IL TESTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA GIUNTA DISANTO
Il Comune di Montalbano Jonico ed i Comuni di :………………………..
Premesso che
in data 16/ 08/2016 fra Regione Basilicata e Regione Puglia è stato rinnovato l'Accordo di programma quadro sottoscritto dalle due regioni nel 1999;
l'Accordo Quadro tra Basilicata e Puglia per la gestione delle risorse idriche è un accordo di programma che mira a regolamentare la pianificazione e la gestione delle risorse idriche condivise tra le due regioni. L'accordo, si ispira ai principi della Direttiva europea 2000/60/CE e prevede la collaborazione tra le regioni per la gestione integrata delle risorse idriche, compresa la pianificazione, la definizione di priorità in caso di crisi idrica e la valutazione della componente ambientale della tariffa dell'acqua all'ingrosso
considerato che
all' art 5 del suddetto Accordo è prevista l’istituzione del Comitato di coordinamento composto da:
a) Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, o suo delegato;
b) Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, o suo delegato;
c) Rappresentante del Governo Italiano designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata;
e) Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
f) Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale o suo delegato successivamente alla formale costituzione di detta Autorità;
g) Direttore Generale della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) o suo delegato;
Il Comitato di Coordinamento coordina l’attuazione del l’Accordo ed in particolare: a) approva i programmi annuali di utilizzazione della risorsa idrica;
b) definisce gli obiettivi gestionali e infrastrutturali da conseguire;
considerato altresì che
da gennaio 2024 la società Acque del Sud S.p.A. , società attualmente partecipata dal Ministero delle Economie e delle Finanze e’ subentrata nelle funzioni di EIPLI, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare soppresso ed in liquidazione, ai sensi del disposto di cui al comma 11 dell’art 21 D.L. 201/2011 e s.m.i;
la società assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione di grandi opere idrauliche ed agisce quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all’ILVA di Taranto e ad altri utenti minori;
nel giugno 2024 Acquedotto Pugliese ed ACEA hanno partecipato alla gara per la definizione del partner industriale di " Acque del Sud Spa “, e quindi, in caso di esito positivo, potrebbero contribuire di fatto alla marginalizzazione della Regione Basilicata nelle scelte strategiche sull’utilizzo della risorsa acqua;
tanto premesso e considerato
il Comune di Montalbano Jonico......... e i Comuni di …….. denunciano la drammaticità del momento relativo alle difficoltà vissute dagli operatori del comparto agricolo di Montalbano Jonico e dell’area del Metapontino nel suo complesso causato delle ridotte portate idriche alle prese consortili che non soddisfano adeguate turnazioni;
inoltre
la mancata sicurezza della risorsa ha ingenerato processi di desertificazione territoriale in quanto permane l’impossibilità di programmare qualsiasi intervento colturale;
i numerosi Tavoli tecnici tenutisi in Regione Basilicata (finora) non hanno determinato alcun miglioramento;
di conseguenza
i danni sono altamente diffusi e verificabili su tutto il territorio del metapontino e riguardano la perdita dei raccolti, la compromissione delle strutture arboree nonché la perdita delle orticole estive con la conseguente perdita di posti di lavoro e ricchezza per l’intero territorio lucano, ed infine, non consentono alle aziende agricole, il pagamento degli oneri consortili per gli anni 2024 e 2025 in quanto impossibilitati a programmare e portare a termine le colture previste;
per cui
l’emergenza legata al grave deficit idrico che sta interessando e che si prevede continuerà ad interessare il territorio del Metapontino, in funzione della sua intensità ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;
pertanto e visto
il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile” ed in particolare:
l’art. 7 comma 1 lettera c) che definisce emergenze di rilievo nazionale quelle connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
l’art. 16 comma 1 che include il “deficit idrico” tra le tipologie dei rischi di protezione civile specificando altresì che “Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale”;
l’art. 24 comma 1 relativo alle procedure per la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale
nonché
la Legge Regionale 28 settembre 2024, n. 23 “Modifiche alla Legge Regionale 17 agosto 1998, n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46) e alla Legge Regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati) e, precisamente, l’art. 1 (relativo alla sola modifica della L.R. 25/1998) che recita testualmente:
1. Dopo l’art. 18 della legge regionale 17 agosto 1998 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:
“Articolo 18 bis Stato di emergenza regionale
1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.
2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:
a) i comuni interessati dall'emergenza;
b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;
c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti;
d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.
3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa.
4. In presenza di un'emergenza, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 25/98, la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.
5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 25/98.
7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale.
8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio.”
Per i motivi espressi
chiedono
al Presidente della Giunta di Basilicata, di dichiarare, ai sensi del suddetto art. 1 della L.R. n. 23/2024 lo stato di emergenza regionale e di formulare, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 1/2018, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della documentazione predisposta dall’Assessore alle infrastrutture e dall’Assessore all’Agricoltura, la richiesta di stato di emergenza di rilievo nazionale per deficit idrico in Basilicata con riferimento ai Comuni afferenti al territorio del metapontino al fine di esonerare gli agricoltori coinvolti dal pagamento dei canoni consortili per gli anni 2024 e 2025 e, nel contempo, ristorare il Consorzio di Bonifica di Basilicata per il Contributo EIPLI, pari a circa 30.000. 000,00 (trentamilioni) di euro.




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