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sabato 15 giugno 2024

SCANZANO JONICO. PRIMA ORDINANZA DEL SINDACO CARIELLO. SINO A 500 EURO DI MULTA PER LA MANCATA PULIZIA DI AREE PRIVATE

RIGUARDA I PROPRIETARI E AMMINISTRATORI DI IMMOBILI IN STATO DI ABBANDONO E DI AREE VERDI URBANE INCOLTE, DI CANTIERI EDILI, DI STRUTTURE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL CENTRO ABITATO MA ANCHE I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI AREE AGRICOLE POSTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE, CANALI, FOSSI E CUNETTE. NO ALL’USO DI PRODOTTI FITOSANITARI. DI SEGUITO L'ORDINANZA INTEGRALE 

ORDINANZA DEL SINDACO

 N. 3 DEL 14-06-2024

Registro Generale n. 37 

Oggetto: Pulizia aree private

PREMESSO 

che nell’ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado, derivanti dal deposito e/o stoccaggio di materiali vari, dalla mancata pulizia di immobili ed aree in stato di incuria ed abbandono, nonché della mancata attività di sfalcio dell’erba e/o di potatura delle essenze arboree ed arbustive poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o coltivate; 

RILEVATA la presenza di: 

piante con seccumi, marcescenze, rami spezzati, anche a seguito di eventi meteorologici avversi, suscettibili di caduta sulle sedi viarie e marciapiedi prospicienti; 

alberi, arbusti, rampicanti che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; 

alberi, arbusti, rampicanti collocati in prossimità di canali, fossi e cunette a lato delle strade, il cui fogliame crea effetti negativi sul sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche;

DATO ATTO, inoltre, che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti non potati, ecc.), costituiscono fonte di potenziale pericolo anche di carattere igienico-sanitario, in quanto causa del proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti dannosi per le persone e per gli animali; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (giardini, aree incolte, lotti inedificati, ecc.), una costante pulizia di dette aree durante l’intero arco dell’anno solare, se ubicati:

nel centro abitato;

al di fuori del centro abitato, in prossimità di strade, canali, fossi e cunette;

CONSIDERATO, inoltre:

che l’utilizzo indiscriminato di prodotti chimici da parte di personale non adeguatamente formato ed in assenza di idonei DPI (dispositivi di protezione individuali), può essere causa di potenziali gravi danni alla salute dello stesso operatore, oltre che di altre persone ed animali domestici che potrebbero accidentalmente venire a contatto con gli stessi;

che inoltre, come disciplinato dal D.M. 22.01.2014, “ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente”;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 241/1990; VISTI:

l’art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

l’art. 50 del D.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL SINDACO

ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. che conferisce al Sindaco - in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale - il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del presente atto, in base al sopra richiamato art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari di immobili in stato di abbandono e di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali; 

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole poste in prossimità di strade, canali, fossi e cunette;

di provvedere A PROPRIA CURA E SPESE ad effettuare i necessari INTERVENTI DI PULIZIA DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui marciapiedi. 

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati:

con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 15 Giugno 2024 e dovranno essere garantiti durante l’intero anno solare;

in via prioritaria utilizzando mezzi meccanici e, comunque, senza l’utilizzo di prodotti classificati come molto tossici e tossici ai sensi della normativa vigente, incluso quelli contenenti glifosate;

avvalendosi di ditte in possesso della necessaria formazione e qualificazione, oltre che di idonei DPI (dispositivi di protezione individuali);

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti;

AVVERTE 

Che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da applicarsi con i criteri e principi di cui alla Legge n. 689/1981. 

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento agli obblighi di cui alla presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione Comunale;

In caso di mancato adempimento, SI DEMANDA per l’attuazione della presente ordinanza: 

al Comando di Polizia Locale (organo accertatore) di provvedere all’individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati ed alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;

al Dirigente del Settore Tecnico (organo esecutore) di provvedere, previo invio da parte del Comando di P.L. dell’elenco dei soggetti da esso individuati, all’esecuzione d’ufficio dei lavori di pulizia dei siti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l’intervento d’ufficio;

DISPONE  

di trasmettere il presente provvedimento:

al Comando di Polizia Locale di Scanzano J.co;

al Comando dei Carabinieri Forestali di Scanzano Jonico;

al Comando dei Carabinieri di Policoro;

al Comando Polizia di Stato – Staz.ne di Policoro;

Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza, mediante: 

pubblicazione all’albo pretorio del Comune;

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.scanzanojonico.mt.it  -          affissione di manifesti; 

INFORMA 

che è fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente provvedimento;

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

         IL SINDACO

         F.to Cariello Pasquale

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