilievi mossi all'operato dell'amministrazione di Scanzano Jonico, seguendo l'ordine della trattazione della relazione prefettizia del 02.10.2019, in quanto espressamente e sinteticamente trasfusa nella relazione ministeriale.
Nell'argomentare sulle singole contestazioni si dedurrà con espresso riferimento al ritenuto coinvolgimento (laddove riportato negli atti impugnati) di amministratori o dipendenti del['Ente stesso. Al solo fine di agevolare la consultazione, inoltre, ci si permetterà di operare il riferimento alle pagine delle richiamate relazioni inerenti le singole vicende.
Si ometterà, inoltre, ogni argomentazione e deduzione in merito alle parti delle relazioni impugnate inerenti l'inquadramento territoriale e contesto criminale (pagg. 6-8 relazione prefettizia) nonché gli esiti delle indagini della Autorità Giudiziaria penale (pagg. 2-3 della stessa relazione), così come quelle inerenti
stralci di ignote conversazioni di natura privata risultanti intercorse tra un dipendente comunale e taluni indagati (pagg. 12-14 della stessa relazione), poiché argomentazioni non incidenti sulle vicende poi dedotte in contestazione.
Quanto ai ccdd. elementi soggettivi, però, non ci si può esimere dall'evidenziare da subito che con decreto n. 4 del 28.01.2020 prot. 1283 (all. 8), la Commissione Straordinaria cui attualmente è affidata la gestione del Comune di Scanzano Jonico, ha nominato (rectius: confermato) …............. (nella stessa funzione, ndr) , …......................................, proprio quello stesso dipendente comunale (definito ripetutamente nelle relazioni tecnico comunale) che viene indicato chiaramente (ed inequivocabilmente, per quanto ricostruito dai ricorrenti - pagg. 14 in fine e 15 relazione prefettizia) come figura di rilievo ... il cui nome risulta ricorrere in quasi tutti gli episodi ritenuti dalla Commissione d'accesso sintomatici dello svilimento della tutela del pubblico interesse in favore di esponenti della locale criminalità organizzata (pag. 14 in fine e 15 della relazione prefettizia).
La fiducia riposta nel predetto dipendente comunale da parte dell'organo straordinario se può apparire "singolare", disvela di per sé - in realtà - la debolezza (anzi, l'insussistenza) della gran parte delle avverse deduzioni, che come detto - e come si vedrà - fondano proprio sull'operato del predetto, il dedotto ed avversato inquinamento del Comune di Scanzano Jonico.
In limine litis, è doveroso poi smentire la premessa "soggettiva" contenuta nella relazione prefettizia, pag. 11 (di indubbia suggestione ma priva di fondamento), secondo cui alcuni degli amministratori comunali oltre ad annoverare precedenti penali, hanno vincoli di parentela, amicizia e mantengono collegamenti con ambienti della criminalità organizzata locale (pag. 11 relazione prefettizia).
A1 contrario, quanto agli odierni ricorrenti (che - unitamente a Loscalzo Louise - ricoprivano l'intera maggioranza consiliare, a seguito del passaggio all'opposizione dei consiglieri Giacco Sabino e Merlo Maria Giovanna nel marzo 2017), essi non hanno precedenti né pendenze penali ed al netto dello stretto legame familiare di una di loro (ovvero l'assessore, Dott. ssa Puce Donatella, il cui fratello ….......... è coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, circostanza che peraltro non ha impedito al Comune di Scanzano di costituirsi parte civile nel relativo processo penale), così come della pur contestata amicizia sui social network facebook di un'altra consigliera di maggioranza (si ritiene possa trattarsi per esclusione di Rosanna Sisto) con una giovane che è figlia di un pregiudicato (circostanza che, se corretta, ove seriamente valutata aprirebbe scenari inquietanti ove si consideri che le due ragazze condividono la passione per 1o sport …......... - , non hanno rapporti né diretti né indiretti né tantomeno collegamenti di sorta con esponenti della criminalità organizzata.
Piuttosto, sempre preliminarmente, sulla attività della disciolta amministrazione comunale di Scanzano in tema di legalità, sicurezza e lotta alla criminalità, si ritiene opportuno rimandare integralmente alle allegazioni versate in atti da cui ben si comprende non solo la estraneità dei ricorrenti rispetto a qualsivoglia forma di criminalità ma altresì la priorità assoluta che proprio il tema dell'aperto contrasto alla stessa ha rivestito per i predetti che pure, oggi, si trovano paradossalmente a rispondere dell'esatto contrario (e dunque a titolo non esaustivo: la ferma e reiterata richiesta della istituzione di una caserma dei carabinieri a Scanzano Jonico, paese privo di presidio di forze dell'ordine sin dal 2013, che ha visto addirittura il Sindaco Ripoli attuare una vibrata protesta sfociata in uno sciopero della fame terminato solo con la firma del decreto istitutivo della caserma dei carabinieri firmato dal Ministro dell'Interno; il patto per la sicurezza urbana stipulato con 1a Prefettura di Matera e il progetto di installazione di un sistema di videosorveglianza; I'adesione al progetto ministeriale "spiagge sicure"; l'istituzione di centri di accoglienza per donne vittime di violenza di genere e di sportelli di ascolto anti-violenza; la tenuta di incontri e consigli comunali aperti con aperta condanna alla criminalità; le scuole di legalità promosse all'interno degli istituti scolastici locali; il patrocinio e la collaborazione offerta alle varie associazioni in occasione di iniziative e convegni sulla criminalità, tra i quali due convegni tenuti dall'associazione nazionale "Libera, contro tutte le mafie"; la condanna pubblica dell'omertà ed i ringraziamenti a Magistratura e Forze dell'Ordine per le operazioni di polizia; la inaugurazione del monumento ai Caduti.
L'attività della Commissione di accesso è stata trasfusa e sintetizzata dapprima nella relazione prefettizia e poi nella relazione del Ministro al Presidente della Repubblica,, quest'ultima da ritenersi vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento e momento centrale della rappresentazione critica delle anomalie.
La relazione ministeriale, a sua volta, richiama quale sua parte integrante la medesima relazione prefettizia che - dopo una lunga parte che potrebbe definirsi generale/introduttiva (ove tra l'altro - a pag. 2 - dà atto della circostanza che il Comune di Scanzano è monitorato sin dal 1993 e poi dal 2006 ininterrottamente, e che le modalità di gestione dell'Ente sono tutt'altro che distanti da quelle che avevano contrassegnato le precedenti consiliature, giammai disciolte) - da pag. 15 (in fine) a pag. 26, passa ad analizzare l'attività amministrativa dell'Ente e riporta n. 5 paragrafi riguardanti altrettanti episodi (considerato che erroneamente il quarto paragrafo, a pag. 22, viene nuovamente contrassegnato
con il numero 3), dal complesso dei quali si evincerebbe il giudizio di permeabilità dell'amministrazione comunale alle infiltrazioni della criminalità organizzata che ne ha condizionato l'attività, con specifico riferimento al generale quadro di compromissione dell'Ente e di suoi alcuni vertici politici e burocratici che avrebbero addirittura fornito, in molte occasioni, appoggio al capo, ai suoi familiari e ai sodali del clan egemone sul territorio, anche
ponendo in essere concrete attività caratterizzate da vizi e irregolarità strumentali a soddisfare gli interessi mafiosi (pag. 26 relazione prefettizia).
Orbene, nel contestare espressamente il quadro delineato, dovuto ad una percezione frammentaria, lacunosa e grandemente distorta dei fatti e delle vicende esaminate, si argomenterà - come si anticipava - seguendo l'ordine sistematico della relazione stessa, al fine di offrire contezza complessiva del quadro fattuale di riferimento ed evidenziare la insussistenza di qualsivoglia compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della disciolta amministrazione oltre che della proporzionalità e ragionevolezza della misura impugnata (sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza).
Di seguito, dunque, i cinque specifici episodi contestati (la maggior parte dei quali riportanti omissis per 1e esposte ragioni di riservatezza, qui pure impugnate, ma la cui ricostruzione, si ritiene, seppur con notevole sforzo, è stata compiutamente effettuata dai ricorrenti, restando salva ogni ulteriore argomentazione qualora nel prosieguo talune contestazioni risultassero differenti) da ritenersi tutti impugnati singolarmente ed unitariamente a mezzo del seguente articolato

                                                    MOTIVO 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELI'ART. 143 TUEL - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO ED ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA
DELLE MOTIVAZIONI, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1. SUL CONCERTO DI OMISSIS... E OMISSIS...” DELL'OMISSIS (pagg. 16-19 nonché pag. 10 della relazione prefettizia del 02.10.2019, pg. 2 della relazione ministeriale).
Primo episodio, ritenuto emblematico di una silente adesione agli interessi della criminalità locale (pag. 16 relazione prefettizia), appare, nell'ottica degli atti impugnati, uno spettacolo di musica neo - melodica napoletana che l'amministrazione di Scanzano Jonico avrebbe proposto, finanziato e patrocinato - attraverso la locale Pro-Loco nell'estate del 2018. Trattasi inevitabilmente, come agevolmente ricostruito dai ricorrenti, del concerto di tale …............. (unico evento di tale genere musicale nel
periodo indicato che peraltro diede luogo ad un acceso dibattito pubblico ed a polemiche sulla stampa), organizzato dalla Associazione denominata .........., di ….............., rappresentata da tale.............., successivamente arrestato, concerto inserito - unitamente ad altri 40 eventi estivi - nel cartellone estivo integralmente patrocinato con la delibera di Giunta del 28 giugno 2018 e che si teneva in data 11.08.2018, a dire della Prefettura di Matera alla presenza di oltre 6.000 spettatori, senza autorizzazione e senza rispetto delle norme di sicurezza e, peraltro, con un'impronta marcatamente elogiativa del mondo criminale che avrebbe accompagnato - e seguito nei giorni a venire - la manifestazione, anche attraverso i social network senza che l'amministrazione peraltro lo impedisse non avendo essa adottato iniziative di indirizzo e controllo (pag. 17 relazione prefettizia).
Orbene, la detta vicenda - nelle avverse relazioni - è ritenuta rilevante sotto un duplice profilo, dal momento che l'amministrazione avrebbe:
1.1) Per un verso permesso, ovvero non impedito, la celebrazione di un evento inneggiante alla criminalità;
1.2) Per altro verso consentito la manifestazione in assenza delle necessarie autorizzazioni e dunque non curandosi di effettuare i dovuti controlli.
Entrambi i rilievi appaiono palesemente erronei e fuorvianti, ed invero:
1.1) Sotto il primo profilo deve rilevarsi quanto segue.
In primo luogo, deve considerarsi che come ogni anno, precedente e successivo, anche nell'anno 2018 l'amministrazione comunale in carica di Scanzano Jonico (esattamente come la precedente) si affidava alla locale associazione Pro-Loco per l'allestimento di un "cartellone estivo" di eventi. Ebbene, contrariamente a quanto suggestivamente riportato dall'Organo ispettivo (pag. 10 relazione prefettizia), non fu l'assessore Puce (è alla stessa che pare diretto il riferimento) né, in verità, nessun altro membro dell'amministrazione, a proporre la delibera n. 50 del 28.06.2018 avente ad oggetto la concessione del patrocinio al cartellone denominato "Fantastikestate 2018", nell'ambito della quale era ricompreso il concerto de quo, bensì - come sempre - la locale Pro-Loco, con nota del 27.06.2018, come si evince testualmente dalla parte motiva della detta delibera.
Sempre diversamente da quanto ritenuto (pag. 10 relazione prefettizia), e come ancora desumibile dalla delibera sopra citata, la Pro-Loco effettivamente chiese al Comune di Scanzano J. l'erogazione di un contributo di € 3.000,00 per fronteggiare le spese Siae, ma detto contributo non venne erogato (contrariamente a quanto avvenne in altri anni, 2016 e 2079 in cui invece venne erogato, essendoci evidentemente momentanea disponibilità di cassa). Con la delibera in argomento, piuttosto, munita dei pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e del Comandante della Polizia Locale, veniva concesso, come sempre, il mero patrocinio, al programma della Pro-Loco e dunque a tutte le manifestazioni (circa 40 eventi) ivi ricomprese (tra le quali anche numerosi eventi di una locale
associazione che si occupa de1 tema della legalità, denominata "Io non delinquo"). Il patrocinio consisteva - come per gli altri anni e per tutti gli eventi - nell'uso gratuito dei beni e strutture comunali necessari e nell'uso del logo e del simbolo dell'Ente (a voler essere più rigorosi per quanto attiene al ridetto concerto, i1 "beneficio" del patrocinio è consistito soltanto nell'uso gratuito della piazza con un risparmio di poche decine di euro di TOSAP non avendo l'Ente fornito alcun altro bene e/o struttura).
A tanto deve aggiungersi che nel mese di giugno 2018, non erano state ancora eseguite le ordinanze di custodia cautelare contemplate nelle relazioni e dunque i membri dell'amministrazione comunale non potevano certamente avere consapevolezza che uno (rectius: due) degli spettacoli proposti dalla Pro-Loco sarebbe stato organizzato da soggetti (peraltro provenienti da altre località) che
verosimilmente aderivano ad un consesso criminoso. Ed anzi, il concerto in questione, avrebbe visto l'esibizione di tale …...................... (cantante neo-melodico del tutto sconosciuto all'intera amministrazione, come a gran parte della popolazione) e di tale …............, giovane cittadino di Scanzano Jonico, questo sì, noto, ma come persona onesta e lavoratore serio, tant'è che né prima né dopo, risulta sia stato mai coinvolto in operazioni di Polizia. Con queste premesse e sin qui si registra l'operato dell'amministrazione comunale, del tutto trasparente ed uniforme rispetto ad ogni altro evento, nessuno dei cui componenti peraltro ebbe a partecipare alla serata in oggetto (né fu assolutamente menzionato o ringraziato da chicchessia). Quanto poi alle dedotte celebrazioni (anche a mezzo social network) della criminalità organizzata, e segnatamente al video successivamente diffuso on line, su cui - a detta della commissione di indagini - si registrerebbe una sorta di acquiescenza dell'amministrazione jonica, deve rilevarsi che i1 Sindaco p. t. Ripoli, a nome dell'intera amministrazione comunale, successivamente all'evento, ed una volta venuto a conoscenza del relativo tenore, ebbe ad indire
addirittura, una conferenza stampa in cui prendeva le distanze dall'evento stesso e condannava fermamente detto video, definendolo, "gravemente lesivo dell'immagine del paese", e chiedendo espressamente alle forze dell'ordine di indagare sulla sua diffusione.
Da tanto seguiva una aspra polemica del primo cittadino su un noto social network con tale ….......... (nominativo, questo sì, notoriamente accostato alle cronache criminali), il cui tenore non lascia margini di dubbio relativamente ai rapporti tutt'altro che benevoli tra consorterie criminali e amministrazione p. t. di Scanzano Jonico (alla quale - invece - probabilmente andava riconosciuto, nell'occasione, il merito di aver avuto il coraggio di
contrastare apertamente e perseguire ogni forma di inneggiamento alla criminalità).
1.2) Andando, poi, alle dedotte violazioni concernenti gli aspetti tecnico - organizzativi e della sicurezza, che pure non sono (neanche sotto il profilo del controllo) evidentemente di competenza degli organi politici, risulta che anche 1'organizzatore dell'evento in questione (............" con sede in …............. ), attraverso il legale rappresentante (il detto …........, all'epoca della presentazione della pratica al SUAP incensurato e solo successivamente, anch'egli, arrestato e sottoposto a misura di prevenzione durante le operazioni di Polizia di ottobre 2018), al pari di tutti gli altri soggetti proponenti gli eventi considerati "maggiori" (ossia con previsioni superiori alle 200 presenze), ebbe a presentare la pratica al SUAP che ritualmente e tempestivamente convocava la CCVLPS (Commissione pubblici spettacoli).
La detta commissione, esaminando la pratica nella seduta del 02.08.2018, esprimeva parere favorevole sul progetto per un massimo di 150 presenze (quindi penalizzando di fatto la richiedente), atteso che la individuazione di n. 2 vie di esodo, era ritenuta insufficiente per il numero di presenze previste in progetto (ndr, oltre 200). Richiedeva, altresì, dichiarazione circa la presenza o meno di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico. Tanto veniva immediatamente riferito alla parte richiedente per il tramite del tecnico incaricato alla redazione del Piano Gestione Emergenze, presente alla ridetta riunione della CCVLPS del 02.08.2018. Il verbale veniva trasmesso a stretto giro, in pari data, al SUAP che lo acquisiva. In data 10 agosto 2018, il Presidente della associazione .........., sig. …......., integrava la documentazione, come da richiesta della CCVLPS, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'assenza di strutture specificatamente. destinate allo stazionamento del pubblico, e quindi esente dall'applicazione dello stesso, al fine di realizzare la manifestazione con presenza prevista superiore alle 200 persone. Alla detta nota veniva altresì allegato errata corrige del Piano di Gestione delle Emergenze, con previsione delle ulteriori vie di esodo, come da indicazione della CCVLPS, adeguandosi e conformandosi alle prescrizioni dal1a stessa impartite. Va da sé che, a questo punto, il ….............., riscontrata la conformazione del procedimento avvenuta in tempo congruo il
10/08/2018, avrebbe dovuto "conformare la pratica", rilasciando di guisa, non essendovi ulteriori motivi ostativi, il formale provvedimento finale, ossia la licenza di esercizio. Sta di fatto che il …............ (…............................) dal giorno 7 agosto 2018 e fino alla fine dello stesso mese, si assentava per usufruire delle ferie per ciò stesso non avendo modo di prendere visione della conformazione, avvenuta i1 10.08.2018, e non rilasciando, sostanzialmente, il solo - ed a questo punto, dovuto - provvedimento finale (ossia la licenza di esercizio ex art. 68 TULPS).
Il problema formalmente persisteva anche al ritorno in servizio dalle ferie del …...... il quale, ancora ignaro dell'avvenuta conformazione (e, dunque, aggiornato sino al verbale della CCVLPS che autorizzava solo fino a 150 presenze), inquadrava impropriamente la pratica, e la definiva altrettanto impropriamente, per formazione di silenzio assenso in data 06.09.2018 (e sotto questo aspetto si condividono le conclusioni cui è pervenuta la
commissione giacché anche ad avviso dell'amministrazione, nonché, soprattutto, de1 superiore gerarchico del …..........., la pratica non andava definita con il silenzio/assenso, bensì correttamente con il dovuto rilascio della licenza).
Quanto sin qui evidenziato, peraltro, trova piena conferma nella fitta corrispondenza intervenuta tra il Sindaco p. t. Ripoli, il …................ ed il............ ed il................, il quale ultimo, con nota prot. 3054, cui si rinvia e, per ragioni di economia espositiva, dirimeva la questione, chiarendo e descrivendo minuziosamente l'accaduto, a fronte di precise richieste inoltrate in tal senso dai Sindaco che aveva chiesto - in primis al …......... - formali, analitiche e documentate spiegazioni (la prima delle quali con nota prot. 17785 dell'11.12.2018 e dunque molto tempo prima dell'insediamento della commissione ispettiva), tutte qui allegate ed alle quali pure si rinvia in quanto verosimilmente utili a delineare la posizione dell'amministrazione rispetto all'accaduto.
Considerato ciò, si ritiene evidente che alcuna agevolazione e/o favor siano in alcun modo ravvisabili nei riguardi degli organizzatori del ridetto concerto.
Ad abundantiam - e solo per completezza - si rappresenta la assoluta incongruenza del dato delle 6.000 presenze poichè la capienza della piazza Gramsci, ove si tenne il concerto, peraltro - nell'occasione - occupata in parte dai tavoli degli esercizi pubblici, non avrebbe consentito di superare le 800-1000 presenze.

2. SULLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI STOCCAGGIO PER RECUPERO E RIUTILIZZO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AD URBANI (pagg. 17-19 nonché pag. 9 della relazione prefettizia, pag. 2 della relazione ministeriale).
Oggetto di specifica attenzione, risulta - poi - nelle impugnate relazioni, il procedimento relativo ad una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili ad urbani. Più in particolare, come riportato nella proposta ministeriale (pag. 2) la relazione della commissione d'indagine si sofferma su un'altra vicenda che attesta, ancora una volta, il tentativo dell'amministrazione comunale di favorire gli interessi della criminalità organizzata, con riferimento alla realizzazione su
istanza della figlia del capo del clan localmente egemone - di un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi da collocarsi in un'area sottoposta a vincolo. Viene rappresentato che il medesimo amministratore ha avallato, senza mai contrastarlo, l'operato di un tecnico comunale che, per le suddette finalità, ha posto in essere una serie di interventi viziati da irregolarità e illegittimità finalizzati a concedere una sanatoria per alcune opere edilizie abusive. Lo stesso tecnico ha inoltre tentato di far approvare un'apposita variante dello strumento urbanistico comunale necessaria per realizzare l'impianto, che non è stato possibile perfezionare solo grazie alla ferma opposizione dell'ufficio urbanistica della Regione Basilicata.
La vicenda viene ripresa ed approfondita alle pagg. 17-19 della relazione prefettizia laddove si conferma il ritenuto risconto di irregolarità ed anomalie relativamente a due aspetti della procedura in argomento, ovvero:
2.1) con riferimento al controverso iter volto al conseguimento dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di recupero, stoccaggìo e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani.
2.2) con riferimento alla procedura espletata a seguito di un'istanza relativa alla richiesta di sanatoria di una recinzione dell'area interessata al progetto;
Le istanze in parola sarebbero state presentate confidando nelle conoscenze presso l'Ente comunale per ottenere le relative autorizzazioni ed in particolare facendo affidamento sulla collaborazione del tecnico comunale omissis ... e, verosimilmente, sulla copertura politica dell'omissis... nonché omissis...
La vicenda, si ritiene, attiene necessariamente alla richiesta inoltrata da.......... figlia di.......... (che - per quanto consta dalle cronache - sarebbe i1 capo dell'omonimo clan), in quanto la predetta, quale proprietaria di un fondo in Scanzano Jonico, ebbe a presentare istanza al SUAP - per la realizzazione di un'area da adibirsi ad uso di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e, sempre per quanto possibile ricostruire e salve le istanze istruttorie e le eventuali memorie integrative, i riferimenti al tecnico comunale ed alla dedotta copertura politica, dovrebbero intendersi rispettivamente rivolti al............. , che ebbe ad occuparsi della procedura, ed al vice sindaco Ing. Sabato Santolo, come desumibile a pag. 9 della relazione prefettizia (stanti gli astringenti riferimenti ivi formulati alle attività professionali dal medesimo espletate che ne rendono univoca, per esclusione, la individuazione). Ebbene, anche in questo caso, si ritiene, la ricostruzione che emerge dal Decreto Presidenziale e relativi allegati è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza riportandosi dati che, ove compiutamente considerati nella loro storicità, smentiscono categoricamente la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di
condizionamento degli organi dell'Ente comunale. Ed invero:
2.1) Sulla procedura tesa al conseguimento della autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi.
Al fine di dimostrare la illogicità motivazionale di cui è permeata la citata parte del provvedimento impugnato e dunque la totale estraneità e/o ingerenza degli organi dell'Ente comunale nell'iter procedimentale che viene contestato, è necessario ricostruire brevemente la vicenda di cui trattasi. In data 29.08.2018 una cittadina (trattasi, si diceva, di tale …............) presentava istanza al SUAP per la realizzazione, su un fondo di sua proprietà, di un'area da adibirsi ad uso di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi. Ebbene, l'allora Responsabile del SUAP inoltrava la comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale che, con nota dell'11.09.2018, attestava la non idoneità delle aree classificate come zone D1, D2 e D3 nel vigente strumento urbanistico comunale all'insediamento del1'attività produttiva in oggetto. Conseguentemente veniva convocata conferenza di servizi in seduta pubblica, puntualmente pubblicata sull'albo pretorio.
A termini di procedura, soltanto qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, ed ove fosse sussistito l'assenso della Regione, l'iter sarebbe proseguito con l'invio al Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione della variante allo strumento urbanistico stesso.
Sta di fatto, però, che come risulta dalle note acquisite in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 11.10.2018, sia l'Ufficio Urbanistica della Regione medesima che la Provincia di Matera esprimevano parere negativo relativamente alla richiesta in argomento che pertanto in alcun modo poteva essere ulteriormente istruita. Nella stessa occasione, peraltro, il Comune di Scanzano, per il tramite …............, responsabile dell'ufficio tecnico, faceva espressamente rilevare anche la sussistenza allo stato - di un ulteriore motivo ostativo ovvero la presenza di un'opera abusiva non demolita sull'area de qua. Conseguentemente il SUAP dato atto che l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, comunicava l'esistenza di elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto, ovvero emanava comunicazione di definitivo rigetto dell'istanza. Considerato ciò, non si comprende in che termini si sia potuto configurare, sul punto, il (non meglio precisato e) dedotto tentativo dell'amministrazione comunale di favorire gli interessi della criminalità organizzata, da1 momento che - come documentato - non solo non vi è stata alcuna interferenza della stessa nel procedimento, ma lo stesso si è concluso - come detto - in fase embrionale con il definitivo rigetto, peraltro giammai impugnato, dell'istanza. Sostenere che lo stesso tecnico ha tentato di far approvare un'apposita variante dello strumento urbanistico comunale necessaria per realizzare l'impianto, che non è stato possibile perfezionare solo grazie alla ferma opposizione dell'ufficio urbanistica della Regione Basilicata, comporta un pieno travisamento dei fatti dal momento che equivale a ritenere provata (ovvero altamente verosimile e dunque quantomeno deducibile) un'attività posta in essere dal detto tecnico (…............), volta a sostenere l'istanza in oggetto seppure infruttuosamente ma solo per la ferma opposizione della Regione. In realtà. come documentato, il tecnico, nella procedura in argomento. non ha fatto altro che fornire i dovuti - incontestabili - chiarimenti al SUAP richiedente e successivamente partecipare alla conferenza di servizi conclusasi con il rigetto dell'istanza ivi peraltro facendo valere le proprie eccezioni), mentre il vice sindaco - né alcun altro membro dell'amministrazione - hanno giammai in alcun modo tentato di sovvertire o condizionare l'esito della procedura alla quale, piuttosto, sono rimasti tutti totalmente estranei. Quali siano gli atti o i fatti da cui sarebbe desumibile il tentativo di far approvare la variante dello strumento urbanistico resta pertanto una grave asserzione del tutto priva di qualsivoglia utile indicazione o riscontro.
A tanto, ad abundantiam, va aggiunto che - come correttamente riportato a pag. 18 della relazione prefettizia - preliminarmente si rileva che omissis ..., figlia di omissis..., capo dell'omonimo clan mafioso, ha acquistato i terreni agricoli dalla ditta omissis ... alla quale nel 2010 era già stato rilasciato il permesso a costruire per la "realizzazione di un piazzale ad uso stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizioni e ristrutturazioni ", che, però, al momento del passaggio a omissis ... già ricadevano all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e quindi in zona vincolata, dal che si evince che la volontà di dar seguito ad istanze volte a conseguire una diversa e verosimilmente più remunerativa destinazione d'uso dell'area de qua, semmai, avrebbe potuto essere ravvisata in capo ad altre precedenti amministrazioni e non certamente a quella poi disciolta. D'altronde proprio 1'assessore e Vicesindaco Santolo Sabato, in netta contrapposizione a quanto sostenuto nella relazione prefettizia, si era fatto promotore della partecipazione (deliberata in Giunta Comunale, peraltro tre mesi prima della presentazione dell'istanza della sig,ra..........) del Comune di Scanzano Jonico ad un Bando Regionale che prevedeva la concessione di contributi per la istituzione di un CCR (Centro Comunale di Raccolta), questo sì, necessario per il Comune di Scanzano Jonico, da realizzarsi su proprietà comunale che, grazìe anche all'impegno dell'ufficio tecnico comunale che ha presentato correttamente la pratica, ottenne il finanziamento. In altri termini, mentre nella impugnata relazione si deduce che il Vicesindaco ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Scanzano volessero in qualche modo favorire (come, non è dato sapere) la realizzazione di un impianto da parte di un privato riconducibile ad una consorteria mafiosa, gli stessi soggetti lavoravano (peraltro anche bene, visti i risultati) per conseguire il finanziamento di un CCR che poi veniva effettivamente erogato. Da tutto ciò, si ritiene, discende la configurabilità del diretto corollario del vizio motivazionale conseguente al pieno travisamento dei fatti da pane della commissione prefettizia.
2.2) Sul procedimento finalizzato al conseguimento della sanatoria della recinzione dell'area interessata.
L'altro aspetto ritenuto rilevante sul punto, si diceva, consterebbe nella procedura finalizzata a conseguire la sanatoria della recinzione dell'area in argomento, ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale (di 200 metri) e, pertanto, in area vincolata. Ebbene, anche sotto tale profilo la ricostruzione operata è del tutto destituita di fondamento e ampiamente carente sotto il profilo motivazionale per le ragioni che, di seguito. si vanno ad esporre. In primo luogo occorre ricostruire integralmente il fatto sotto il profilo storico.
Preliminarmente va ribadito che l'istanza per la sanatoria della realizzazione della recinzione de qua veniva presentata, come detto, dalla proprietaria del fondo, restando de1 tutto irrilevanti, si ritiene, ed inopponibili all'amministrazione 1e ragioni sottese alla dedotta e suggestiva singolarità della circostanza accertata dall'Organo Ispettivo circa le modalità di trasferimento della proprietà immobiliare (che peraltro, ad abundantian, contrariamente a quanto riportato negli atti impugnati - laddove si legge che dalle indagini emerge, infatti, che omissis... ha rinunciato a titolo gratuito ai diritti sui terreni in favore di omissis..., pag. 18 della relazione prefettizia - risulta essere stato ritualmente compravenduto e pagato. Per quanto invece più propriamente rileva ai fini della verifica del comportamento tenuto dall'amministrazione in merito alla vicenda in esame, occorre riferire quanto segue.
In data 08.08.2018 il tecnico comunale ed il comandante della polizia locale effettuavano sopralluogo al fine di accertare la realizzazione di eventuali abusi sulle particelle in argomento. All'esito del detto sopralluogo - ritenendo i lavori ivi riscontrati (recinzione su due lati dell'area con paletti in acciaio zincato e rete zincata) rientrare tra le opere di edilizia libera ma essendo comunque la zona sottoposta a vincolo paesaggistico - si disponeva ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria, contestando al contempo la violazione dell'art. 181, di rilievo penale. Il successivo 17.09.2018, sempre il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, constatata la permanenza dell'opera abusiva, emanava ordine di demolizione della recinzione in oggetto. Il successivo 20.09.2018 la proprietaria dell'area depositava al Comune di Scanzano Jonico richiesta di autorizzazione paesaggistica delle opere abusive. Il detto Ente inoltrava gli atti alla Soprintendenza Archeolosica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di Potenza che, con nota a firma del …..........., esprimeva parere favorevole al rilascio della compatibilità paesaggistica (Per ciò stesso escludendo - a sua volta - la sussistenza del dedotto vincolo di inedificabilità dal momento che la compatibilità paesaggistica al progetto in sanatoria ha come presupposto il requisito che l'abuso deve essere compatibile
con lo strumento urbanistico sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria). Con successiva nota il Responsabile dell'Ufficio Tecnico de1 Comune di Scanzano Jonico, constatato il mancato pagamento della sanzione pecuniaria propedeutica al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Sig.ra …........., diffidava la stessa al relativo pagamento preavvertendo che decorsi giorni 10 sarebbe stata attivata la procedura di demolizione. Con nota prot.8327 del 25.06.2019 la Responsabile del Settore Finanziario comunicava al Responsabile del Settore Tecnico, ed a sua richiesta, l'avvenuto pagamento, invero sin dal 06.02.2019, della sanzione pecuniaria in argomento.
Chiarito ciò, in punto di fatto, non appare superfluo - incidentalmente approfondire, anche sotto il profilo squisitamente giuridico, le motivazioni poste a sostegno della dedotta elusione del vincolo di inedificabilità nella fascia di delimitazione cimiteriale di 200 metri esistente nella anzidetta area, al fine di evidenziare, anche da tale ottica, 1'eccesso di potere ravvisabile nelle conclusioni formulate dalle autorità amministrative sul punto. Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente precisato che sussiste il vincolo di inedifìcabilità solo in presenza di "edifici" e cioè quando vengono realizzate vere e proprie costruzioni e che il concetto di edificio è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano - evidentemente - la stessa natura”.
Ed ancora, elemento dirimente in merito alla correttezza della interpretazione della fattispecie operata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scanzano Jonico è, infatti, rappresentato dalla circostanza per cui, come ripetutamente chiarito dalla
giurisprudenza, la fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura. Il suddetto vincolo riguarda, pertanto, quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale, in quanto destinate ad ospitare stabilmente l'uomo, quali: le abitazioni, gli alberghi, gli ospedali, le
scuole. Tale vincolo non è quindi suscettibile di un'applicazione estensiva nei confronti della realizzazione di altri manufatti privi invece di tale specifica funzione. Questa interpretazione è del resto avvalorata anche dal dato letterale della disposizione che vieta specificamente la realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una qualsiasi opera.
Da tanto consegue che la recinzione posta sul fondo e consistente in una rete metallica con paletti in ferro, che - in quanto tale - poteva essere rimossa in ogni tempo, non poteva effettivamente essere in alcun modo assimilabile a un edificio né tanto meno a una qualsivoglia costruzione rientrante nel novero di quelle sottoposte al cd. vincolo cimiteriale (peraltro tutto ciò era stato ampiamente portato a conoscenza anche del Commissariato di P. S. stante espressa richiesta di chiarimenti formulata in merito).
Conseguentemente, per un verso non risulta essere stata perpetrata alcuna violazione o irregolarità nell'iter procedurale seguito dal tecnico comunale nell'affrontare la vicenda sottoposta alla sua attenzione, avendo il medesimo proceduto come la norma di legge prescrive per le fattispecie come quella in esame e, per altro verso, non può essere riscontrata infrazione o elusione di alcun divieto, poiché la recinzione in argomento effettivamente non è assoggettata (come da illustrata giurisprudenza) alle limitazioni di cui al vincolo cimiteriale. Anche sotto tale profilo, dunque, l'avere - l'Organo Ispettivo prima e le Autorità che ne hanno recepito le indicazioni, poi - elaborato una specifica contestazione consistente nell'aver addebitato al tecnico comunale (pag. 18 in fine della
relazione prefettizia) di aver considerato "edilizia libera" la realizzazione della recinzione all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, disattendendo l'applicazione di norme di settore e di aver inspiegabilmente eluso il previsto vincolo di inedificabilità nella fascia di delimitazione cimiteriale di 200 metri configura un travisamento dei fatti ed un eccesso di potere per incongrua ed illogica motivazione, dovendosi ravvisare anche sul punto la mancanza ed evidente erroneità dei presupposti per la riconducibilità dell'operato contestato in parte qua alla gravissima fattispecie di cui all'art.743 del TUEL.

3. SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI NEL SETTORE TURISTICO BALNEARE (pagg. 19-21 nonché 9 della relazione prefettizia, pagg. I in fìne e 2 ab initìo della relazione ministeriale).
Ulteriori elementi sintomatici della permeabilità del Comune di Scanzano Jonico alle infiltrazioni della criminalità organizzata sarebbero ravvisabili nelle situazioni di interesse su alcuni lidi balneari e chioschi gestiti direttamente o indirettamente da esponenti della criminalità organizzata locale.
Anche sotto tale profilo le vicende rilevanti sono due:
3.1) la prima riguarda uno stabilimento balneare gestito direttamente da …......................., al quale sarebbe stato consentito di gestire, dal 2013 in poi, dei bagni pubblici comunali, nonostante l'autorizzazione stessa fosse valida solo per il 2013 e non fosse stata mai rinnovata per gli anni successivi. La gestione - non autorizzata - dei bagni pubblici, consigliata al predetto dal suo tecnico di fiducia ed amministratore con un ruolo di rilievo nell'ente, avrebbe permesso al primo di soddisfare i requisiti igienico-sanitari imposti per gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande dall'Autorità Sanitaria, altrimenti carenti;
3.2) la seconda attiene a procedure amministrative tese a favorire la
realizzazione di altro stabilimento balneare riconducibile ad una stretta familiare
di soggetti appartenenti ad una consorteria criminale e consiste segnatamente nell'aver emesso un'ordinanza di demolizione (i1 20.06.2013) che favoriva la medesima poiché, dovendo essere eseguita entro 90 giorni, di fatto le consentiva lo svolgimento dell'attività stagionale per l'anno 2013.
Le argomentazioni e le conclusioni formulate sul punto appaiono frutto di una errata e lacunosa ricostruzione dei fatti che, ove correttamente ed esaustivamente riportate appare ben lontana dalla logica consequenzialità che, quantomeno sotto il profilo probabilistico, considerata la peculiarità della sede che ci occupa, deve connotare le conclusioni cui si perviene all'esito delle indagini amministrative espletate.
3.1) Quanto alla prima fattispecie, invero, occorre rilevare quanto segue: nella relazione del Ministro dell'Interno si legge che la relazione prefettizia si sofferma sulla figura di uno degli amministratori che ricopre un ruolo di rilievo nell'ente - che, nell'ambito della sua attività professionale è il tecnico di fiducia
di uno stretto parente di un esponente di primo piano della famiglia criminale egemone - ponendo in rilievo, oltre all'evidente conflitto di interessi, il ruolo primario che lo stesso ha svolto in alcuni provvedimenti amministrativi adoperandosi per favorire gli interessi dell'organizzazione mafiosa a discapito del perseguimento dell'interesse pubblico. Significativi in tal senso si sono
rivelati gli esiti di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine presso una struttura balneare gestita da un sodale dell'indicata cosca, sottoposta alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza e tratto in arresto nell'ambito della c.d. operazione "101" del febbraio 2019. Gli accertamenti disposti dalle forze dell'ordine erano finalizzati a verificare il possesso dei previsti titoli autorizzativi per l'apertura di uno stabilimento balneare con annesso chiosco bar che risultava utilizzare per l'esercizio dell'attività, i bagni pubblici comunali. Nel corso della verifica ispettiva è emerso che il menzionato esponente mafioso, dal 2013 e fino alla data del controllo, ha gestito i suddetti servizi pubblici in virtù di un'autorizzazione comunale rilasciata nello stesso anno per la sola stagione balneare in corso, non rinnovata per gli anni successivi. Evidenzia altresì la commissione d'indagine che la gestione dei bagni pubblici, senza alcun titolo autorizzativo, ha permesso di soddisfare i requisiti igienico-sanitari richiesti per tale tipo di esercizi pubblici. Rileva al riguardo la dichiarazione resa dal gestore della struttura, che nell'ambito del controllo summenzionato ha confermato di non aver mai chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzo dei bagni pubblici, in quanto in tal senso era stato consigliato dal menzionato amministratore comunale, suo tecnico di fiducia (pag. I in fine e 2 della relazione del Ministro e pagg. 19-20 della relazione prefettizia).
Quanto sin qui riportato è erroneo in punto di fatto e privo di fondamento alcuno può dedursi sulla scorta della ricostruzione integrale della vicenda che di seguito si esplicita. Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della presenza dei numerosi omissis,
e impediscono un approccio immediato ai fatti addebitati all'Ente comunale (e dunque salve le differenti risultanze istruttorie sul punto), si ritiene che la vicenda richiamata dalla relazione del Ministro (e dunque anche da quella prefettizia) faccia inevitabilmente riferimento, alla figura del vicesindaco del Comune di Scanzano, Ing. Sabato Santolo (unico tecnico, libero professionista, vicesindaco con importanti deleghe assessorili nonché, ovviamente, membro del consiglio comunale) che, quale ingegnere, ha prestato per diversi anni la propria opera professionale, tra gli altri, in favore di tale Sig. ….......... (padre di …..............., quest'ultimo effettivamente poi tratto in arresto nell'ambito della c.d. operazione "10l" del febbraio 2019).
Ebbene, come si vedrà a breve, 1a ricostruzione operata nelle avverse relazioni è del tutto erronea in tutti i suoi elementi principali e caratterizzanti dal momento che:
1) Nell'anno in contestazione, il 2018, il vicesindaco Sabato, non era tecnico di fiducia del titolare dell'attività in argomento e conseguentemente non è dato ravvisarsi nei fatti alcun evidente conflitto di interessi;
2) Lo stesso non ebbe lontanamente a consigliare a chicchessia di non rinnovare l'autorizzazione per la gestione dei bagni pubblici;
3) Non corrisponde lontanamente al vero che in assenza della gestione dei detti bagni pubblici non erano soddisfatti i requisiti igienico-sanitari richiesti per tale tipo di esercizi pubblici. E valga i1 vero.
Le attività professionali dell'Ing. Sabato in favore del Sig. …....... (e non già di suo figlio …............, con cui il primo non intrattiene relazioni professionali di sorta), persona - per quanto consta - lontana da qualsivoglia ambiente criminale, sono consistite nella redazione e presentazione dei progetti e nella direzione dei lavori dello stabilimento balneare con annesso chiosco bar denominato …........... sito in località …............, Scanzano Jonico.
Le dette prestazioni professionali, però, hanno avuto inizio nell'anno 2011 e - dopo essersi protratte per sei anni - sono definitivamente terminate nel mese di giugno 2016, poiché successivamente all'esito delle elezioni amministrative, tenutesi in data 5 giugno 2016, il Sabato, prima di assumere le funzioni pubbliche, optava - doverosamente - per la rinuncia a questo ed agli altri incarichi professionali da espletarsi sul territorio di Scanzano, e ciò proprio per evitare ogni possibile conflitto di interessi in virtù della rigida osservanza del divieto previsto dall'art. 78 TUEL. Da tanto consegue che il Sabato - contrariamente a quanto riportato nelle impugnate relazioni non era certamente tecnico di fiducia del Sig. …...... negli anni in contestazione (come peraltro documentato in allegato, da cui risulta che il tecnico di fiducia del predetto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, è stato altro professionista), così venendo meno il primo - suggestivo presupposto storico posto a fondamento della contestazione in oggetto. Ma oltre a ciò, già di per sé eloquente, si ritiene oltremodo utile, ed anzi decisivo, evidenziare altresì quanto segue.
La circostanza per cui il …........... avrebbe riferito che l'Ing. Sabato gli avrebbe consigliato di non chiedere il rinnovo per la gestione dei bagni pubblici, oltre che assolutamente infondata, è - in ogni caso - del tutto inidonea, per quanto si dirà, a far trarre all'Organo ispettivo le conclusioni di cui alle impugnate relazioni. Tanto per il semplice ma inequivocabile e - si ritiene - dirimente motivo che
non risponde assolutamente al vero che, in assenza della gestione dei bagni pubblici, non avrebbero potuto ritenersi soddisfatti i requisiti igienico -sanitari necessari per esercitare l'attività. Come si documenta, infatti, il progetto dello stabilimento balneare in argomento, redatto dall'Ing. Sabato, sin dal 2011 prevedeva espressamente i servizi igienici che, sempre come documentato, vennero effettivamente realizzati. Tanto, peraltro, avveniva - incontestabilmente - sin dal 2011 e per tutti gli anni successivi. Ed invero, dagli elaborati redatti dall'Ing. Sabato si evince che lo stabilimento balneare in oggetto, con annesso chiosco bar, è sempre stato munito i servizi igienici, e segnatamente:
-nel 201 I , come espressamente riportato nei pareri igienico-sanitari della ASL di Matera (e segnatamente parere preventivo che richiama il precedente parere dell'U. O. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del1a stessa ASM, e parere successivo del
20.07.2011, che fa espresso riferimento al sopralluogo eseguito in pari data), che fanno seguito alla DIA e alla comunicazione di ultimazione dei lavori ed al certificato di asseveramento del 18.07.2011 (a firma dell'Ing. Sabato);
- nel 2012, come si evince dalle comunicazioni di avvio dei lavori per la sistemazione delle strutture ad uso balneare e di ultimazione dei lavori del 14.06.2012;
- nel 2013, come si evince dal certificato di asseveramento e dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, che fanno espresso rinvio sempre alla DIA;
-nel 2014, come si evince dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata, resa ai sensi della intervenuta delibera di G. M., nonché dalla attestazione di asseverazione;
- nel 2015, come si evince dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata nonché dalla attestazione di asseverazione nonché ancora dalla comunicazione di ultimazione lavori del 22.06.2015;
- nel 2016, come si evince dalla dichiarazione di prosecuzione dell'attività di spiaggia attrezzata nonché dalla attestazione di asseverazione nonché ancora dalla comunicazione di ultimazione lavori del 10.06.2016.
Da quanto qui esposto appare evidente che non risponde lontanamente al vero la circostanza che ove i1 Sig. ….......... non avesse gestito i bagni pubblici non sarebbero sussistiti i presupposti per l'apertura dello stabilimento balneare, dal che la infondatezza della argomentazione per cui la condotta dell'amministrazione comunale (e per essa del vicesindaco Sabato) sarebbe stata finalizzata ad agevolare gli interessi economici della predetta famiglia omissis... (pag. 19 relazione prefettizia) ovvero a consentire un vantaggio assicurato, in modo palesemente illegittimo a omissis... e al figlio omissis..... che hanno potuto condurre sine titulo - la loro attività imprenditoriale privata, a danno degli interessi della collettività (pag. 20 relazione prefettizia).
D'altronde, ove pure l'Ing. Sabato avesse mai sconsideratamente consigliato al …...... di non chiedere più l'autorizzazione alla gestione dei bagni pubblici successivamente al 2013 tanto sarebbe avvenuto anche nel 2014 nel 2015 e nel 2016 anni in cui lo stesso non era ancora assessore e vice sindaco del Comune di Scanzano Jonico con conseguente impossibilità di reputare il detto comportamento rilevante sotto il profilo di cui all'art. 143 TUEL. Per completezza di argomentazione storica, pero, può essere altresì utile comprendere la valenza e la portata dell'autorizzazione, rilasciata dal Comune di Scanzano Jonico al Sig. ….......... in data 26.07.2013, a gestire i bagni pubblici ubicati in località ….................. per la stagione balneare 2013, dal momento che la stessa, o meglio il suo mancato rinnovo, come evidente, ha
ingenerato nell'Organo ispettivo il sospetto della prestazione di un illecito vantaggio in favore del …....... . Ed invero, la spiegazione è nella parte motiva dell'atto stesso, ove è dato leggere che il …........, con nota del 24.07.2013, aveva chiesto l'autorizzazione in argomento al fine di implementare l'offerta di servizi ai fruitori della spiaggia di …..... e quindi anche ai clienti del suo stabilimento balneare.
Ebbene, da ciò si ricava:
-In primis che allorquando detta istanza veniva formulata il …........... era già munito - anche per i1 2013 - di regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attività di stabilimento balneare e bar (avendo depositato, come già detto, comunicazione di ultimazione), per cui anche in caso di mancata autorizzazione, lo stesso avrebbe potuto continuare a svolgere l'attività, esattamente come ha fatto per gli anni a seguire, dal che ulteriore conferma, ove ve ne fosse ancora bisogno, del fatto che essa non era conditio sine qua non per l'apertura del lido;
- In secondo luogo che il …........... formulò la detta istanza al solo fine di evitare che tutta I'utenza balneare della località ….......... utilizzasse i bagni presenti presso la sua struttura, così auspicando una migliore (in quanto più limitata) fruizione degli stessi;
a tal fine lo stesso si impegnava a gestire gratuitamente i bagni pubblici, mantenendoli puliti e disinfestandoli. D'altronde, che 1o stabilimento del …........ fosse munito di servizi igienici autonomi anche nel 2013 (e dunque che la gestione dei bagni pubblici non fosse assolutamente necessaria per l'apertura), lo si deduce ulteriormente e ad abundatiam, sia dalla relazione tecnica e relative planimetrie allegate alla SCIA del 21.06.2013, espressamente utilizzata anche per gli anni successivi, ma anche dall'autorizzazione rilasciata al medesimo dal Comune di Scanzano Jonico, in data 26.06.2013 (e dunque un mese prima dell'autorizzazione alla gestione dei bagni pubblici) allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici posti all'interno del proprio stabilimento balneare nella fossa Imhoff di proprietà dell'Ente, presente in loc. …......... a servizio dei bagni pubblici, restando, per espressa previsione, a carico del medesimo provvedere, a proprie spese, al prelievo e smaltimento dei liquami.
Detta autorizzazione, tuttora valida in quanto priva di termine finale e mai revocata, veniva anzi integrata, l'anno successivo, con ulteriore autorizzazione (anch'essa mai revocata), rilasciata sempre a richiesta del …........... in data 12.05.2014, con cui il Comune di Scanzano Jonico autorizzava lo stesso alla manutenzione straordinaria della fossa Imhoff a servizio dei bagni pubblici di …............., di proprietà del Comune.
In altri termini il …............., dopo essersi offerto di gestire per un anno (il 2013) i bagni pubblici (e ciò al solo fine di evitare il sovraffollamento dei servizi igienici del suo stabilimento balneare), in un primo momento chiedeva ed otteneva di poter scaricare i reflui provenienti dai servizi igienici posti all'interno del proprio stabilimento balneare nella fossa Imhoff a seryizio dei bagni pubblici della località …................ (26.06.2013), ed in un secondo momento chiedeva ed otteneva anche di poter provvedere alla relativa manutenzione straordinaria, e ciò per poter gestire direttamente, questa volta sì, eventuali disfunzioni dei servizi giammai risultando la gestione dei bagni pubblici requisito igienico - sanitario essenziale per l'esercizio dell'attività da parte del …...... .
D'altronde, ed in conclusione, se - come erroneamente riportato nella relazione prefettizia - la concessione all'apertura dello stabilimento balneare e annesso bar avrebbe potuto essere rilasciata solamente in virtù di un'autorizzazione alla gestione dei servizi igienico-sanitari pubblici, non è dato comprendere perché
allorquando le forze dell'ordine - in data 09.08.2018 - effettuavano i controlli sull'attività e riscontravano che la detta autorizzazione, rilasciata nel 2013, non era stata rinnovata, non procedevano alla contestazione del difetto dei requisiti igienico - sanitari cosi disponendo la immediata chiusura dello stabilimento
balneare che invece ha continuato ad operare, come più volte ribadito e documentato, sia nel 2018 che nel 2019.
3.2) Altre forme di condizionamento delle attività del Comune di Scanzano Jonico da parte degli ambienti criminali benché risalenti nel tempo - si legge ancora a pag. 20 della relazione prefettizia - sono emerse nelle procedure amministrative tese a favorire la realizzazione dello stabilimento balneare denominato "omissis...", di omissis..., figlia di omissis...(capo dell'omonimo clan mafioso), sorella di omissis...e moglie di omissis...., entrambi elementi di spicco del clan mafioso "omissis...", sottoposti alla misura degli arresti domiciliari dal 4 febbraio 2019 a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare scaturita dall'indagine c. d. "omissis... ".
Oggetto specifico della contestazione, più in particolare, è il posizionamento di un chiosco - in contrasto con il Piano Regionale dei Lidi - nei pressi dello stabilimento balneare e la realizzazione con i fondi del Comune - stanziati per la costruzione di due parcheggi retrodunali - della pavimentazione dell'area destinata in concreto ad avvantaggiare l'allestimento della struttura balneare medesima, nonché la difformità dell'opera in costruzione tanto che, il 20 giugno del 2013 I'Ufficio Tecnico comunale ha emesso l'ordinanza di demolizione, da eseguire entro 90 giorni, consentendo, pertanto, a omissis... lo svolgimento dell'attività del chiosco per la stagione estiva 2013.
La vicenda, lineare nella sua storica ricostruzione, lo è ancor di più relativamente alla illogicità motivazionale ai fini che rilevano nella presente sede: trattasi, come chiaramente accertato e correttamente riportato dall'Organo ispettivo, di fatti - di sicuro rilievo sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e penale - che però si perpetrano e si esauriscono totalmente nell'anno 2013. Più in particolare, come è dato leggere sempre a pag. 20 della relazione in esame: la delibera di Giunta con cui si approvava l'assegnazione dei posteggi temporanei per la stagione balneare 2013 è dei 7 dicembre 2012, la SCIA presentata per la realizzazione di un manufatto è del 13 maggio 2013, la richiesta di variante dell'8 giugno 2013, l'accertamento della difformità a cura della Polizia Giudiziaria dell'11 giugno 2013 e l'ordinanza di demolizione (che di fatto avrebbe avvantaggiato la titolare dello stabilimento balneare) del 20 giugno 2013. L'amministrazione Ripoli, disciolta con gli atti impugnati, sarebbe stata eletta soltanto a giugno del 2016 per cui proprio non si intravede come poter ricollegare i fatti in questione alle dedotte ingerenze della criminalità organizzata.

4. SULL'IMMOBILE ABUSIVO DI PROPRIETA' EX ALSIA SITO IN CONTRADA OMISSIS... (erroneamente riportato ancora come paragrafo 3 a pag. 22-23 della relazione prefettizia).
La mancata esecuzione di un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, intestato all'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata, ma di fatto nella disponibilità abitativa di omissis...capo dell'omonimo clan (ivi rinvenuto ed arrestato il 4 ottobre 2018 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. 12412018), costituisce - nella avversata ricostruzione fattuale - segno di forte condizionamento della criminalità organizzata su una Amministrazione comunale cedevole e ben disposta a garantire ogni illegittima posizione di vantaggio ai sodali del clan omissis... e di osservanza del patto di rispetto, che evidentemente, vincola più delle leggi dello Stato all'obbedienza perché si trattava di togliere al mafioso la propria abitazione (pagg. 22 e 15 della relazione prefettizia).
Trattasi - verosimilmente - di un immobile sito in località …........., essendo 1o stesso occupato da tale …........ - per quanto ormai consta alle cronache locali e dunque anche ai ricorrenti - capo dell'omonimo clan. Ebbene, la portata e la pregnanza della sopra riportata contestazione, pur non recepita nella proposta ministeriale, possono apparire prima facie rilevanti ma, come si vedrà, esse rivengono da una valutazione atomistica, chirurgicamente estrapolata da un ben più ampio e significativo contesto storico di riferimento, e come tale ampiamente fuorviante. Ed invero, la commissione di indagine e poi la Prefettura di Matera ritengono che la mancata demolizione dell'immobile in oggetto confermi
la soggezione o 1'arrendevolezza dell'Amministrazione Comunale nei confronti della consorteria mafiosa, giungendo sul punto ad ipotizzare addirittura l'osservanza - da parte dell'Ente - di un abominevole "patto di rispetto" sussistente tra le "parti". Orbene, nell'effettuare tale sillogistica operazione ermeneutica, però, le amministrazioni convenute omettono di considerare alcuni aspetti fattuali, peraltro in gran parte loro noti, idonei a svilire le - tristemente - evocative conclusioni sopra riportate.
Ci si riferisce in primis alla circostanza per cui I'ordinanza di demolizione de qua, come correttamente riportato nella relazione prefettizia (pg 22), risale al 4 febbraio 2011. Tale prima annotazione permette di accertare un dato fondamentale consistente nel fatto che in realtà la mancata demolizione in argomento, che nell'ottica dell'Organo Ispettivo dimostrerebbe quell'inaccettabile patto di rispetto di cui sopra, costituisce un'omissione storicamente addebitabile anche (e per prima) alla precedente amministrazione, dal momento che negli anni che vanno dal 2011 al 2016, evidentemente, quest'ultima (pur non essendo - si auspica legata da alcun "patto di rispetto") non ha inteso (rectius: potuto), al pari della successiva, procedere alla demolizione stessa.
Francamente anomalo appare ritenere che il medesimo permanente comportamento omissivo, perpetratosi dal 2011 sino alla data odierna, sia del tutto irrilevante fino a maggio 2016. per poi diventare addirittura sintomatico di infiltrazione mafiosa, dal giugno 2016 al dicembre 2019. Dette considerazioni sono rafforzate dalla circostanza che il soggetto occupante l'immobile in questione è titolare di un contratto di fornitura elettrica - a suo nome - presso quell'immobile sin dal 13 settembre 2005 (pag. 22 relazione prefettizia). In altri termini, il predetto soggetto abita - o comunque possiede l'immobile di cui trattasi ininterrottamente da quasi 15 anni ma tale prolungata ed indisturbata permanenza, tollerata o quanto meno giammai di fatto preclusa dal Comune di Scanzano (né dall'ALSIA - già Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata, ente proprietario dell'area), evidentemente costituirebbe mera inerzia da parte dei detti enti da1 2005 al 2016 per poi, da giugno del detto ultimo anno, inspiegabilmente trasformarsi in un segno di disponibilità, benevolenza o addirittura rispetto nei confronti di una consorteria criminale.
Tale interpretazione, evidentemente, è del tutto slegata dalla realtà fattuale. La verità, purtroppo ben nota anche alla Commissione di indagine, è che la demolizione in argomento, al pari di altre demolizioni anch'esse da anni disposte, non viene eseguita per mancanza di disponibilità di risorse economiche per procedere alla demolizione d'ufficio, così come accertato dalla detta Commissione in sede di audizione in data 04.08.2019 (pag. 22 relazione prefettizia). Ma l'Organo ispettivo e la Prefettura - evidentemente - non hanno prestato alcun credito a tale riscontro considerato che, pur all'esito dello stesso, la cui veridicità non hanno lontanamente posto in discussione (per ciò stesso configurandosi un ulteriore vulnus motivazionale) hanno comunque inteso intravedere nella fattispecie in esame un indebito favor nei confronti di un rappresentante di un'associazione criminale.
Ad abundantiam si allega nota con cui si dà atto alla Commissione di indagine (che però - stranamente - pare non averne tenuto conto) di tutti gli abusi edilizi riscontrati dal 2016 ad oggi e delle relative ordinanze di demolizione emanate, nessuna di esse eseguita dall'Ente, il che per un verso consente di verificare 1a veridicità della motivazione sopra riportata per le mancate demolizioni (la mancanza di fondi), per altro attesta inequivocabilmente la insussistenza di qualsivoglia volontà di assicurare privilegi o posizioni di vantaggio al cittadino interessato alla fattispecie in esame. Ancor più numerosi, invero, sono le ordinanze di demolizione di abusi edilizi emanate negli anni precedenti e giammai eseguite dal Comune di Scanzano Jonico, per le quali si è chiesta formale attestazione ad oggi ancora non pervenuta (e che comunque, ove necessario, ben potrà essere acquisita dall'Autorità Giudiziaria).

5. APPALTI PUBBLICI (pagg. 23-25 nonché pag. della relazione prefettizia; pag. 2 della relazione ministeriale)
Altra illecita ingerenza della criminalità organizzata viene ravvisata
relativamente alla procedura di appalto del servizio di igiene urbana. Il Ministro proponente (pag. 2 in fine della relazione) e la relazione prefettizia (pag. 9 in fine e pagg. 23-25), dopo aver preliminarmente evidenziato che nel febbraio del 2010 il citato servizio venne affidato a un'impresa che, sin dalle fasi di avvio del servizio, ha subito atti intimidatori cessati nel marzo 2011 in coincidenza, come evidenziato nella relazione del Prefetto, con I'assunzione fittizia di uno stretto parente del capo della consorteria mafiosa nonché con la sottoscrizione da parte della stessa impresa di un contratto di locazione di un immobile di proprietà della figlia dello stesso capo cosca, ripercorrono l'iter dell'appalto in argomento evidenziando che la nuova amministrazione comunale, in carica dal 5 giugno 2016, nonostante la evidente situazione di criticità in un settore vitale per i cittadini scanzanesi, soltanto il 18 gennaio 2017 - con delibera di Giunta n. 1 - ha approvato il progetto "Servizi di Igiene Urbana e Complementari" finalizzato all'affidamento dell'appalto per la durata di anni 9, per poi avviare con determinazione del 16 marzo 2017 la procedura di gara. All'esito della detta gara - continuano gli atti impugnati - alla quale hanno partecipato sei imprese, la Centrale Unica di Committenza aggiudicava nuovamente l'appalto alla ….......... (in regime di concordato preventivo) nonostante la stessa ditta avesse dimostrato la cattiva gestione del servizio nel periodo precedente,, culminato nel provvedimento di risoluzione consensuale del contratto con delibera di giunta n. 96 del 17 novembre 2015.
Contro l'aggiudicazione in favore della …............ - riportano le relazioni venivano proposti due ricorsi al TAR Basilicata da parte delle imprese classificatesi rispettivamente seconda e terza in graduatoria …................ con cui si contestava la violazione di legge che obbliga la stazione appaltante ad escludere gli operatori economici che versino in stato di fallimento, liquidazione coatta o (come nel caso di specie) di concordato preventivo poiché in tal caso la partecipazione poteva avvenire solo con specifica autorizzazione del Tribunale. Il TAR di Basilicata, infatti, dapprima con ordinanza cautelare n. 31 del 18.04.2018 e poi con sentenza dell'11.10.2018 accoglieva il ricorso della seconda classificata e conseguentemente la Centrale Unica di Committenza, preso atto della decisione del Giudice Amministrativo, dopo aver annullato l'aggiudicazione in favore della …..........., con determina n. 15 del 24.10.2018 aggiudicava il servizio alla …....... .
In tutto detto frangente, continua il Prefetto, il rapporto di lavoro (fittizio) del figlio del capo -clan proseguiva, così come proseguiva il rapporto di locazione dell'immobile di proprietà della sorella del medesimo capo-clan. Conseguentemente, afferma il Prefetto di Matera, grazie ad una serie di artificiosi ritardi e omissioni, il
rapporto contrattuale per la gestione dei servizi ambientali del comune, già risolto con delibera della G. M. n. 96 del 17 novembre 2015 (quando era in carica la precedente amministrazione) si è trascinato fino alla dichiarazione di fallimento e alla decretazione della cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa stabilite dal Tribunale di Bari con provvedimento del 2l.l1.2018; stesso concetto è fatto proprio dal Ministro che a sua volta conclude ritenendo che il procedimento di gara, viziato da anomalie e irregolarità, ha consentito all'impresa in argomento di proseguire il rapporto con l'amministrazione locale, in tal modo agevolando gli interessi della organizzazione criminale egemone.
La ricostruzione storica dei fatti è erronea e frammentaria e completamente fuorviante. Essa, più in particolare, non tiene in alcuna considerazione una serie di elementi fattuali particolarmente significativi, in parte verosimilmente ignoti alla commissione di indagine ed in parte non valutati, dal cui accertamento storico si
trae immediatamente una visione di senso diametralmente opposto a quella fatta propria dalle amministrazioni resistenti. Ed invero:
-In primo luogo occorre considerare che il lasso di tempo intercorso tra l'insediamento della nuova amministrazione comunale (giugno 2016) e l'approvazione del progetto dei "Servizi di Igiene Urbana e Complementari (Delibera di G. M. n. 1 del 18.01.2017) non può lontanamente ritenersi segno di disattenzione o disinteresse, né in alcun modo implicita manifestazione della volontà degli odierni ricorrenti di avvantaggiare la società …....., ed attraverso la stessa, i sodalizi criminali ad essa ritenuti collegati (circostanza pure sconosciuta ai ricorrenti). Ed invero, in primo luogo deve evidenziarsi che, a seguito della risoluzione consensuale del 17 novembre 2015,la precedente amministrazione (in carica sino a maggio 2016), non intese lontanamente né affidare temporaneamente ad altri il servizio in oggetto, in attesa dell'espletamento di una nuova gara, né tanto meno - a differenza dell'amministrazione poi disciolta iniziare una procedura di evidenza pubblica, per ciò stesso piuttosto consentendo pacificamente alla …............ di continuare il servizio stesso senza soluzione di continuità e sostanzialmente sine die e soprattutto con esonero da ogni penale (e tutto ciò avveniva, come pure rilevato dalla Prefettura, nonostante la stessa ditta avesse dimostrato la cattiva gestione del servizio nel periodo precedente). Ed invero, dopo aver dato atto dei gravi inadempimenti contrattuali
dell'impresa, l'art. 5 dello schema di transazione allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 96 del 17.11.2015, che testualmente riproduce il conforme accordo transattivo sottoscritto il 10.09.2015, prevede espressamente che "Trattandosi di pubblico servizio le parti si danno atto che lo stesso sarà espletato, agli stessi patti, prezzo e condizioni attuali sino al subentro del nuovo appaltatore da individuarsi a seguito di nuova gara. La …........ si impegna a proseguire l'esecuzione dei servizi nel rispetto del contratto risolto, senza applicazione di penali di sorta da parte del Comune ''fatto salvo il caso di mancata esecuzione dei servizi pur in presenza di formale invito ad effettuarlo". Al contrario, va invece rilevato che la nuova amministrazione, succeduta nel giugno 2016 alla precedente, a differenza della stessa, in soli sei mesi riusciva ad approntare, tramite i propri uffici, e ad approvare il progetto, per oltre 11 milioni di euro, del nuovo servizio di igiene urbana e complementari e subito dopo, con determina n. 1, ad attivare la gara mediante procedura aperta con previsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del medesimo decreto legislativo (anche su tale aspetto si ravvisa un travisamento dei fatti nella relazione del Ministro laddove si legge che solo "nel
2018 l'attuale amministrazione ha avviato una nuova procedura di gara", pag. 2 in fine della relativa proposta").
Ebbene sotto tale profilo, si ritiene oltremodo evidente che la volontà di elaborare un più efficace progetto e di indire una procedura di gara, riuscendovi in soli sei mesi, appaiono elementi oggettivamente incompatibili con la prospettata volontà di favorire gli interessi di qualsivoglia consorteria criminale. Così come - concludendo sui profili relativi al lasso di tempo intercorso per l'espletamento della gara - la commissione di indagine prefettizia ben avrebbe potuto acquisirne piena contezza e giustificazione oggettiva, al fine di dissipare il dubbio di ogni sospetta ingerenza, semplicemente esaminando l'andamento della gara stessa, come detto disposta dall'amministrazione sin dal marzo del 2017 e di seguito articolatasi in ben 22 sedute, come da verbali della stessa
commissione, il primo dei quali del 16.06.2017 e l'ultimo del 22.01.2018 (d'altronde la circostanza che si trattava di procedura espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giustifica verosimilmente le lungaggini della gara,
dovendosi valutare analiticamente i progetti presentati).
-Altro elemento - ancora preliminarmente - utile a ben delineare i termini della vicenda, è rappresentato dalla circostanza che, così come pure incidentalmente riportato (ma evidentemente non sufficientemente considerato) dalla Prefettura e dal Ministro, la procedura di gara in rilievo è stata espletata non già dal Comune di Scanzano bensì dalla Centrale Unica di Committenza "Costa Jonica" (di cui Scanzano Jonico fa parte) e che la commissione giudicatrice era composta da esperti nello specifico settore iscritti all'albo istituito presso I'ANAC. Ed invero la suddetta commissione risultava composta da …............................ . Ebbene, tale circostanza di fatto assume maggior rilievo ove si ponga in relazione la estraneità di due dei tre commissari alla struttura organizzativa dell'ente (e la estraneità del terzo a qualsiasi contestazione) con la totale assenza, negli atti impugnati, delf indicazione di elementi fattuali volti a prospettare in qualsiasi modo il (necessario) coinvolgimento della commissione medesima nell'attività ritenuta orientata ad agevolare gli interessi criminali prospettati dalle amministrazioni resistenti.
- Andando poi al merito delle contestazioni occorre riferire quanto segue. Quanto alla mancata esclusione della ….............. dalla gara ed alla successiva aggiudicazione (provvisoria) della stessa in suo favore, nonostante la ragione ostativa, le impugnate relazioni non considerano:
- che all'atto de1la presentazione delle offerte, tutte tempestivamente pervenute, la …....... non era sottoposta a concordato preventivo, né risultava averlo richiesto;
- che, come si evince a pag. 24 della visura camerale storica della detta società, essa ebbe a formulare domanda di ammissione al concordato preventivo solo in data 15.02.2018, con relativa annotazione pubblica della modifica statutaria, in data 20.02.2018 (ovvero solo due giorni prima dell'aggiudicazione provvisoria);
-che le dette vicende modificative, ivi inclusa la decisione del Tribunale di Bari, non vennero mai comunicate alla stazione appaltante;
-che in ogni caso, così come previsto dal bando e dal disciplinare, la società in argomento, al pari delle altre, era stata ammessa alla procedura sul presupposto che, all'esito delle verifiche espletate dalla commissione di gara nella prima riunione, essa risultava possedere i requisiti soggettivi e tecnico-professionali richiesti. Per completezza si ritiene doveroso aggiungere che, con riferimento alla fattispecie in esame, l'art. 4.1 del disciplinare di gara
(Condizioni di partecipazione), prevedeva espressamente che "Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
c. le condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione".
Detti requisiti - ai soli fini della domanda di partecipazione - vennero attestati mediante autocertificazione redatta sul modello di domanda di ammissione alla gara che testualmente prevedeva, tra l'altro, che ogni partecipante dichiarasse "di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi e precisamente:
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. I 10 del d.lgs. n. 50/2016" .
E' evidente, sotto tale profilo, che la verifica dei requisiti rientra tra i prioritari e più rilevanti adempimenti della commissione di gara (non ravvisandosi neanche sul punto alcuna ingerenza o potere di controllo di altri soggetti), ferma restando per un verso la facoltà, per l'impresa, di attestarli con autocertificazione, e per
altro verso l'onere dell'amministrazione procedente di richiederne attestazione formale in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione. Ed invero, proprio per tale ragione, con determina del 22.02.2018, il Presidente della commissione di gara, nell'aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla …............., stabiliva contestualmente al punto 3 - che l'efficacia dell'aggiudicazione avrebbe dovuto essere attestata all'esito della positiva verifica effettuata dal RUP, dei requisiti attestati dall'aggiudicatario mediante portale AVCPass dell'ANAC.
Ebbene, a tale verifica, che evidentemente avrebbe comunque condotto alla revoca dell'aggiudicazione nei confronti della …........., non ci fu più possibilità (rectius: necessità) di pervenire dal momento che, nelle more, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare della seconda classificata
- che subito dopo l'aggiudicazione provvisoria impugnò tutti gli atti di gara - con ordinanza n. 31 del 18.04.2018, il Tar Basilicata sospendeva l'efficacia degli atti stessi, per poi definitivamente annullarli in data 11.10.18. Conseguentemente, con determina n. 15 del 24.10.2018, preso atto dell'esito delle narrate vicende giudiziarie, l'aggiudicazione veniva disposta in favore della seconda classificata.
- Non appare superfluo, infine, sul punto, rimarcare la palese, assoluta ed oggettiva estraneità della disciolta amministrazione e di ogni suo singolo componente - rispetto alle prospettate infiltrazioni mafiose rispettivamente desumibili, a dire del Prefetto di Matera, dalla prosecuzione - anche in pendenza della procedura sin qui descritta e dei ricorsi al Tar - del rapporto di lavoro presso la ….........., di un figlio del "capo -clan" e del rapporto di
locazione di immobile della detta società con sua sorella (invero a pag. 2 della relazione ministeriale si legge "figlia" mentre a pag. 25 della relazione prefettizia si legge "sorella" del capo-clan). Trattasi, in ogni caso, come correttamente riportato nelle relazioni, di rapporti contrattuali sorti negli anni 2010 e 2011, e dunque di gran lunga antecedenti rispetto all'insediamento degli odierni ricorrenti (2016), e peraltro di rapporti rispetto ai quali i medesimi ricorrenti alcun potere e/o alcuna limitazione avrebbero a qualsivoglia titolo giammai potuto opporre a meno che non si intenda ritenere che
l'amministrazione avrebbe dovuto (questa volta - sì - ingerendosi indebitamente nella procedura di gara, ma verosimilmente commettendo gravi reati) opporre un veto alla partecipazione della …......... alla procedura di evidenza pubblica ovvero consentirne l'ammissione condizionandola allo scioglimento dei due rapporti contrattuali in argomento.
-Ad escludere ancor più categoricamente la ritenuta volontà in capo alla disciolta amministrazione di prolungare il servizio in corso con la …....... al fine di preservare il rapporto di lavoro di …............. (figlio di …........), è sufficiente evidenziare che esso (al quale, lo si ripete, il Comune è comunque estraneo) non avrebbe potuto essere in contestazione, per effetto della ben nota clausola cd. di salvaguardia che tutelano i lavoratori dipendenti in simili fattispecie prevedendo la conservazione del loro posto di lavoro tant'è che - come documentato - quello del predetto risulta essere continuato con la …........., al pari di tutti gli altri rapporti lavorativi in essere con la ….......... .
- Alcuna volontà, pertanto, ha mai animato l'amministrazione comunale di Scanzano J. Co, contrariamente a quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti, di porre in essere una serie di artificiosi ritardi e omissioni al fine di trascinare il rapporto contrattuale per la gestione dei servizi ambientali del comune ... fino alla dichiarazione di fallimento per preservare l'assunzione fittizia di uno stretto parente del capo della consorteria mafiosa. Ma a stroncare definitivamente ogni possibile residuo dubbio in merito alla dedotta vicinanza di un amministratore in particolare ovvero di uno degli odierni ricorrenti, Ing. Sabato Santolo, vice - sindaco nella disciolta amministrazione (dovendosi ritenere, per esclusione, allo stesso verosimilmente riferibili i richiami con omissis a pag. 8 9 della relazione prefettizia) - rispetto all'impresa …............., a sua volta ritenuta vicina agli interessi di un locale clan mafioso, deve considerarsi l'esistenza di due circostanze particolarmente significative di segno contrario, che di seguito indicano e
documentano:
In primo luogo deve considerarsi l'Ing. Sabato, unitamente ai consiglieri (all'epoca di minoranza) Ripoli Raffaello Carmelo (poi divenuto sindaco), Lerose Massimo Graziano e Pantano Sante (poi divenuto assessore con il Sindaco Ripoli), lungi dal manifestare atteggiamenti di benevolenza di sorta nei confronti della …............., ebbe a firmare e depositare presso il Commissariato di P. S. di Policoro, in data 25.02.2016, un esposto diretto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, con cui i predetti denunciavano espressamente un ritenuto abuso riveniente proprio dalla intervenuta risoluzione consensuale del contratto tra detta società ed il Comune, ritenuto dai medesimi dannoso per la comunità di Scanzano J. co in quanto tendente ad agevolare gli interessi della …........ a scapito della collettività, ed evidenziandone rilievi e gravi irregolarità procedurali,
chiedevano all'Autorità Giudiziaria di valutare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato. Quanto detto atto - evidentemente del tutto sconosciuto o non considerato dalla commissione di indagine - sia compatibile con la ritenuta volontà di agevolare gli interessi della criminalità organizzata locale (pag. 9 in fine della relazione prefettizia), è operazione ermeneutica di non facile decriptazione.
In secondo luogo, non può omettersi di rilevarsi che anche nel corso della disciolta consiliatura, l'Ing. Sabato, assessore e poi vice sindaco del Comune di Scanzano J. co, ebbe ripetutamente a contestare disfunzioni a carico della …....... ed a chiedere l'applicazione di ammende e la decurtazione delle somme dovute alla detta società. Tanto, a ulteriore conferma della insussistenza di qualsivoglia forma di benevolenza nei confronti della stessa società.

Il paragrafo n. 4 della relazione prefettizia, rubricato "appalti pubblici", ma in realtà dedicato unicamente alla procedura di gara per l'affidamento dei sevizi di igiene urbana di cui si è ampiamente detto, contempla seppure con un rapidissimo - quasi apodittico cenno, in chiusura, anomalie che sarebbero - state riscontrate nei lavori di ripristino del Fondo Valle per gli eventi meteo del 6 e 7 ottobre 2013, durante i quali il omissis..., omissis... ha affidato lavori, ritenuti di modesta entità, a società riconducibili al gruppo omissis...attraverso, l'affidamento diretto, interpellando le ditte per le vie brevi (pag. 25 della relazione prefettizia).
- Detta vicenda (univocamente individuabile per i riferimenti specifici alle aree interessate dall'intervento e all'evento meteo citato) - pur non contemplata nella relazione ministeriale - è altresì riportata a pag. 15 della relazione prefettizia laddove si precisa che l'affidamento ritenuto di modesta entità in realtà riguarderebbe lavori per oltre € 90.000,00.
- Ebbene, anche detta circostanza è frutto di una ampiamente travisata ricostruzione dei fatti. Ed invero l'appalto in argomento, come riportato negli atti impugnati, riguarda il ripristino - dopo gli eventi meteo del 6 e 7 ottobre 2013 - del Fosso (e non già Fondo) Valle, via Segni, via Einaudi e aree limitrofe, il cui progetto venne approvato con determina dirigenziale del Capo Settore Tecnico n. 109 del 30.09.2015 per 432.288,90; con la stessa determina si attivava la gara mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso.
- Con nota del 19.04.2016 (ben prima dell'insediamento dell'amministrazione Ripoli) si formulava invito alla procedura negoziata per n. 16 ditte lucane.
- La ditta aggiudicataria risultò essere la …......... la quale sottoscrisse il relativo contratto in data 2l.06.2016.
- In pari data la predetta società chiedeva al Comune di Scanzano Jonico di autorizzare il subappalto del 20% dei lavori ricadenti nella categoria OG8, pari ad € 42.000,00 e de1 100 % di quelli ricadenti nella categoria scorporabile OG3, pari ad € 22.500,00, in favore della ….............. , per un importo complessivo di € 64.500,00.
- Con determina n.92 del 21.07.2016 il Responsabile del settore tecnico, accertata la sussistenza in seno alla detta …......... dei requisiti di legge, e segnatamente - tra l'altro - del modello G. A. P., attestante l'insussistenza di interdittive antimafia autorizzava il detto subappalto.
-Successivamente, ravvisata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni di modesta entità in economia (noli, sbancamenti, fornitura di inerti ed operazioni di espurgo), considerata la presenza della …....... sul cantiere, con mezzi e maestranze e acquisita la disponibilità della citata società - sentita per le vie brevi - ad eseguire le dette lavorazioni con I'applicazione di un ribasso del 35%, con determina 129 del 20.10.2016, il Capo Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico, …............, ne affidava l'esecuzione - in via diretta - alla menzionata ditta per € 25.570,00.
- Chiarito ciò in punto di ricostruzione integrale del fatto, e smentita categoricamente la circostanza di presunti affidamenti diretti per € 90.000.00 deve necessariamente evidenziarsi - al fine di fugare ogni residuo dubbio su possibili trattamenti di favore a chicchessia - che li affidamenti diretti dei lavori e de1le opere sotto soglia, nel corso della disciolta consiliatura, venivano effettuati secondo un criterio di per sé trasparente ed imparziale di turnazione, e dunque osservando una sostanziale parità di trattamento alle varie imprese locali aventi i requisiti ed i mezzi per la relativa esecuzione, il che esclude qualsivoglia atteggiamento di permeabilità rispetto ad una piuttosto che ad un'altra impresa e dunque qualsiasi ipotizzata soggezione a poteri e/o
consorterie criminose ad esse ritenute collegate.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 CO. 5 LETT. C DEL DPR N. 35211992, E ARTT. 3, 7, 8, 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90
Quanto alle ragioni di riservatezza opposte alle istanze di accesso agli atti, si ritiene che le stesse devono necessariamente cedere il passo al diritto di difesa dei ricorrenti, per ciò stesso impugnandosi espressamente i dinieghi sopra riportati costituenti violazioni delle norme in epigrafe.
Dall'analisi di tutte le allegazioni contenute nella relazione con proposta di scioglimento del Ministro dell'Interno e nella relazione prefettizia, dunque, non si ravvisano irregolarità da parte del1'Amministrazione comunale tali da poter rilevare, neppure nel loro insieme, ai fini dell'applicabilità della misura dissolutoria di cui all'art. 143 TUEL.
Non si percepisce in alcun modo, infatti, in conclusione e si contesta espressamente - la sussistenza di fatti concreti che sostanzino alcuna possibile deviazione dei comportamenti in funzione della influenza di tipo mafioso (categoria concettuale che i ricorrenti tutti aborrono). Per quanto esposto, e con riserva di motivi aggiunti, ritenuto che durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso il grave pregiudizio diverrebbe definitivamente irreparabile, maturando nelle more la scadenza naturale del mandato elettorale, si

                                                CHIEDE
che l'On. le TAR Lazio - Roma adito, previa sospensione degli atti impugnati ed adozione di ogni idonea misura cautelare nonchè - ove ritenuto necessario emanazione di ordinanza istruttoria volta ad ordinare a1la parte resistente la produzione di tutti gli atti impugnati in versione integrale e senza "omissis", con l'impegno del1e parti - voglia:
-nel merito accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati, con condanna alle spese e competenze di causa in favore de1 sottoscritto procuratore antistatario.
Policoro - Roma, 11 febbraio 2020
                                       Avv. Gianni Di Pierri

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