DI BONUS IN BONUS. DOPO QUELLO DA 200 EURO ECCO QUELLO DA 150. SARÀ EROGATO A NOVEMBRE. MA A CHI SPETTA? E COME OTTENERLO? OCCORRE FARE DOMANDA O NO? DI SEGUITO ECCOVI TUTTE LE RISPOSTE
FOTO COLLETTIVA.IT |
FOTO LUCE-GAS.IT |
FONTE COLLETTIVA.IT
BONUS DA 150 EURO, PER MOLTI MA NON PER TUTTI
DI PATRIZIA PALLARA
Una nuova indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter, destinata a una platea di 22 milioni di persone, tra lavoratori e pensionati, mobilita 3 miliardi di euro: per la Cgil presenta gli stessi difetti e iniquità del precedente sussidio. A chi spetta e come.
Un nuovo bonus da 150 euro per le famiglie di lavoratori e pensionati sarà erogato a novembre di quest’anno. È previsto dal decreto Aiuti ter pubblicato in Gazzetta ufficiale (144/2022) e in attesa della conversione in legge, un’indennità una tantum destinata a una platea di 22 milioni di persone. L’intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, di cui 1 per i dipendenti, 1,25 per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari e altre categorie fragili, 400 milioni per gli autonomi.
“La nuova indennità mantiene, purtroppo, gran parte dei difetti e delle iniquità che si erano manifestate in relazione ai 200 euro – scrive la Cgil in una nota - e che come organizzazione abbiamo cercato in ogni modo di porre all’attenzione sia del Parlamento che del governo. In particolare non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorate, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione continua a essere a camere stagne (c’è un requisito diverso per ogni categoria) e quindi tende a escludere le figure ibride”. Vediamo a chi spetta e con quali modalità.
DIPENDENTI
E PENSIONATI
Hanno diritto al bonus i lavoratori dipendenti con retribuzione lorda non
superiore a 1.538 euro a novembre 2022 e i pensionati con reddito lordo 2021
non superiore a 20 mila euro (la decorrenza della pensione deve essere entro il
1° ottobre 2022). Per i primi, non c’è automatismo nell'erogazione, così come è
stato per l’una tantum di 200 euro: il singolo deve presentare all’azienda una
dichiarazione nella quale attesti di non essere pensionato o componente di un
nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.
Nel caso si abbiano più rapporti, è utile anche dichiarare anche di non percepire il bonus da altri datori di lavoro. Le aziende devono mettere in pagamento il sussidio con la retribuzione di novembre. I pensionati invece non dovranno presentare alcuna domanda perché è l'Inps a pagarlo direttamente con il rateo di novembre.
AUTONOMI, DISOCCUPATI, STAGIONALI E DINTORNI
Hanno diritto all’indennità da 150 euro anche:
gli autonomi senza partita Iva, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla gestione
separata alla data del 18 maggio e con almeno un contributo mensile versato nel
2021;
gli autonomi e i professionisti con partita Iva: il sussidio di 200 euro
previsto dal decreto Aiuti, in via di erogazione per coloro che hanno un
reddito non superiore a 35 mila euro, è incrementato dal nuovo bonus a
condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano un reddito non superiore a
20 mila euro;
i disoccupati che percepiscono a novembre 2022 le prestazioni dNaspi,
Dis-Coll (indennità mensile di disoccupazione, ndr) o disoccupazione
agricola;
i lavoratori domestici che hanno ricevuto il bonus di 200 euro del
decreto Aiuti e hanno uno o più rapporti di lavoro alla data dell’entrata in
vigore dell’Aiuti ter;
i collaboratori coordinati e continuativi che hanno contratti attivi al
18 maggio 2022 (entrata in vigore del decreto Aiuti), sono iscritti alla
gestione separata, non hanno altre forme previdenziali obbligatorie e hanno un
reddito da lavoro non superiore a 20 mila euro;
i lavoratori intermittenti e stagionali che hanno almeno 50 giornate e un
reddito non superiore a 20 mila euro;
i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione, che hanno
versato almeno 50 contributi giornalieri, con un reddito non superiore a 20
mila euro per il 2021;
gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dello
spettacolo e dello sport che hanno beneficiato per l’emergenza Covid del bonus
di 2400 euro previsto dal Sostegni bis;
gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno avuto un reddito non
superiore a 5 mila euro (2021) derivante dalle attività di vendita a domicilio,
sono titolari di partita Iva attiva e sono iscritti alla gestione separata;
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con contratti attivi al 18
maggio 2022, iscritti alla gestione separata Inps, che non hanno altre forme di
previdenza obbligatorie e non sono titolari di pensione;
i percettori di reddito di cittadinanza che non hanno percepito il bonus
150 euro come altra categoria.
DOMANDA E
NON
Chi percepisce Naspi, Dis-Coll o reddito di cittadinanza e quanti hanno preso
quest’anno la disoccupazione agricola non dovranno presentare nessuna domanda
perché l’Inps pagherà in automatico (a patto che si abbiano i requisiti).
Stesso discorso anche per i domestici, i lavoratori del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Devono invece presentare
la domanda entro il 30 novembre (come specificato nella circolare Inps 103 del
26/9/2022) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a chiamata, i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi,
gli assegnisti di ricerca, gli autonomi senza partita Iva e gli incaricati alle
vendite.
MODALITÀ
Quanto alle modalità di richiesta, i professionisti iscritti esclusivamente
agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza devono presentare domanda
a quegli enti, mentre coloro che sono iscritti contemporaneamente a una delle
gestioni previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza, devono presentare la domanda esclusivamente
all’Inps. In ogni caso, non è previsto alcun “click day”, anche se le richieste
verranno processate in ordine di presentazione fino alla scadenza del 30
novembre. Infine, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e per il
periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa.
Nessun commento:
Posta un commento