DALLE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE A QUELLE PREVISTE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA, PER LA TUTELA DEI MINORI SINO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A PERSONE IN STATO DI MANIFESTA UBRIACHEZZA I TEMI TRATTATI DAL QUESTORE IVAGNES. DI SEGUITO LA NOTIZIA INTEGRALE
IL QUESTORE EMMA IVAGNES, AL CENTRO (FOTO QUESTURA DI MATERA) |
FONTE QUESTURA DI MATERA
QUESTORE EMMA IVAGNES HA PARTECIPATO AL SEMINARIO, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI A SCANZANO JONICO, INTITOLATO “ALCOLISMO: DRAMMA FAMILIARE E SOCIALE”
Gli effetti deleteri provocati dalla dipendenza da alcol sono noti e tra questi va ricordato che l’alterazione psicofisica provocata dall’assunzione cronica da alcool riduce la capacità di intendere e di volere. Con riferimento agli incidenti provocati da chi si pone imprudentemente alla guida in stato di ebbrezza, va ricordato che le sanzioni sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ed è previsto l’arresto come misura precautelare nel caso in cui provochi la morte o gravi ferite a una o più persone.
Nel suo intervento, il Questore ha trattato alcuni aspetti dell’abuso di alcol connessi con le attività svolte dalla Polizia di Stato, per poi affrontare il tema della prevenzione del fenomeno, per cui c’è l’intenzione di dedicare appositi incontri nelle scuole della provincia.
A tutela dei minori, in particolare, sono stabilite precise disposizioni normative. La Polizia di Stato di Matera effettua periodicamente servizi di controllo degli esercizi pubblici in ordine al previsto divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.
Si rammenta, altresì, che la somministrazione di bevande alcooliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno, ai sensi dell’art. 691 del codice penale. Da quando è stata istituita la competenza penale del Giudice di Pace, in base al decreto legislativo 274/2000, l’arresto è stato tramutato in sanzione pecuniaria, da euro 516,00 a euro 2.582,00. Inoltre, qualora il colpevole sia esercente di un’osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta anche la sospensione dell’attività. La norma in esame, diretta a tutelare l’ordine pubblico e la prevenzione dell’alcolismo, essendo una fattispecie contravvenzionale, ritiene sufficiente la commissione per colpa. La manifesta ubriachezza può essere accertata senza far ricorso ad accertamenti tecnici, essendo sufficiente la sua immediata o diretta rilevabilità, con riguardo al sintomatico comportamento tenuto dal soggetto. È sufficiente che l’avventore dell’esercizio dia segnali, desumibili dal proprio comportamento, di non essere perfettamente lucido, così da dover ingenerare nel gestore, dipendente o in chiunque concretamente serva la bevanda alcoolica, il sospetto che si stiano manifestando i sintomi dell’ubriachezza.
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