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giovedì 2 gennaio 2025

BONUS ANZIANI 2025 DA 850 EURO MENSILI: A CHI E’ RIVOLTO, DECORRENZA, I REQUISITI PER LA DOMANDA E TUTTO SU COME E QUANDO FARLA

 

FONTE INPS.IT

DECRETO ANZIANI - PRESTAZIONE UNIVERSALE

IL SERVIZIO PERMETTE DI PRESENTARE DOMANDA DI PRESTAZIONE UNIVERSALE ASSISTENZIALE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ANZIANE ULTRAOTTANTENNI NON AUTOSUFFICIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

Specifico per

Persone anziane ultraottantenni non autosufficienti già beneficiarie dell’indennità di accompagnamento

Pubblicazione: 30 dicembre 2024  

COS'È

La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.

La Prestazione Universale è erogata dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.

A CHI È RIVOLTO

Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:

abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;

abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro;

siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La prestazione economica, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è erogata per il periodo di sperimentazione indicato dalla legge (art. 34 D.lgs 29/2024): 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

QUANTO SPETTA

La Prestazione Universale è composta da:

una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Su questa quota fissa monetaria trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo;

una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

La quota integrativa è finalizzata a:

remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

oppure:

ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

Le due modalità di spesa sono alternative.

DECADENZA

La prestazione decade, e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato, nelle seguenti ipotesi:

cessazione, per qualsiasi motivazione, del pagamento dell’indennità di accompagnamento;

attestazione ISEE sociosanitario ordinario superiore a 6mila euro;

mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate.

DOMANDA

REQUISITI

Possono presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

età anagrafica pari o superiore a 80 anni;

un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al Decreto Ministeriale n. 155 del 16 ottobre 2024 approvate con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2024;

un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6mila euro;

la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti.

Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

Per individuare il livello di bisogno assistenziale gravissimo, l’accertamento viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che verrà allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato. La valutazione verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico- scientifica di cui all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 29/2024 approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.

In particolare, la valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

requisito sanitario: valutazione della disabilità gravissima valutata sulla base dei parametri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ovvero in tutti i casi in cui è necessaria un’assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte;

requisito sociale, che farà riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle risposte fornite dal richiedente la prestazione in sede di compilazione della domanda. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale gravissimo del richiedente.

Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale: disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale con un punteggio almeno pari a 8).

COME FARE DOMANDA

Per ottenere la prestazione l’interessato deve inoltrare richiesta all’INPS.

La domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione (fino al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026.

La lavorazione verrà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo.

Modalità di pagamento della quota fissa e della quota integrativa

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;

la quota integrativa - assegno di assistenza - viene erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale”.

Il provvedimento di liquidazione inviato al cittadino indicherà sia la quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

Rinuncia alla Prestazione Universale

Il cittadino può, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, rinunciare alla prestazione.

TEMPI DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. che l’indicazione del relativo responsabile.

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