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venerdì 1 maggio 2020

SCANZANO JONICO. IL RICORSO CONTRO LO SCIOGLIMENTO DEL COMUNE PER MAFIA


IL TAR DEL LAZIO DOPO L'UDIENZA DEL 22 APRILE SCORSO: “RESPINGE ALLO STATO LA DOMANDA CAUTELARE (ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, NDR); ORDINA A MINISTRO DELL’INTERNO E PREFETTURA DI MATERA DI DEPOSITARE ENTRO 90 GIORNI GLI ATTI DI CAUSA SENZA OMISSIS. FISSA L'UDIENZA DEL MERITO AL 2 DICEMBRE 2020”. COMPENSATE LE SPESE DELLA FASE DEL PROCESSO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIVA



IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO

28/4/2020 N. 01541/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 23/04/2020

N. 03120/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01541/2020 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Di Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Valerio Santagata, in Roma, Via Muzio Clementi n. 51;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo di - OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di -OMISSIS-, in persona della Commissione Prefettizia, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

  1. del Decreto del Presidente della Repubblica del 27.12.2019 di scioglimento del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- e nomina della Commissione Straordinaria, notificato agli odierni ricorrenti in data 20.01.2020 e di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29.01.2020, e dei relativi allegati, come di seguito indicati:
  1. relazione del Ministro dell’Interno del 18.12.2019 al Sig. Presidente della Repubblica;
  1. relazione del Prefetto di -OMISSIS- del 02.10.2019 (il tutto - prot. usc. Dir. C. UTG e Aut. Loc. – Uff. V – Contr. Org. n. 638 del 16.01.2020); nonché dei seguenti atti presupposti e conseguenti :
  1. deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
21.12.2019 con cui si disponeva lo scioglimento del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-);
  1. decreto di sospensione degli Organi del Comune di -OMISSIS- emesso dal Prefetto di -OMISSIS- prot. 51451/6639/19 AREA II EE.LL del 30.12.2019;
  1. deliberazione della Commissione straordinaria (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Comunale) n. 1 del 02.01.2020 di insediamento della medesima Commissione;
  1. verbali delle riunioni del coordinamento interforze del 16.10.2018 e
14.02.2019 di cui si dà atto nella relazione ministeriale;
  1. del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 02.10.2019;
  1. diniego all’accesso agli atti opposto dalla Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 681/12B.1 – Area 1^/F. 116/2020 dell’08.01.2020;
  1. diniego all’accesso agli atti opposto dal Consiglio dei Ministri prot. n. USCM /9/U/2020 del 16.01.2020;
  1. diniego all’accesso agli atti opposto dal Ministro dell’Interno prot. n. 0001389 del 30.01.2020;
nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche se non espressamente indicati e non conosciuti dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la domanda subordinata istruttoria, con cui i ricorrenti chiedono al Collegio di disporre l’acquisizione di tutti gli atti impugnati in forma integrale, e senza “omissis”

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Il Collegio,

Ritenuto, in esito alla valutazione bilanciata dei contrapposti interessi, che allo stato risulta recessivo l’interesse dei ricorrenti alla sospensione dei provvedimenti impugnati;

Considerato che la relazione del Prefetto di -OMISSIS-, la relazione della Commissione di Accesso come nominata, il decreto di nomina di tale Commissione e la relazione del Ministro costituiscono atti la cui conoscenza in forma integrale e priva di “omissis” è propedeutica alla decisione del Collegio nonché alla piena difesa delle parti costituite nell’ambito dell’odierna controversia;

Considerato che, al contempo, i provvedimenti di cui sopra possono essere

classificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42 l. n. 124/2007;

Considerato, di conseguenza, di ordinare alla parte resistente la produzione in

giudizio dei predetti atti, in versione integrale e senza “omissis”, su supporto

sia cartaceo che informatico, con l’avvertenza che la conservazione e
l’ostensione degli stessi a tutte le parti del giudizio sono sottoposte alle cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 cit., e che potranno essere consultati senza estrazione di copia;

Considerato che il Collegio rammenta, ai sensi dell’art. 262 c.p., che la conoscenza degli atti in questione è circoscritta al presente, stretto, ambito processuale;

Considerato che le Amministrazioni costituite dovranno depositare in giudizio la documentazione indicata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), così provvede:
  • respinge allo stato la domanda cautelare;
  • dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito al 2 dicembre 2020. Compensa le spese della presente fase monitoria.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti, del Comune di -OMISSIS- e della Prefettura di -OMISSIS-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18; con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberta Ravasio Antonino Savo Amodio


IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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